Sentenza n. 40/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 526/2023 in data 10 agosto 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: omessa esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 526/2023, passata in giudicato, che aveva ordinato l’attribuzione di € 2.500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 526/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro. La pronuncia aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirgli l’importo nominale di € 2.500,00 mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza il 22 settembre 2023, il suo successivo passaggio in giudicato, documentato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma del 2 ottobre 2024, e la mancata attribuzione di quanto dovuto. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale, non costituiti, non hanno contestato l’omesso adempimento. È stato inoltre rilevato il decorso del termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza. La mancata esecuzione del giudicato risultava dalla documentazione prodotta e dalla mancata contestazione dell’Amministrazione. Il giudice ha considerato anche decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, decorrente dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale del Ministero. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti necessari entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi su richiesta del ricorrente entro i successivi sessanta giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente della struttura amministrativa debitrice. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.200,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine di centoventi giorni concesso alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’amministrazione destinataria non abbia compiuto gli adempimenti imposti dalla pronuncia.
- La documentazione del passaggio in giudicato, la prova della notificazione della sentenza e la mancata contestazione dell’inadempimento da parte dell’amministrazione sono sufficienti a fondare l’accertamento dell’inottemperanza, in assenza di elementi contrari.
- Per le Amministrazioni dello Stato, l’esperibilità dell’azione di ottemperanza presuppone il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a operare in caso di ulteriore inerzia; quando il commissario è un dipendente dell’amministrazione debitrice, non è dovuto uno specifico compenso per l’attività commissariale.
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