Cassazione Penale, Sentenza n. 16109/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. volta a ottenere la revoca della sentenza penale n. 18/2025 (Tribunale di Nocera Inferiore) che aveva dichiarato la responsabilità penale di Palomba per il reato di cui all'art. 640 c.p., per difetto di valida notifica del decreto di citazione diretta a giudizio. Il ricorrente deduceva nullità della notifica sulla base della cartolina AR (mancata indicazione della casella "destinatario" e assenza di nominativo del ricevente), contesteria della firma di ricevuta e mancata conoscenza del processo; chiedeva inoltre la nomina di perizia grafologica e lamentava vizi di motivazione della Corte di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse valutato correttamente gli elementi di fatto (cartolina di notifica e assenza delle annotazioni previste dall'art. 7 l. 890/1982 quando l'atto non è consegnato al destinatario), desumendone la regolare consegna in persona del destinatario. Il Collegio ha inoltre ricordato che incombe al richiedente della rescissione provare l'incolpevole mancata conoscenza del processo ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., onere non assolto. Non è stata ravvisata la necessità per i giudici di merito di disporre d'ufficio una perizia grafologica quando hanno ritenuto sufficienti gli elementi esaminati. Per effetto di ciò la rescissione è stata negata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina la rescissione del giudicato per violazione dei diritti di difesa; interpretata come imponente al proponente l'onere di provare che la sua assenza dal processo è dipesa da incolpevole mancata conoscenza dello stesso.
art. 640 cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato di truffa; citata come oggetto della sentenza di condanna che si chiedeva di rescindere.
art. 606, comma 1, lett. c), b), e) cod. proc. pen.
Criteri di impugnazione per la Cassazione (violazione di legge, mancata assunzione di prove, vizi di motivazione). La Corte ha ritenuto i motivi generici o inerenti a valutazioni di merito non riservate al sindacato di legittimità.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al fascicolo delle indagini e alle notifiche: la Corte di merito ha verificato che in precedenti notifiche non era stata contestata la firma di ricezione.
art. 7 legge 22 dicembre 1982, n. 890
Prevede le annotazioni da apporre sulla cartolina postale e l'obbligo dell'operatore postale di inviare notizia in caso di consegna a persona diversa dal destinatario. L'assenza di tali annotazioni è stata ritenuta indice che la consegna sia avvenuta in persona del destinatario.
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice la facoltà di disporre d'ufficio mezzi di prova tecnici (perizie). La Corte ha ritenuto che non sussistesse obbligo di disporre la perizia grafologica quando i giudici territoriali hanno ritenuto sufficienti gli elementi probatori già acquisiti.
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Norma sulla celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto: richiamata per spiegare il rito seguito dinanzi alla Corte di legittimità.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna per responsabilità processuale in caso di ricorso manifestamente infondato o colposamente determinante l'inammissibilità; applicata per imporre al ricorrente la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
art. 171, 179, 552, 420-bis, 604 cod. proc. pen. (richiamati dalla difesa)
Norme richiamate dal ricorrente in relazione a nullità, mezzi di prova e annullabilità: la Corte di legittimità non ha ritenuto che fossero violate in modo da giustificare la rescissione o il sindacato di legittimità richiesto.
Massime di principio
- Il richiedente la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. ha l'onere di provare che la sua assenza dal processo è dipesa da incolpevole mancata conoscenza: senza tale prova la richiesta è destinata a fallire.
- La validità della notifica tramite cartolina AR va valutata secondo gli elementi materiali contenuti nella relata e nella cartolina; l'assenza di annotazioni previste dall'art. 7 l. 890/1982 quando l'atto non è consegnato al destinatario è indizio a favore della consegna in persona.
- La contestazione della firma sulla cartolina AR è questione di fatto/merito che richiede prova specifica; la corte non è tenuta a disporre d'ufficio una perizia grafologica se ritiene sufficienti gli elementi acquisiti e se la difesa non ha esplicitamente richiesto la prova peritale.
- I giudici di legittimità non svolgono valutazioni 'de visu' comparative di sottoscrizioni né suppliscono al sindacato di merito; le censure sulla valutazione probatoria devono essere adeguatamente circostanziate per essere recepite.
- La mancata impugnazione in sede opportuna (es. querela di falso) o la mancata dimostrazione di falsità o di irregolarità formale della notificazione indebolisce fortemente le pretese di rescissione del giudicato.
- La presentazione di ricorsi generici o privi di specifici elementi probatori espone il ricorrente al rischio di condanna alle spese processuali e a sanzioni ex art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15930/2026 del 04/05/2026
- Sentenza penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15931/2026 del 04/05/2026
- Sentenza penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15932/2026 del 04/05/2026
- Sentenza penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15933/2026 del 04/05/2026
- Sentenza penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15934/2026 del 04/05/2026
- Sentenza penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 15935/2026 del 04/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →