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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34046/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione fondato sull'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per mancanza, contraddittorieta e manifesta illogicita della motivazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva annullato la custodia cautelare. Il Procuratore contestava che il Riesame aveva valutato in modo frammentato il compendio probatorio, dichiarando che la condotta dell'indagato fosse solo contiguita occasionale alla consorteria mafiosa, senza tener conto delle interconnessioni tra conversazioni captate e fatti concreti: esecuzione di un pestaggio su ordine di Umberto Ferrigno, disponibilita a riversare proventi nelle casse dell'associazione, lo svolgimento di compiti indicativi di disponibilita e la fiducia manifestata da Ferrigno (compresa la condivisione di informazioni riservate), elementi che a giudizio del ricorrente dimostravano un apporto concreto e funzionale al sodalizio

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio secondo cui la mera contiguita o disponibilita non bastano a integrare il reato di associazione mafiosa se non traducono in un contributo effettivo e funzionalmente rilevante per la consorteria, ma ha censurato il Riesame per non aver valutato adeguatamente elementi concreti indicativi di partecipazione. Ha altresi chiarito che la durata limitata dell'osservazione non esclude la partecipazione se emergono elementi di un sistema collaudato e di fiducia consolidata. In conseguenza ha annullato il provvedimento impugnato e disposto il rinvio al Tribunale del Riesame di Palermo per nuovo giudizio

Norme richiamate

  • codice penale, art. 416-bis

    La norma e stata richiamata come riferimento per la contestazione dell'associazione di tipo mafioso; la Corte evidenzia che la partecipazione va valutata in chiave dinamico-funzionale e non come mera contiguita o ammirazione

  • codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. e

    Base normativa del motivo di cassazione dedotto: vizio di motivazione per mancanza, contraddittorieta o manifesta illogicita

  • Sezioni Unite, sentenza Mannino (Sez. U. n. 33748/2005)

    Principio interpretativo richiamato: la partecipazione mafiosa va definita con criteri dinamico-funzionali; esclusione della rilevanza penale di mere forme di fascinazione o contiguita non tradottesi in messa a disposizione

  • Giurisprudenza di legittimita citata (es. Panicola, Di Maio, Sermone, Amarante)

    Casi richiamati per precisazioni: la contiguita compiacente non e di per se sufficiente; la durata limitata dell'osservazione non esclude la partecipazione se sussistono elementi che descrivono un sistema operativo collaudato e dimestichezza tra i conversanti

Massime di principio

  • La mera vicinanza o disponibilita verso esponenti mafiosi non integra automaticamente il reato di associazione mafiosa: e necessario dimostrare un contributo concreto e funzionalmente rilevante alla consorteria
  • La valutazione della partecipazione deve essere dinamico-funzionale: conta cioe se l'indagato si pone a disposizione del sodalizio per il perseguimento dei fini comuni, non solo il suo rapporto personale con esponenti
  • La brevità del periodo di osservazione non esclude la partecipazione: anche atti osservati in un arco temporale limitato possono essere decisivi se indicano l'esistenza di uno schema operativo collaudato o di fiducia consolidata
  • Elementi probatori particolarmente significativi sono l'esecuzione di ordini (es. pestaggi), la disponibilita a riversare proventi all'organizzazione, la condivisione di informazioni riservate interne al sodalizio e la manifestazione di fiducia privilegiata da parte di un capo
  • Nelle decisioni cautelari e di merito e' necessario valutare il compendio probatorio nella sua unita e nelle interconnessioni tra conversazioni, comportamenti e fatti concreti; valutazioni frammentarie o contraddittorie possono essere censurate in sede di legittimita
  • Nel dubbio tra contiguita e partecipazione, la prova deve mostrare la rilevanza causale del contributo dell'indagato alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio

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