Sentenza n. 9980/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del diritto dei ricorrenti alla rideterminazione in parte qua dell’indennità di buonuscita con l’inclusione nella relativa base di calcolo anche dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis DL 21 settembre 1987 n. 387, e ss.mm.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo
Esito
Favorevole al ricorrente (personale in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 21 della legge n. 232/1990. L'INPS ha eccepito l'inammissibilità del ricorso nei confronti di un ricorrente per errata indicazione del codice fiscale, la carenza del requisito dei 35 anni di servizio utile per alcuni ricorrenti e la prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione. Nel merito ha sostenuto che l'art. 6-bis non sarebbe applicabile alle forze di polizia a ordinamento militare, che la base contributiva prevista dall'art. 38 d.P.R. n. 1032/1973 non includerebbe i sei scatti e che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 impedirebbe il riconoscimento del beneficio ai fini dell'indennità di buonuscita per chi sia cessato a domanda. I ricorrenti, invece, hanno dedotto di avere maturato, al momento del congedo, più di 55 anni di età e almeno 35 anni di servizio utile, sostenendo l'applicabilità del beneficio anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare e l'assenza di natura decadenziale del termine del 30 giugno previsto per la domanda di quiescenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto per rinuncia il giudizio limitatamente a uno dei ricorrenti. Quanto agli altri, ha accolto il ricorso. Ha respinto l'eccezione di inammissibilità per errato codice fiscale, ritenendo l'errore materiale riconoscibile dalle corrette informazioni contenute nella procura speciale. Ha respinto l'eccezione relativa al mancato possesso dei 35 anni di servizio, rilevando che anche i ricorrenti interessati avevano maturato almeno 35 anni di servizio utile. Ha respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale, applicando il principio secondo cui la prescrizione decorre dal provvedimento di liquidazione della buonuscita o dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, avente efficacia interruttiva. Nel merito, ha ritenuto che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applichi anche alle forze di polizia a ordinamento militare, in quanto la nozione di forze di polizia è ampia e comprende le forze aventi qualifiche equiparate, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. Ha valorizzato l'art. 1911, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, che mantiene l'applicazione dell'art. 6-bis al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, nonché l'abrogazione della disciplina alternativa richiamata dall'INPS. Ha ritenuto che l'art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973 non osti al beneficio, poiché l'art. 6-bis è norma successiva e integrativa. Ha inoltre escluso che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 modifichi il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita, distinguendo tra base pensionabile e base di calcolo del trattamento di fine servizio. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di quiescenza non è stato qualificato come decadenziale, sicché la sua inosservanza non impedisce il riconoscimento del beneficio ove risultino maturati i requisiti anagrafici e contributivi. L'INPS è stato quindi obbligato a rideterminare l'indennità di buonuscita degli altri ricorrenti includendo i sei scatti stipendiali nella base di calcolo. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. n. 472/1987
Al personale che chieda di essere collocato in quiescenza [...] a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile
Il beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita spetta anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare cessato a domanda, quando abbia maturato almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
art. 21, comma 1, l. n. 232/1990
Richiamato quale disposizione che ha sostituito la disciplina dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
art. 38 d.P.R. n. 1032/1973
L'elenco delle voci computabili nella base contributiva non esclude il beneficio, poiché l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 è norma successiva e integrativa.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010
Ha abrogato, per quanto rilevante, l'art. 11 della l. n. 231/1990 e la disciplina alternativa richiamata dall'INPS.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387
Conferma espressamente l'applicazione dell'art. 6-bis al personale delle forze di polizia a ordinamento militare.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
I sei aumenti periodici di stipendio [...] sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile
Disciplina i sei scatti ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Sulle somme dovute spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Concorre a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle prestazioni previdenziali.
art. 74 c.p.a.
Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza [...] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata
Ha consentito la decisione in forma semplificata per la manifesta fondatezza della domanda.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, purché siano presenti le qualifiche equiparate e siano maturati almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
- L'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 costituisce conferma legislativa dell'applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina l'incidenza dei sei scatti sulla base pensionabile e non esclude né modifica il computo dei sei scatti nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, in assenza di un'espressa qualificazione normativa e di una specifica conseguenza decadenziale.
- La prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita decorre dal provvedimento di liquidazione della prestazione o dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, il cui pagamento rateale può avere efficacia interruttiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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