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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39656/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato contestato (detenzione a fini di spaccio accertata il 7/2/2017, circa 16 grammi di hashish) e una precedente condanna irrevocabile (sentenza del 9/5/2019 confermata il 29/11/2019, irrevocabile il 16/12/2019) relativa a ulteriori cessioni e detenzioni di sostanze (cocaina, hashish, marijuana). Il ricorrente sosteneva che sussistessero i presupposti per il riconoscimento della continuazione e quindi per un diverso trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione della Corte di appello che aveva escluso la continuazione, osservando che il ricorrente non aveva allegato nÈ provato che l'episodio del 7/2/2017 fosse momento esecutivo di un unico disegno criminoso unitario rispetto ai fatti del 2019. La decisione ha sottolineato l'assenza di elementi probatori utili a dimostrare un progetto criminoso unitario (si era limitato a richiamare genericamente lo stesso luogo, Palermo), la differenza delle sostanze coinvolte, il lungo intervallo temporale (circa due anni) e la circostanza degli arresti domiciliari nel periodo successivo, che ostano all'assunto della continuazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 che escludeva la colpa grave nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    presente nel testo (reato ascritto al ricorrente)

    La norma è stata richiamata come fattispecie penalmente rilevante contestata al ricorrente (detenzione a fini di spaccio). La Corte ne ha confermato l'applicazione a fronte della valutazione di merito sui fatti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamato nel dispositivo per le conseguenze dell'inammissibilità

    Applicato per disporre l'onere delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per escludere che il ricorrente abbia proposto il ricorso in colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità; sulla base di questo la Corte ha comunque applicato art. 616 c.p.p. con equitativa fissazione della somma da versare.

Massime di principio

  • Il riconoscimento del vincolo della continuazione richiede la prova di un progetto criminoso unitario: non basta la mera coincidenza del luogo o la genericità di riferimenti temporali.
  • Elementi utili a dimostrare la continuazione sono la contiguità temporale, l'identità o omogeneità del modus operandi, la medesima finalità e prove che colleghino le singole condotte come tappe di un unico disegno criminoso.
  • Un ampio intervallo temporale, la variazione delle sostanze coinvolte e fatti obiettivi che indicano condizioni diverse (es. regime di arresti domiciliari) sono fattori che ostacolano il riconoscimento della continuazione.
  • L'onere di allegazione e, in ultima analisi, di prova degli elementi che giustificano la continuazione grava sull'imputato che ne chiede il riconoscimento; la mancanza di elementi probatori concreti porta al rigetto della richiesta.
  • La Corte di cassazione valuta in particolare la logicità e la sufficienza della motivazione resa dai giudici di merito: se la motivazione appare congrua e non manifestamente illogica, la cassazione non la censura.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile possono essere disposte condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la presenza o meno di colpa grave nella proposizione del ricorso può influire sull'entità delle conseguenze, ma non impedisce automaticamente l'applicazione di dette sanzioni.

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