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Sentenza

Sentenza n. 1526/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401504

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Cosenza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di licenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva già ricevuto nel 2020 un diniego di rinnovo della licenza. Nel dicembre 2023 ha presentato una nuova istanza di rinnovo, successivamente integrata con memoria, sostenendo che fossero venute meno le ragioni ostative poste a fondamento del precedente diniego. Il Questore ha dichiarato l'istanza inammissibile richiamando l'esistenza del precedente diniego. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento, nonché difetto di motivazione, di presupposti e di istruttoria. Con un secondo motivo ha dedotto la violazione delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dell'art. 27 Cost. e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, oltre a difetto di istruttoria e motivazione, violazione del legittimo affidamento e della trasparenza. L'amministrazione ha sostenuto che, trattandosi di istanza di riesame e di provvedimento meramente confermativo del precedente diniego, il preavviso di rigetto non sarebbe stato necessario.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per la natura assorbente della censura procedimentale e ha annullato il provvedimento impugnato. Il giudice ha ritenuto violato l'art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché l'amministrazione ha respinto l'istanza senza previamente comunicare i motivi ostativi. È stata respinta la tesi secondo cui il preavviso non sarebbe dovuto per le istanze di riesame in presenza di un provvedimento meramente confermativo. Il provvedimento impugnato, infatti, non costituiva un diniego del rinnovo meramente confermativo del precedente, ma un diverso atto di rigetto fondato sulla ritenuta inammissibilità della nuova istanza. Inoltre, secondo il TAR, l'art. 10-bis deve trovare applicazione anche alle istanze di riesame quando, a fronte di sopravvenienze favorevoli o comunque non sfavorevoli per il richiedente, l'amministrazione debba compiere valutazioni discrezionali. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    eventuale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

    Il preavviso di rigetto è dovuto anche nelle istanze di riesame quando l'amministrazione adotta un provvedimento non meramente confermativo e deve effettuare valutazioni discrezionali alla luce di sopravvenienze favorevoli o comunque non sfavorevoli per il richiedente.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    dopo la recente riforma non è più applicabile l’art. 21-octies legge n. 241/90

    Il TAR afferma che, dopo la recente riforma richiamata in sentenza, la violazione dell'art. 10-bis non può essere superata mediante l'applicazione dell'art. 21-octies.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai dedotti vizi di motivazione.

  • artt. 1, 8, 11 e 43 T.U.L.P.S. n. 773/1931

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla legittimità del provvedimento sulla licenza di porto di fucile; la decisione è definita sulla base della violazione dell'art. 10-bis.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente tra i parametri di illegittimità del provvedimento; la sentenza non sviluppa una specifica valutazione su tale parametro.

Massime di principio

  • Quando una nuova istanza di riesame prospetta che siano venute meno le ragioni ostative del precedente diniego e richiede una nuova valutazione discrezionale, l'amministrazione deve comunicare i motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 prima di adottare il provvedimento negativo.
  • Il preavviso di rigetto non può essere omesso qualificando l'atto come meramente confermativo se il nuovo provvedimento dichiara l'istanza inammissibile sulla base di una valutazione diversa da quella posta a fondamento del precedente diniego.
  • La mera esistenza di un precedente diniego non rende automaticamente inammissibile una nuova istanza di riesame, quando il richiedente deduca sopravvenienze favorevoli o comunque non sfavorevoli idonee a imporre una nuova valutazione amministrativa.
  • L'omessa comunicazione dei motivi ostativi determina l'illegittimità del provvedimento negativo quando l'amministrazione abbia adottato una decisione non meramente confermativa senza consentire all'interessato di partecipare alla fase conclusiva del procedimento.

Come è indicizzato

MateriePartecipazione al procedimentoLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiProcedimento amministrativoCommercio e attività produttive
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

Testo integrale

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