Sentenza del 23/11/2017 n. 6524 - Comm. Trib. Prov. Milano
Assenza di intervento del soggetto italiano nell'amministrazione - Esterovestizione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di esterovestizione è stata esclusa. È stato affermato che la mera presenza di documenti societari presso il soggetto italiano controllante non basta a provare la sede effettiva dell'amministrazione in Italia, in assenza di elementi concreti che dimostrino un intervento diretto nella gestione societaria.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la presunta esterovestizione di una società estera, ossia l'asserita localizzazione solo formale all'estero della sede effettiva di amministrazione, con gestione sostanzialmente riconducibile a un soggetto italiano. La contestazione è stata ritenuta infondata perché la gestione risultava svolta all'estero da soggetti muniti dei necessari poteri e non era stata fornita la prova di un intervento diretto del soggetto italiano nell'amministrazione della società. Anche il possesso di documentazione societaria presso il domicilio del titolare del controllo è stato ritenuto irrilevante, non dimostrando di per sé l'effettiva direzione della società dall'Italia.
Massime di principio
- L'esterovestizione non può essere desunta dal solo controllo italiano della società, dalla residenza italiana del titolare o dalla disponibilità di documentazione societaria in Italia.
- È necessario dimostrare concretamente che le decisioni strategiche e gestionali siano assunte in Italia dal soggetto italiano, anziché dagli amministratori o dagli organi competenti operanti all'estero.
- La presenza all'estero di amministratori effettivi, dotati di poteri reali e coinvolti nella gestione ordinaria e straordinaria, costituisce un elemento favorevole alla riconoscibilità della residenza fiscale estera.
- La disponibilità di documenti presso il domicilio del socio o del titolare del controllo ha valore indiziario limitato e non è sufficiente se non è accompagnata dalla prova di direttive, ordini o atti di amministrazione impartiti dall'Italia.
- In situazioni analoghe occorre valutare l'insieme degli elementi sostanziali della gestione: luogo delle riunioni e delle decisioni, poteri effettivi degli amministratori, flussi di comunicazione, contabilità, operatività bancaria e organizzazione concreta della società.
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