Cassazione Penale, Ordinanza n. 00564/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero la mera reiterazione di quelle già esaminate e respinte in appello, senza una critica argomentata alla motivazione impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 22/05/2025, deducendo due motivi: con il primo ha lamentato la mancata assoluzione dal reato di cui all'art. 474 c.p., sostenendo che nella specie ricorresse un falso grossolano; con il secondo ha contestato la configurabilità del delitto di ricettazione, assumendo che mancasse la prova della provenienza delittuosa dei beni. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi riproducevano pedissequamente censure già proposte in appello e già disattese con argomentazione ritenuta logico-giuridicamente corretta dalla Corte territoriale; perciò li ha considerati non specifici e solo apparenti, oltre che manifestamente infondati.
Norme richiamate
art. 474 c.p.
La censura difensiva mirava a escludere la responsabilità per falsificazione di segni distintivi/monete o valori, invocando il falso grossolano; la Corte non entra nel merito della configurabilità del reato, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del motivo perché ripetitivo e non specifico.
art. 648 c.p.
La difesa contestava la ricettazione per asserita mancanza di prova sulla provenienza delittuosa dei beni; la Corte non svolge un esame sostanziale della fattispecie, ma dichiara inammissibile il motivo per difetto di specificità e mera reiterazione delle censure di appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili motivi che si limitino a riprodurre, senza reale confronto critico, le doglianze già formulate in appello e già motivate dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve assolvere una funzione di critica argomentata della sentenza impugnata; in mancanza, esso è da considerarsi non specifico e soltanto apparente.
- Quando il giudice di merito abbia già confutato con motivazione logico-giuridica le censure difensive, la mera reiterazione di quelle stesse doglianze non consente l'accesso al sindacato di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti stabiliti dalla decisione.
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