Cassazione Penale, Sentenza n. 39656/2024 del 29/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato contestato (detenzione a fini di spaccio accertata il 7/2/2017, circa 16 grammi di hashish) e una precedente condanna irrevocabile (sentenza del 9/5/2019 confermata il 29/11/2019, irrevocabile il 16/12/2019) relativa a ulteriori cessioni e detenzioni di sostanze (cocaina, hashish, marijuana). Il ricorrente sosteneva che sussistessero i presupposti per il riconoscimento della continuazione e quindi per un diverso trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione della Corte di appello che aveva escluso la continuazione, osservando che il ricorrente non aveva allegato nÈ provato che l'episodio del 7/2/2017 fosse momento esecutivo di un unico disegno criminoso unitario rispetto ai fatti del 2019. La decisione ha sottolineato l'assenza di elementi probatori utili a dimostrare un progetto criminoso unitario (si era limitato a richiamare genericamente lo stesso luogo, Palermo), la differenza delle sostanze coinvolte, il lungo intervallo temporale (circa due anni) e la circostanza degli arresti domiciliari nel periodo successivo, che ostano all'assunto della continuazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 che escludeva la colpa grave nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
presente nel testo (reato ascritto al ricorrente)
La norma è stata richiamata come fattispecie penalmente rilevante contestata al ricorrente (detenzione a fini di spaccio). La Corte ne ha confermato l'applicazione a fronte della valutazione di merito sui fatti.
art. 616 cod. proc. pen.
richiamato nel dispositivo per le conseguenze dell'inammissibilità
Applicato per disporre l'onere delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per escludere che il ricorrente abbia proposto il ricorso in colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità; sulla base di questo la Corte ha comunque applicato art. 616 c.p.p. con equitativa fissazione della somma da versare.
Massime di principio
- Il riconoscimento del vincolo della continuazione richiede la prova di un progetto criminoso unitario: non basta la mera coincidenza del luogo o la genericità di riferimenti temporali.
- Elementi utili a dimostrare la continuazione sono la contiguità temporale, l'identità o omogeneità del modus operandi, la medesima finalità e prove che colleghino le singole condotte come tappe di un unico disegno criminoso.
- Un ampio intervallo temporale, la variazione delle sostanze coinvolte e fatti obiettivi che indicano condizioni diverse (es. regime di arresti domiciliari) sono fattori che ostacolano il riconoscimento della continuazione.
- L'onere di allegazione e, in ultima analisi, di prova degli elementi che giustificano la continuazione grava sull'imputato che ne chiede il riconoscimento; la mancanza di elementi probatori concreti porta al rigetto della richiesta.
- La Corte di cassazione valuta in particolare la logicità e la sufficienza della motivazione resa dai giudici di merito: se la motivazione appare congrua e non manifestamente illogica, la cassazione non la censura.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile possono essere disposte condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la presenza o meno di colpa grave nella proposizione del ricorso può influire sull'entità delle conseguenze, ma non impedisce automaticamente l'applicazione di dette sanzioni.
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