Cassazione Penale, Sentenza n. 1720/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la sostituzione della pena detentiva di anni tre di reclusione (condanna per bancarotta fraudolenta) con lavoro di pubblica utilità ex disciplina sulle pene sostitutive. Il Tribunale dell'esecuzione aveva dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo che, alla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, il procedimento fosse pendente davanti alla Corte di cassazione e che la successiva pronuncia di annullamento con rinvio facesse sì che la competenza a valutare l'istanza spettasse al giudice del rinvio (Corte di appello), non al giudice dell'esecuzione; pertanto l'istanza presentata al giudice dell'esecuzione era tardiva/irricevibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza e aspecificità, confermando la valutazione del Tribunale di Milano: la richiesta di applicazione della pena sostitutiva, se il procedimento era stato rinviato alla Corte di appello dopo annullamento, doveva essere proposta al giudice del rinvio e non al giudice dell'esecuzione. Per l'inammissibilità la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), non essendo applicabili le condizioni per l'esenzione di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 95
La disciplina transitoria stabilisce l'applicabilità, se più favorevoli, delle norme del capo III della L. 24/11/1981 n. 689 anche ai procedimenti pendenti in primo grado o in grado di appello alla data di entrata in vigore; inoltre prevede la possibilità, in specifiche ipotesi (procedimenti pendenti in Cassazione all'entrata in vigore e condanna non superiore a quattro anni), di presentare istanza al giudice dell'esecuzione entro trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza. La Corte ha ritenuto però che in caso di annullamento con rinvio la competenza spetti al giudice del rinvio.
L. 24 novembre 1981, n. 689, capo III
Le norme sul capo III (pene sostitutive delle pene detentive brevi) possono essere applicate se risultano più favorevoli; la Corte ha richiamato questa possibilità ma ne ha evidenziato i vincoli procedurali di competenza e di momento processuale per la presentazione dell'istanza.
art. 666 cod. proc. pen.
Norma che attribuisce al giudice dell'esecuzione la possibilità di adottare misure sostitutive; la Corte ha richiamato il limite temporale previsto (istanza entro 30 giorni dall'irrevocabilità) e la condizione che tale rimedio sia esperibile solo se il procedimento non è affidato al giudice del rinvio.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di dichiarare inammissibili i ricorsi e di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato questa norma per sanare l'inammissibilità manifestamente infondata del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata come parametro per valutare le condizioni di esenzione dall'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; la Corte di Cassazione ha ritenuto che le condizioni per l'esenzione non ricorressero e quindi ha disposto il versamento.
Massime di principio
- Se, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina sulle pene sostitutive, il procedimento è pendente dinanzi alla Corte di cassazione e successivamente la Corte annulla con rinvio, la competenza a decidere sull'istanza di applicazione della pena sostitutiva spetta al giudice del rinvio (Corte di appello), non al giudice dell'esecuzione.
- La disciplina transitoria favor rei non elimina i vincoli processuali di competenza e di momento per la proposizione dell'istanza: bisogna verificare la situazione processuale esatta alla data di entrata in vigore e dopo eventuali pronunce di annullamento/ rinvio.
- Quando la legge prevede la facoltà di richiedere la sostituzione della pena al giudice dell'esecuzione, occorre rispettare il termine (es. entro 30 giorni dall'irrevocabilità della sentenza) e l'ambito soggettivo/oggettivo previsto dalla norma (es. pena non superiore a quattro anni).
- Presentare l'istanza al giudice incompetente o in modo aspecifico può determinare l'inammissibilità della richiesta e l'imposizione di spese e sanzioni economiche a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p.).
- In casi analoghi, prima di proporre istanze di sostituzione della pena è essenziale verificare lo stato del processo (primo grado, appello, giudizio di cassazione, eventuale rinvio) per individuare il giudice competente e rispettare termini e condizioni previsti dalla normativa transitoria.
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