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Sentenza

Sentenza n. 3495/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n.1762/2025 del 06-03-2025 del Tribunale di Napoli.

Giustizia amministrativa202506825

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto la Carta elettronica per due annualità, per l'importo complessivo di 1.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli che aveva condannato il Ministero ad assegnarle la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, dell'importo nominale di 500 euro annui per due annualità già maturate. La sentenza non è stata impugnata ed è quindi passata in giudicato; è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell'Amministrazione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non ha dato esecuzione al comando giudiziale. L'Amministrazione si è costituita solo formalmente. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, ha immediato valore conformativo-ordinatoria nei confronti dell'Amministrazione e impone a quest'ultima di conseguire concretamente l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Verificata la notificazione della sentenza in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di esecuzione, il TAR ha ordinato al Ministero di assegnare alla ricorrente la Carta elettronica e di accreditare su di essa l'importo nominale complessivo di 1.000 euro entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha inoltre nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il direttore della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, prevedendo l'insediamento su istanza della ricorrente e l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato effettivamente versato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce, insieme al giudicato e alla notificazione in forma esecutiva, presupposto per la proponibilità dell'azione di ottemperanza.

  • art. 112 c.p.a.

    La pronuncia non indica espressamente la disposizione, ma applica l'azione di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando riconosce a un privato un'utilità concreta nei confronti di una pubblica amministrazione, ha valore conformativo-ordinatoria e può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • L'Amministrazione deve dare esecuzione non meramente formale al giudicato, ma deve conseguire concretamente il bene della vita riconosciuto dalla sentenza, adottando gli atti materiali e amministrativi necessari.
  • L'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è proponibile quando il giudicato sia stato notificato in forma esecutiva e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di persistente inerzia dell'Amministrazione successiva all'ordine giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin d'ora un commissario ad acta, individuandone i poteri e subordinandone l'insediamento a un'istanza della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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