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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1413

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1413 della Commissione del 29 giugno 2023 relativo all’approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta [«Vins de la Corrèze» (IGP)]

Normativa europea32023R1413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva la modifica del disciplinare della IGP vitivinicola "Vins de la Corrèze" presentata dalla Francia, comprendente anche il cambiamento del nome in "Pays de Brive". La Commissione ha verificato la domanda, l’ha pubblicata per opposizione e, in assenza di opposizioni, ha proceduto all’approvazione ai sensi della disciplina UE applicabile alle indicazioni geografiche del settore vino. Il testo contiene una sola disposizione sostanziale e disciplina l’entrata in vigore e la diretta applicabilità negli Stati membri.

Approvazione di una modifica del disciplinare della IGP vitivinicola "Vins de la Corrèze", con cambio di denominazione in "Pays de Brive".

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione geografica protetta/indicazione geografica protetta del settore vitivinicolo originariamente registrata come "Vins de la Corrèze" e oggetto di modifica del disciplinare proposta dalla Francia ai sensi dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Riguarda quindi i prodotti vitivinicoli ricompresi nel relativo disciplinare e gli operatori che producono, trasformano o commercializzano vini rientranti nella IGP. Non emergono esclusioni specifiche nel testo; il regolamento produce effetti in tutti gli Stati membri in quanto direttamente applicabile.

Approvazione della modifica del disciplinare della IGP "Vins de la Corrèze"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1413 della Commissione approva una modifica del disciplinare della indicazione geografica protetta del settore vitivinicolo originariamente denominata "Vins de la Corrèze". La modifica riguarda anche il cambio di nome in "Pays de Brive" ed è adottata dopo l’esame della domanda presentata dalla Francia nel quadro della disciplina UE sulle indicazioni geografiche nel settore vino.

Procedura seguita e base giuridica

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento delegato (UE) 2019/33, in particolare l’articolo 15, paragrafo 2, di quest’ultimo. La domanda di approvazione della modifica del disciplinare è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Assenza di opposizioni

Dopo la pubblicazione, alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. In assenza di opposizioni, la Commissione ritiene soddisfatte le condizioni per l’approvazione della modifica ai sensi dell’articolo 99 dello stesso regolamento, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/33.

Contenuto dispositivo

L’unica disposizione sostanziale del regolamento approva la modifica del disciplinare pubblicata per la IGP "Vins de la Corrèze". Il testo non dettaglia ulteriori modifiche tecniche del disciplinare oltre alla variazione del nome, limitandosi a recepire l’approvazione formale della modifica richiesta.

Entrata in vigore ed effetti

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Vins de la Corrèze" (IGP). La modifica include la variazione del nome della denominazione da "Vins de la Corrèze" a "Pays de Brive".

Base giuridica e assenza di opposizioni

L’approvazione è adottata sulla base dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/33, in combinato disposto con gli articoli 97, paragrafo 3, 98 e 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione indica di aver pubblicato la domanda e di non aver ricevuto alcuna dichiarazione di opposizione.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasettore vitivinicoloindicazioni geograficheorganizzazione comune dei mercati

Testo integrale

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