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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15299/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha ricorso contro la sentenza del giudice per le indagini preliminari che, a seguito di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 2.400,00 di multa per il reato di detenzione e cessione di stupefacenti di lieve entità, riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, con riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata. Con un unico motivo, la difesa ha dedotto violazione dell'art. 125 c.p.p. e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b), c) ed e), c.p.p., sostenendo che la sentenza sarebbe nulla perché il giudice avrebbe dovuto motivare specificamente sull'esclusione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e indicare gli elementi probatori posti a base dell'applicazione della pena detentiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che, nel patteggiamento, l'accordo tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova e che la sentenza è sufficientemente motivata se contiene una sintetica descrizione del fatto, la corretta qualificazione giuridica, il richiamo all'art. 129 c.p.p. per escludere cause di proscioglimento e la verifica della congruità della pena. Nel caso concreto, il GIP aveva motivato sulla riqualificazione del fatto, sulle attenuanti generiche, sulla congruità della pena concordata e sull'insussistenza di cause di proscioglimento, evidenziando anche che la responsabilità emergeva dagli atti ed era stata ammessa dall'imputato in interrogatorio di garanzia. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    applicazione della pena su richiesta delle parti

    Nel patteggiamento la motivazione del giudice può essere sintetica e deve limitarsi alla verifica della correttezza della qualificazione giuridica, dell'assenza di cause ostative ex art. 129 c.p.p. e della congruità della pena concordata.

  • art. 125 c.p.p.

    La censura per violazione dell'obbligo di motivazione è infondata quando la sentenza di patteggiamento contenga gli elementi essenziali richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi di ricorso dedotti attengono a violazione di legge e vizio di motivazione, ma non superano il controllo di legittimità in presenza di adeguata motivazione del giudice di merito.

  • art. 129 c.p.p.

    Il giudice del patteggiamento deve verificare che non emergano evidenti cause di proscioglimento; nel caso concreto tale verifica è stata ritenuta correttamente compiuta.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La riqualificazione del fatto è stata condivisa dalle parti e recepita dal giudice quale ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • art. 27 Cost.

    La pena patteggiata deve essere congrua e rispettosa della finalità rieducativa nei limiti indicati dalla norma costituzionale.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, la sentenza è adeguatamente motivata quando contiene una sintesi del fatto, la corretta qualificazione giuridica, la verifica negativa delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e il controllo di congruità della pena.
  • L'accordo di patteggiamento esonera l'accusa dall'onere della prova e restringe il sindacato di legittimità sulla motivazione, purché il giudice abbia recepito correttamente l'intesa e svolto i controlli minimi richiesti.
  • La doglianza che pretenda una motivazione analitica sugli elementi probatori è incompatibile con la struttura del patteggiamento, salvo il caso in cui manchino del tutto i presupposti minimi di verifica previsti dalla legge.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, seguono la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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