Sentenza del 26/01/2015 n. 213 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - ATTI COLLEGATI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - Non sussiste se adempiuto per relationem.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta infondata. Non sussiste difetto di motivazione quando l'avviso richiama per relationem altri atti o documenti collegati, purché ne riproduca il contenuto essenziale e riporti gli elementi necessari e sufficienti a sostenere la decisione dell'Amministrazione e a consentire al destinatario di individuare le ragioni dell'accertamento e di approntare la propria difesa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l'avviso di accertamento fosse carente di motivazione perché fondato, anche mediante rinvio, su elementi di fatto contenuti in altri atti o documenti non integralmente riprodotti nell'avviso.
Norme richiamate
Principio dell'obbligo di motivazione degli atti tributari
La motivazione può essere effettuata per relationem, mediante rinvio ad altri atti o documenti, purché l'atto notificato riproduca il contenuto essenziale del documento richiamato e renda comprensibili le ragioni della pretesa tributaria.
Massime di principio
- Il rinvio ad altri atti o documenti non rende automaticamente nullo o illegittimo un avviso di accertamento.
- La motivazione per relationem è valida se l'avviso contiene gli elementi essenziali del documento richiamato, in modo da consentire al destinatario di comprendere la pretesa e difendersi.
- Non è necessariamente richiesta la riproduzione integrale dell'atto richiamato: è sufficiente riportare le parti necessarie e sufficienti a fondare la decisione.
- La motivazione è invece censurabile quando il rinvio è generico, non consente di individuare i fatti posti a base dell'accertamento o impedisce una difesa effettiva.
- In una situazione analoga, occorre verificare concretamente se l'avviso indichi con chiarezza gli atti richiamati e ne riproduca gli elementi decisivi, non limitandosi a un rinvio meramente formale.
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