Sentenza n. 5437/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento e/o la declaratoria di nullità del provvedimento prot. n. GSE/P20240021486 del 29.5.2024, recante in oggetto “impianto fotovoltaico n. 244595,01, di potenza pari a 13.240,00 kW, sito in località Quartuccio, snc, nel Comune di Montalto di Castro (VT). Soggetto Responsabile: Megasol S.r.l. – Sentenza del TAR Lazio n. 6277/2024”, con cui il GSE ha comunicato che “non vi sono elementi tali da consentire al GSE di attribuire all’impianto in questione una tariffa diversa rispetto a quella rideterminata, ai sensi del D.M. 6 agosto 2010, come definita dal Provvedimento” (doc. 1); di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente; e per la condanna del Gestore dei Servizi Energetici a revocare il provvedimento di decadenza prot. GSE/P20190041630 del 3.6.2019 adottato ai danni delle Società ricorrenti, ai sensi dell’art. 56, commi 7 e 8, del dl. n. 76 del 2020, o in subordine, per la condanna del G.S.E. a riesaminare l’istanza di riesame presentata dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del GSE recante esito negativo del riesame disposto ai sensi dell’art. 56, comma 8, d.l. 76/2020, relativo alla decadenza dalle tariffe del Secondo Conto Energia e all’ammissione alle tariffe del Terzo Conto Energia
Esito
Favorevole al resistente (gestore degli incentivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il nuovo provvedimento di riesame adottato dal GSE in esecuzione di una precedente sentenza, deducendone la nullità per elusione o violazione del giudicato, il difetto di motivazione e di istruttoria, il travisamento dei fatti, l’illogicità, la violazione del principio di proporzionalità, del legittimo affidamento e delle garanzie partecipative. Ha sostenuto che il GSE non avrebbe adeguatamente ponderato l’interesse pubblico e quello privato, si sarebbe limitato a richiamare valutazioni già svolte e avrebbe omesso la comunicazione di avvio del procedimento. Nel merito, ha contestato l’accertata incompletezza dell’impianto entro il termine utile per l’accesso al Secondo Conto Energia, valorizzando test di prova, verbali di collaudo e altri elementi documentali rispetto alla fotografia acquisita dal portale. Ha inoltre dedotto l’incompetenza del GSE a sindacare la data di fine lavori e la regolarità dell’iter edilizio, nonché la violazione dei limiti dell’autotutela e del legittimo affidamento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il nuovo provvedimento di riesame abbia dato esecuzione alla precedente sentenza, svolgendo una ponderazione concreta ed esplicita degli interessi coinvolti. Il GSE ha considerato l’interesse economico della società, indicando l’importo stimato del recupero, la riduzione tariffaria, i benefici complessivi attesi e gli investimenti dichiarati; pertanto la motivazione non è stata ritenuta apodittica né meramente ripetitiva. Il giudice ha escluso che fosse possibile rimettere in discussione gli accertamenti tecnici già compiuti e confermati nei precedenti giudizi, in particolare la prevalenza della documentazione fotografica e l’insufficienza degli altri elementi a dimostrare la tempestiva ultimazione dei lavori. Ha ritenuto infondate anche le censure relative all’omessa comunicazione di avvio, non essendo emerso un concreto sacrificio delle esigenze difensive. I motivi concernenti i requisiti di incentivabilità, i poteri di controllo del GSE, la dedotta incompetenza e l’autotutela sono stati respinti per rinvio alle motivazioni della precedente sentenza, confermata dal Consiglio di Stato. Le spese sono state poste a carico della società ricorrente in favore del GSE, liquidate in euro 4.000 oltre oneri; sono state compensate nei confronti dei Ministeri.
Norme richiamate
art. 56, commi 7 e 8, d.l. 76/2020, conv. l. 120/2020
La disposizione è stata applicata quale base del riesame del provvedimento di decadenza dalle tariffe incentivanti; il nuovo riesame doveva essere motivato con riguardo alla specifica fattispecie e alla ponderazione degli interessi.
art. 42, commi 1 e 3, d.lgs. 28/2011
Disciplina i poteri di verifica e controllo sugli incentivi e la decadenza o decurtazione tariffaria; il giudice ha ritenuto che il GSE potesse verificare la sussistenza dei requisiti di accesso e considerare l’ammissione a un diverso regime incentivante come misura equivalente, negli effetti, a una decurtazione.
art. 1-septies d.l. 105/2010
Richiamato tra le norme che la ricorrente assumeva violate in relazione ai requisiti di accesso al regime incentivante.
l. 129/2010
Richiamata quale disciplina dei termini per l’accesso al Secondo Conto Energia; la mancata prova documentale della completa ultimazione dei lavori entro il termine è stata ritenuta ostativa all’accesso.
d.m. 19 febbraio 2007
Individua il Secondo Conto Energia, regime incentivante al quale l’impianto non è stato ritenuto ammissibile per carenza della prova della tempestiva ultimazione dei lavori.
d.m. 6 agosto 2010
Individua il Terzo Conto Energia, regime al quale l’impianto è stato ammesso in conseguenza della rideterminazione dell’incentivo.
d.m. 31 gennaio 2014
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai poteri di controllo del GSE; la censura di incompetenza è stata respinta.
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in tema di autotutela; il giudice ha respinto le relative censure ritenendo legittimo il quadro dei controlli e dei riesami già compiuti.
artt. 1, 3 e 6 l. 241/1990
Richiamati in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa, alla motivazione e alla partecipazione; il provvedimento di riesame è stato ritenuto sufficientemente motivato e l’omessa comunicazione di avvio non decisiva nel caso concreto.
art. 88, comma 2, lett. d, c.p.a.
Ha consentito al giudice di motivare mediante rinvio alle ragioni già espresse nella precedente sentenza.
Massime di principio
- Quando un giudice annulla un precedente diniego di riesame per motivazione apodittica e impone una nuova valutazione, l’amministrazione ottempera al giudicato se svolge una ponderazione concreta ed esplicita degli interessi pubblici e privati, anche mediante la quantificazione degli effetti economici della misura e degli investimenti coinvolti.
- Nei procedimenti di controllo degli incentivi pubblici, il gestore può verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario e la sussistenza dei requisiti di accesso, senza che tale attività costituisca invasione delle competenze dell’ente titolare dei poteri edilizi, quando non venga messa in discussione la validità del titolo edilizio.
- Quando precedenti accertamenti amministrativi e giudiziari hanno definitivamente stabilito l’insussistenza di un requisito tecnico di accesso a un incentivo, il beneficiario non può ottenere un’indiscriminata rimessa in discussione dello stesso presupposto mediante un ulteriore riesame, salvo la presenza di elementi nuovi idonei a giustificarla.
- Ai fini della prova della tempestiva ultimazione di lavori richiesta per l’accesso a un regime incentivante, la documentazione specificamente prevista dalla disciplina applicabile e dotata di adeguata attendibilità può prevalere su dichiarazioni, perizie o verbali privi di data certa e non idonei a dimostrare oggettivamente la situazione dell’impianto alla data rilevante.
- L’omessa comunicazione di avvio del procedimento di riesame non determina l’illegittimità del provvedimento quando, alla luce degli accertamenti già compiuti e delle precedenti decisioni giudiziarie, non sia dimostrato un concreto sacrificio delle facoltà difensive dell’interessato.
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