Sentenza n. 1291/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Quattordici provvedimenti della Prefettura di Mantova del 16 settembre 2025 di revoca di altrettanti nulla osta al lavoro subordinato rilasciati nel 2024 in favore di lavoratori stranieri
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva presentato il 18 marzo 2024 numerose istanze di nulla osta e la Prefettura di Mantova aveva rilasciato automaticamente quattordici nulla osta. In seguito a nuove domande presentate il 5 febbraio 2025, la Prefettura aveva chiesto accertamenti ai Carabinieri, che il 3 settembre 2025 avevano trovato presso la sede legale un capannone vuoto, senza insegne, macchinari o utensili e in stato di abbandono. Dopo l’avvio del procedimento di revoca, la società aveva sostenuto che i dipendenti lavoravano prevalentemente presso cantieri esterni, che la sede era interessata da lavori di ristrutturazione e che era in corso il trasferimento a Ostiglia, producendo contratti di locazione, fatture per energia e canone e una delibera assembleare. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per mancata valutazione delle osservazioni e dei documenti. Con il secondo ha lamentato difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, contestando l’esito del sopralluogo, l’omessa considerazione della documentazione e la mancata verifica presso Camera di commercio ed enti previdenziali. Con il terzo ha denunciato motivazione apparente e stereotipata. Con il quarto ha dedotto violazione dell’art. 22 d.lgs. 286/1998 e dell’art. 42 d.l. 73/2022, sostenendo che i presupposti dei nulla osta non erano venuti meno. Ha inoltre richiamato ulteriore documentazione prodotta soltanto in giudizio per dimostrare la propria operatività.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti i motivi e il ricorso. Il primo motivo è manifestamente infondato: la Prefettura aveva esaminato specificamente le osservazioni e spiegato perché la documentazione non superava i rilievi. Il secondo è infondato: non era stata fornita prova dei lavori di ristrutturazione; il sopralluogo aveva rilevato abbandono, non lavori; il trasferimento a Ostiglia era stato deliberato solo dopo la comunicazione di avvio e non ne erano provate l’effettività né l’operatività della società. Le diverse indicazioni fornite dalla ricorrente sulla provincia della sede (Mantova, Rovigo o Verona) erano incongruenti; inoltre, i nulla osta dovevano essere richiesti alla Prefettura della provincia della sede dell’impresa o di svolgimento del lavoro e rilasciati nell’ambito delle quote assegnate a quella provincia. I contratti di locazione prodotti non erano registrati né muniti di data certa; la documentazione indicava anche la disdetta del contratto con effetto almeno da luglio 2025, e mancava prova del pagamento dei canoni. Le fatture elettriche, non pagate e di importo esiguo (euro 97,36, euro 55,84 ed euro 77,69), non dimostravano l’uso imprenditoriale del capannone. Il terzo motivo è infondato, perché la motivazione era riferita alle risultanze specifiche del caso e non era stereotipata; la censura sulla mancata valutazione documentale ripeteva quella del primo motivo. Il quarto motivo, privo di autonomia, è stato respinto in conseguenza del rigetto delle censure precedenti. Le deduzioni sui documenti aggiuntivi non costituivano autonomi motivi di ricorso e tali documenti, non presentati nel procedimento, non potevano rendere ex post illegittimi gli atti; in ogni caso, i contratti d’appalto erano scaduti nel 2023 e riferiti a lavori in provincia di Verona, le fatture non provavano prestazioni svolte in provincia di Mantova e i preventivi non risultavano seguiti da contratti eseguiti. La società è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il motivo è manifestamente infondato, perché le osservazioni e la documentazione sono stati specificamente valutati dalla Prefettura, che, nel provvedimento, ha fornito un’analitica motivazione della loro ritenuta non idoneità, motivazione che è stata riportata sopra nell’esposizione dei fatti e che non è stata specificamente censurata dalla ricorrente.
L’obbligo di valutare le osservazioni procedimentali è rispettato quando l’amministrazione le esamina specificamente e motiva in modo analitico perché non le ritiene idonee a superare i motivi ostativi.
art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998
A tale proposito, va inoltre ricordato che i nulla osta al lavoro subordinato vanno chiesti alla Prefettura della provincia in cui ha sede l’impresa o di quella in cui si svolgerà la prestazione lavorativa (ai sensi dell’art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998), e vengono rilasciati nell’ambito delle quote di ingresso attribuite alla stessa provincia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (ai sensi dell’art. 9 del decreto flussi di cui al D.P.C.M. 27.9.2023), sicché, se la società aveva sede e operava a Verona o Rovigo, anziché a Mantova, la verifica delle quote disponibili per il rilascio dei nulla osta doveva essere compiuta nell’ambito delle quote assegnate a Verona o Rovigo, e non potevano essere rilasciati nulla osta dalla Prefettura di Mantova.
La competenza prefettizia per il nulla osta al lavoro è collegata alla provincia della sede dell’impresa o del luogo della prestazione; il rilascio deve inoltre avvenire entro le quote attribuite alla medesima provincia.
art. 9 D.P.C.M. 27 settembre 2023
A tale proposito, va inoltre ricordato che i nulla osta al lavoro subordinato vanno chiesti alla Prefettura della provincia in cui ha sede l’impresa o di quella in cui si svolgerà la prestazione lavorativa (ai sensi dell’art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998), e vengono rilasciati nell’ambito delle quote di ingresso attribuite alla stessa provincia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (ai sensi dell’art. 9 del decreto flussi di cui al D.P.C.M. 27.9.2023), sicché, se la società aveva sede e operava a Verona o Rovigo, anziché a Mantova, la verifica delle quote disponibili per il rilascio dei nulla osta doveva essere compiuta nell’ambito delle quote assegnate a Verona o Rovigo, e non potevano essere rilasciati nulla osta dalla Prefettura di Mantova.
Le quote di ingresso rilevanti per il rilascio dei nulla osta sono quelle attribuite alla provincia competente, individuata in base alla sede dell’impresa o al luogo di svolgimento della prestazione.
Massime di principio
- La comunicazione dei motivi ostativi è adeguatamente seguita quando l’amministrazione valuta specificamente le osservazioni e i documenti dell’interessato e illustra in modo analitico perché non superano i rilievi procedimentali.
- Il nulla osta al lavoro subordinato deve essere richiesto alla Prefettura della provincia in cui l’impresa ha sede o in cui si svolgerà la prestazione lavorativa e può essere rilasciato nell’ambito delle quote attribuite a quella provincia.
- La legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata sulla base degli elementi disponibili al momento della sua adozione: documenti prodotti soltanto in giudizio non possono, di per sé, rendere ex post illegittimo un provvedimento che fosse legittimo quando emanato.
- La disponibilità e l’effettiva operatività aziendale presso una sede non si dimostrano con documentazione priva di data certa o di prova dei pagamenti, né con fatture di consumi incompatibili con l’uso produttivo dichiarato; incongruenze nelle indicazioni sulla sede e un trasferimento non provato possono concorrere a escludere l’attendibilità delle allegazioni.
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