Sentenza n. 2659/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti di validazione dell’aggiornamento del PEF 2024-2025 del Comune di Campofiorito, comprese le riduzioni apportate al PEF grezzo del gestore e il parere reso dalla SSR, nonché le deliberazioni comunali di approvazione del PEF e delle tariffe TARI 2024
Esito
Favorevole al resistente (ente territoriale competente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, aggiudicataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani per lotti della gara bandita nel 2022 e aggiudicata nel 2024, chiedeva l’annullamento degli atti di validazione del PEF 2024-2025 e dei conseguenti atti comunali. Con il primo motivo deduceva violazione della l. 241/1990, dei principi di giusto procedimento, correttezza, buon andamento e trasparenza, delle disposizioni ARERA sul metodo tariffario e sull’aggiornamento del PEF, nonché eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità, travisamento, contraddittorietà, carenze istruttorie e motivazionali, disparità di trattamento e sviamento. Contestava che la SSR avesse unilateralmente ridotto alcune componenti del PEF grezzo, riallineando il canone ai valori dell’offerta di gara senza verificare l’equilibrio economico-finanziario del servizio e senza considerare l’inflazione intervenuta tra la formulazione dell’offerta nel 2022 e l’aggiudicazione nel 2024. Contestava inoltre il parere professionale allegato alla nota dell’8 novembre 2024 e il richiamo alla determina ARERA 2/2021, sostenendo che gli avvicendamenti gestionali impedivano di disporre di dati effettivi di costo. Con il secondo motivo riproponeva le medesime censure contro le deliberazioni comunali di approvazione del PEF e delle tariffe TARI, deducendone l’illegittimità derivata. La SSR eccepiva l’inammissibilità, poiché l’approvazione definitiva del PEF da parte di ARERA non era stata adottata e gli atti impugnati avrebbero avuto natura endoprocedimentale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito le censure sulle riduzioni del PEF, sull’equilibrio economico-finanziario, sull’inflazione, sul parere professionale o sull’illegittimità derivata degli atti comunali. Ha ritenuto che il procedimento di aggiornamento del PEF previsto dall’art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021 si articoli in una fase di validazione dell’ente territorialmente competente e in una successiva fase di verifica della coerenza regolatoria e approvazione definitiva da parte di ARERA. Poiché l’approvazione di ARERA non risultava adottata né impugnata, gli atti di validazione contestati erano endoprocedimentali o provvisori, non immediatamente lesivi e non autonomamente impugnabili. Spese compensate tra le parti costituite; nessuna statuizione sulle spese per il Comune non costituito.
Norme richiamate
art. 8 deliberazione ARERA n. 363/2021
l’art. 8, Del. n. 363/2021 di ARERA, disciplina il procedimento di aggiornamento biennale del PEF articolandolo in due fasi: la prima di pertinenza dell’Ente di governo d’ambito (nel caso di specie, la SSR resistente) che procede alla validazione dell’aggiornamento predisposto dal gestore; la seconda di pertinenza dell’ARERA, che verifica la “coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa” e, in caso di esito positivo, approva definitivamente le determinazioni tariffarie dell’Ente di governo;
Il procedimento di aggiornamento del PEF è articolato in una validazione dell’ente territorialmente competente e in una successiva verifica sostanziale di ARERA, cui compete l’approvazione definitiva. Finché quest’ultima fase non si conclude, gli atti di validazione restano provvisori e, in via ordinaria, non sono autonomamente impugnabili.
Massime di principio
- Nel procedimento di aggiornamento biennale del PEF regolato dall’art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021, la validazione dell’ente territorialmente competente costituisce una fase endoprocedimentale quando è destinata alla successiva verifica sostanziale e approvazione definitiva di ARERA; in assenza di quest’ultima, l’atto di validazione non è, di regola, immediatamente lesivo né autonomamente impugnabile.
- La verifica di ARERA sulla coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa non è meramente formale e comprende il controllo della correttezza della verifica dell’equilibrio della gestione svolta dall’ente di governo d’ambito.
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