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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34480/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, da parte della corte d'appello, del diritto di una lavoratrice alla pensione di vecchiaia a carico della gestione separata, con computo anche dei contributi versati nella gestione commercianti e nella gestione dei lavoratori dipendenti, e dalla condanna dell'INPS al pagamento della prestazione con interessi dalla domanda amministrativa. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 3 del D.M. n. 282 del 1996, dell'art. 1, comma 20, L. n. 335 del 1995, dell'art. 1 L. n. 243 del 2004 e dell'art. 1, comma 5, L. n. 247 del 2007, sostenendo che il cumulo della contribuzione dell'AGO nella gestione separata richiede una domanda espressa e specifica del lavoratore, comprensiva della richiesta di trasferimento dei contributi, domanda che nella specie non era mai stata formulata; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 16, comma 6, L. n. 412 del 1991 e dell'art. 7 L. n. 533 del 1973, contestando la decorrenza degli interessi dalla domanda amministrativa anziché dal 121º giorno successivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la pensione di vecchiaia liquidata a carico della gestione separata con il concorso della contribuzione versata nell'AGO possa essere riconosciuta solo se la domanda amministrativa contenga l'esplicita richiesta di avvalersi del trasferimento dei contributi alla gestione separata e della liquidazione della pensione sulla base del montante contributivo così formato. Ha quindi escluso che sia sufficiente una generica domanda di pensione. In applicazione di tale principio ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla medesima corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 3 D.M. n. 282 del 1996

    "gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria... hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi"

    il computo dei contributi versati in altre gestioni nella gestione separata presuppone una domanda specifica con esercizio della relativa facoltà/opzione e non si attiva automaticamente con la sola domanda di pensione

  • art. 1, comma 20, L. n. 335 del 1995

    richiamato come norma di coordinamento del sistema contributivo e della facoltà di opzione/computo dei contributi

  • art. 1 L. n. 243 del 2004

    richiamato quale disposizione rilevante nel quadro normativo sulla pensione e sul coordinamento contributivo

  • art. 1, comma 5, L. n. 247 del 2007

    richiamato quale ulteriore norma del sistema previdenziale coinvolta nella disciplina del computo contributivo

  • art. 16, comma 6, L. n. 412 del 1991

    invocato nel secondo motivo per la decorrenza degli interessi sulla prestazione previdenziale

  • art. 7 L. n. 533 del 1973

    invocato nel secondo motivo in tema di decorrenza degli accessori sulle prestazioni previdenziali

Massime di principio

  • La pensione di vecchiaia a carico della gestione separata con computo di contributi versati presso altre gestioni non è riconoscibile automaticamente: occorre una domanda amministrativa specifica che contenga l'esplicita scelta di avvalersi del trasferimento/confluenza di tali contributi nella gestione separata.
  • La mera presentazione di una domanda generica di pensione non è sufficiente a far sorgere il diritto al cumulo dei contributi in altra gestione, quando la legge o la disciplina regolamentare subordinino tale effetto all'esercizio di una facoltà/opzione espressa.
  • Quando il primo motivo di ricorso investe in radice il presupposto del diritto alla prestazione, le questioni ulteriori sugli accessori o sulla decorrenza degli interessi restano assorbite.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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