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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8920/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava la sentenza del Giudice di Pace che aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela. Il PM sosteneva che la querela fosse valida perché trasmessa digitalmente e corredata della sottoscrizione digitale dell'avvocato che l'aveva inoltrata tramite portale/PEC, richiamando altresì le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005) e gli artt. 336 e 337 c.p.p. Il Giudice di Pace aveva invece ritenuto che la querela inviata da un incaricato dovesse recare la sottoscrizione autentica del querelante e, in mancanza di autenticazione a opera di soggetto legittimato (per esempio del difensore), l'atto fosse inesistente. Nel caso concreto la trasmissione era stata effettuata dall'avv. Nicolosi prima che ella fosse nominata difensore, sicché non poteva autenticare la sottoscrizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato infondato il ricorso del Procuratore e ha confermato la decisione del Giudice di Pace. Ha ritenuto applicabile l'art. 337 c.p.p. secondo cui la querela recapitata o spedita deve recare la sottoscrizione autentica del querelante; l'autenticazione puo' essere effettuata dal difensore ma solo se questi sia legittimato al momento dell'autenticazione. La firma digitale apposta da chi materialmente ha trasmesso l'atto non sostituisce l'autenticazione richiesta se il firmatario non era difensore o altro soggetto abilitato al momento dell'apposizione. Le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale circa l'autenticazione della firma elettronica confermano che l'autenticazione elettronica ha efficacia equipollente, ma soltanto se effettuata da pubblico ufficiale o soggetto legittimato; qui tale condizione non sussisteva. Conseguentemente la querela si è ritenuta inesistente e la pronuncia di non doversi procedere è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. proc. pen.

    la dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall'articolo 333, comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare all'estero. Essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato

    Per le querela inviate o recapitate tramite incaricato o per posta/PEC è richiesta la sottoscrizione autenticata del querelante; l'autenticazione deve essere effettuata da soggetto abilitato (es. difensore) al momento dell'autenticazione; in assenza di autentica l'atto è inesistente

  • art. 25, commi 2-3, d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (codice amministrazione digitale)

    l'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2

    L'autenticazione elettronica può sostituire l'autenticazione tradizionale ma solo se compiuta dal pubblico ufficiale o da soggetto equiparato e legittimato; non vale la semplice apposizione di firma digitale da parte di chi non aveva titolo

  • art. 24, comma 2, d.lgs. 82/2005

    L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente

    La firma digitale, se apposta da soggetto competente, ha efficacia equipollente rispetto a sigilli e autenticazioni fisiche

  • art. 39 disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede fra i soggetti autorizzati all'autentica della firma del querelante il difensore, ma l'autenticazione vale solo se il difensore è legittimato al momento dell'autentica

  • Giurisprudenza Sezioni Unite, n. 26268 del 28/03/2013 (Cavalli) e altre pronunce citate

    la mancata identificazione del soggetto che presenta la querela non determina l'invalidità dell'atto allorché ne risulti accertata la sicura provenienza

    Se la querela porta firma autenticata dal difensore, la sua presentazione successiva anche da parte di terzi non richiede ulteriori formalità; il principio non si estende però ai casi in cui l'autenticazione manca o è svolta da soggetto non legittimato al momento dell'operazione

Massime di principio

  • La querela inviata tramite incaricato, posta o PEC deve recare la sottoscrizione autenticata del querelante ai sensi dell'art. 337 c.p.p.; in mancanza l'atto è inesistente e comporta il non luogo a procedere
  • L'autenticazione elettronica (firma digitale) equivale a quella tradizionale solo se apposta da pubblico ufficiale o soggetto legittimato al momento dell'apposizione (es. difensore già nominato); la mera trasmissione dell'atto da parte di un avvocato non nominato non valida la querela
  • Se la firma è stata autenticata dal difensore prima della trasmissione, terzi possono presentare o depositare la querela senza procura speciale; va sempre verificata la tempistica della nomina/mandato del difensore
  • Nei procedimenti digitali è importante acquisire e conservare prova della legittimazione e del momento dell'autenticazione (nomina del difensore, firma digitale valida, certificati), per evitare vizi di formale inesistenza
  • La giurisprudenza consente margini di sanatoria quando sia accertata la sicura provenienza della querela con firma autenticata, ma non estende la sanatoria quando l'autenticazione manca o è irregolare

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