Sentenza n. 4121/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’accertamento della illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza del 6 luglio 2024, con cui si chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la corresponsione dell’equo indennizzo per le infermità «cervicobrachialgia sinistra da ernia a disco c5-c6» e «lombalgia senza sciatalgia da protrusione da ernia discale L-4 L-5»; e per la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere sulla relativa istanza mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato, ai sensi degli artt. 31 e 117 del D.Lgs. 104/2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza del 6 luglio 2024 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la corresponsione dell'equo indennizzo
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto di avere contratto, nello svolgimento delle proprie mansioni, le infermità indicate come cervicobrachialgia sinistra da ernia a disco C5-C6 e lombalgia senza sciatalgia da protrusione o ernia discale L4-L5. Ha presentato il 6 luglio 2024 un'istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e per la corresponsione dell'equo indennizzo, indicando le patologie e le circostanze lavorative ritenute causali. Ha lamentato la violazione dell'art. 2 l. 241/1990 e del d.P.R. 461/2001, poiché, decorso il termine di 290 giorni, l'Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento espresso. Il Ministero ha sostenuto di avere istruito la domanda e di averla trasmessa alla Commissione Medica Ospedaliera il 22 gennaio 2025, evidenziando che la CMO non aveva ancora trasmesso il verbale nonostante un sollecito del 27 febbraio 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso avverso il silenzio. Ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'obbligo di provvedere, che il ritardo dipendesse dalla mancata trasmissione del verbale della Commissione Medica Ospedaliera: l'Amministrazione, titolare del potere, deve attivarsi per acquisire gli apporti istruttori necessari e concludere il procedimento nei termini. Il giudizio sul silenzio tutela l'interesse a ottenere una formale manifestazione di volontà amministrativa, quale che ne sia il contenuto, salvo il caso in cui non residuino margini di discrezionalità e non siano necessari accertamenti istruttori. Poiché nel caso concreto dovevano ancora intervenire la CMO e il Comitato di Verifica per le cause di servizio, il giudice non ha deciso sulla fondatezza sostanziale della pretesa né imposto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ha ordinato al Ministero di compulsare la CMO e successivamente il Comitato di Verifica e di adottare senza indugio un provvedimento espresso e motivato, favorevole o sfavorevole. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
la pronuncia giudiziale non impinge sulla “sostanziale fondatezza” della pretesa di parte ricorrente
Nel giudizio sul silenzio, quando residuano discrezionalità amministrativa e necessità di adempimenti istruttori, il giudice ordina all'Amministrazione di provvedere senza sostituirsi ad essa nella valutazione sostanziale della pretesa.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il giudizio avverso l'inerzia dell'Amministrazione e consente di ottenere una pronuncia sull'obbligo di provvedere.
art. 2 l. 241/1990
Impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 97 Cost.
obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento
Il principio di buon andamento richiede una manifestazione espressa e tempestiva della volontà amministrativa.
d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
Disciplina il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e per la corresponsione dell'equo indennizzo, compresi gli apporti istruttori della CMO e del Comitato di Verifica.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'interesse tutelato consiste, di regola, nell'ottenimento di una formale manifestazione di volontà amministrativa, quale che ne sia il contenuto, quando il procedimento non sia stato concluso con un provvedimento espresso.
- L'Amministrazione titolare del potere non può giustificare il ritardo imputandolo alla mancata acquisizione di pareri o accertamenti da parte di organi tecnici endoprocedimentali: deve attivarsi e compulsare tali organi per assicurare la conclusione del procedimento entro il termine previsto.
- Quando la decisione richiede ancora accertamenti istruttori e residuano margini di discrezionalità amministrativa o tecnica, il giudice del silenzio può ordinare l'adozione di un provvedimento espresso e motivato, ma non può anticipare la valutazione sulla fondatezza sostanziale della pretesa né imporre il contenuto dell'atto finale.
- Nel bilanciamento tra la completezza dell'istruttoria e la certezza dei rapporti giuridici, soprattutto nei procedimenti concernenti benefici economici o previdenziali, l'Amministrazione deve assicurare la tempestiva conclusione del procedimento senza lasciare l'interessato in una situazione di incertezza.
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