Sentenza n. 426/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di cancellazione dall’elenco dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità e di revoca dell’autorizzazione all’accesso al servizio telematico Entratel
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate, in ragione della pendenza di un procedimento penale per bancarotta fraudolenta, ne ha disposto la cancellazione dall’elenco dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità e ha revocato, con efficacia dal trentesimo giorno successivo alla notifica, l’autorizzazione all’accesso al servizio Entratel. Con il primo motivo ha dedotto eccesso di potere per mancanza del presupposto legittimante, difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta. Con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 3, 24, 27, comma 2, 52 e 113 Cost., del principio di innocenza, del d.lgs. 188/2021, dell’art. 6, n. 2, CEDU e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Con il terzo motivo, riferito alla revoca dell’abilitazione Entratel, ha dedotto mancanza del presupposto legittimante e violazione del d.m. 164/1999. L’Agenzia delle Entrate ha sostenuto l’infondatezza del ricorso. In sede cautelare era stata accolta l’istanza limitatamente alla revoca dell’abilitazione Entratel.
La decisione
Il TAR ha respinto i primi due motivi. Ha ritenuto legittima l’interpretazione dell’art. 8, comma 1, lett. b), del d.m. 164/1999, secondo cui la bancarotta fraudolenta rientra nella categoria dei “reati finanziari” rilevanti ai fini dei requisiti di onorabilità per l’iscrizione nell’elenco dei professionisti abilitati al visto di conformità. La categoria non deve essere delimitata soltanto sulla base della collocazione sistematica delle fattispecie incriminatrici, ma alla luce della ratio della disciplina, diretta a tutelare gli interessi economici e finanziari dello Stato e l’affidabilità di soggetti che partecipano, mediante il visto, all’esercizio della funzione impositiva. È stata quindi ritenuta legittima, ragionevole e proporzionata la cancellazione dall’elenco, anche in presenza della pendenza del procedimento penale. Il TAR ha invece accolto il terzo motivo e annullato il provvedimento nella parte relativa alla revoca dell’abilitazione al servizio Entratel. Richiamando la giurisprudenza del CGARS, ha distinto l’attività di assistenza fiscale e certificazione svolta mediante il visto di conformità dalla mera trasmissione telematica delle dichiarazioni. I requisiti di onorabilità del d.m. 164/1999 riguardano esclusivamente la prima attività e non possono essere automaticamente estesi alla seconda. Le cause di revoca dell’abilitazione Entratel sono esclusivamente quelle previste dall’art. 3, comma 4, d.P.R. 322/1998; il d.m. 164/1999, avente contenuto sanzionatorio per questo profilo, non può introdurre ulteriori cause né essere interpretato estensivamente. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia e l’andamento del giudizio.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, lett. b), d.m. 164/1999
La previsione sui requisiti di onorabilità consente di ricomprendere tra i reati finanziari anche fattispecie non propriamente tributarie, quando siano idonee a incidere sugli interessi economici e finanziari dello Stato e sull’affidabilità professionale richiesta per l’apposizione del visto di conformità.
art. 8, comma 1, lett. a), d.m. 164/1999
La categoria dei reati finanziari rilevanti per la cancellazione dall’elenco dei professionisti abilitati al visto di conformità è stata interpretata in senso ampio, in coerenza con la finalità di tutela dell’interesse pubblico economico.
art. 3, comma 4, d.P.R. 322/1998
Le cause di revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni tramite Entratel sono tassative; non possono essere ampliate mediante il richiamo a requisiti previsti da una diversa disciplina relativa al visto di conformità.
d.lgs. 188/2021
La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione al principio di innocenza, ma il TAR ha respinto le relative censure, ritenendo legittima la cancellazione dall’elenco sulla base della rilevanza del reato contestato ai fini dei requisiti di onorabilità.
art. 6, n. 2, CEDU
La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione alla presunzione di innocenza, ma non ha impedito al giudice di ritenere legittima la misura relativa al visto di conformità.
art. 27, comma 2, Cost.
Il richiamo alla presunzione di non colpevolezza non esclude, secondo la decisione, la valutazione amministrativa dell’affidabilità e dell’onorabilità professionale ai fini dell’abilitazione al visto di conformità.
Massime di principio
- La categoria dei “reati finanziari” rilevante ai fini dei requisiti di onorabilità per l’abilitazione al visto di conformità può comprendere, oltre ai reati tributari, anche fattispecie che incidono significativamente sulla composizione o rappresentazione della realtà economico-finanziaria, sulla fiducia degli investitori, sulle ragioni dei creditori o sulla corretta formazione della base imponibile.
- Poiché l’attività di apposizione del visto di conformità costituisce una forma di partecipazione autorizzata all’esercizio della funzione impositiva, la relativa abilitazione può essere subordinata a requisiti di onorabilità e moralità particolarmente elevati; la cancellazione dall’elenco è legittima quando il reato contestato sia riconducibile, in ragione della sua rilevanza economica, alla categoria dei reati finanziari.
- La disciplina dei requisiti di onorabilità prevista dal d.m. 164/1999 riguarda l’attività di assistenza fiscale e di rilascio del visto di conformità e non può essere automaticamente applicata alla diversa abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni tramite Entratel.
- Le cause di revoca dell’abilitazione al servizio Entratel sono esclusivamente quelle previste dall’art. 3, comma 4, d.P.R. 322/1998; una disciplina dal contenuto sanzionatorio non può essere interpretata estensivamente né utilizzata per introdurre ulteriori ipotesi di revoca.
- La mera trasmissione telematica delle dichiarazioni e l’apposizione del visto di conformità sono attività ontologicamente e qualitativamente diverse: la prima è soggetta a standard di onorabilità inferiori rispetto alla seconda e non può subire automaticamente le conseguenze delle irregolarità personali rilevanti per il visto.
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