Cassazione Penale, Sentenza n. 2670/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
VERDI impugna la sentenza che lo ha condannato per il reato di truffa (art. 640 c.p.), denunciando: violazione degli artt. 640 c.p. e 192, 530, 533 c.p.p. nonché degli artt. 606 c.p.p.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato (in particolare l'assenza di specificazione degli "artifici e raggiri"); rilievo che la vicenda sarebbe al più un inadempimento civilistico (assegno privo di copertura) e non una condotta ingannatoria; travisamento delle dichiarazioni della persona offesa e della visura camerale; infine, in subordine, deduzione della sopravvenuta prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza di appello sia "doppia conforme" rispetto a quella di primo grado e che il ricorso riproducesse sostanzialmente le stesse doglianze di merito già discusse in appello, trasformando il sindacato in un riesame di fatto non consentito in sede di legittimità. I giudici di legittimità hanno ritenuto congrua e logica la valutazione probatoria dei giudici di merito: VERDI avrebbe conquistato la fiducia della vittima con precedenti pagamenti in contanti per piccoli importi, avrebbe consegnato un assegno non incassabile al momento dell'acquisto e avrebbe rassicurato la vittima circa la bontà del titolo mentre questa era in banca, comportamenti idonei a integrare la truffa quando accompagnati da mala fede. La doglianza sulla prescrizione è stata respinta in quanto, con la recidiva ritenuta, il termine massimo di prescrizione si sarebbe perfezionato il 12/08/2023, quindi dopo la decisione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
Norma che configura il reato di truffa; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi (artifici/raggiri e conseguente danno/induzione in errore della vittima) sulla base del quadro probatorio.
art. 192 c.p.p.
Norma sul divieto di travisamento della prova; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze di travisamento delle dichiarazioni e della visura camerale, ritenendo coerente la valutazione dei fatti.
art. 606 c.p.p.
comma 1, lett. b), c) ed e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso è stato esaminato alla luce di tali censure ma dichiarato inammissibile perché riproducente il medesimo sindacato di merito già compiuto in appello.
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità: condanna alle spese e possibilità di sanzioni pecuniarie; applicata per condannare il ricorrente anche alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
legge 386/1990, art. 10-bis
Norma relativa all'interdizione all'emissione di assegni; citata in relazione alla visura camerale e alla contestazione sul fatto che l'imputato fosse legale rappresentante e fosse a conoscenza di eventuali interdizioni, questione però ritenuta non decisiva dai giudici di merito.
Massime di principio
- La mera emissione di un assegno privo di copertura può integrare la truffa se è accompagnata da comportamenti attivi o omissivi idonei a ingenerare nell'avente causa un ragionevole affidamento nel pagamento (es. precedenti atteggiamenti volti a conquistare fiducia, rassicurazioni sul titolo, condotte opportunamente collocate nel tempo).
- In sede di legittimità non è consentito un nuovo apprezzamento del merito dei fatti: i motivi che replicano le stesse critiche già esaminate in appello sono destinati all'inammissibilità perché trasformano la cassazione in un riesame dei fatti.
- La 'doppia conforme' (concordanza tra primo grado e appello) rafforza la tenuta della decisione in cassazione: le due sentenze possono essere lette congiuntamente come unico corpo motivazionale.
- Per contestare con successo la qualificazione del fatto come reato (anziché inadempimento civile) è necessario dimostrare l'assenza di qualsiasi comportamento ingannatorio o la presenza di elementi che rendano evidente la buona fede, non limitandosi a una diversa interpretazione dei fatti.
- La prescrizione del reato va calcolata tenendo conto di eventuali circostanze (es. recidiva) che ne aumentano la pena o il termine; le eccezioni di prescrizione possono risultare infondate se il termine non era ancora decorso al momento della pronuncia.
- Chi impugna in Cassazione deve formulare censure di diritto ben articolate e specifiche; la mera riproposizione delle doglianze di merito già svolte in appello è insufficiente e rischia l'inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2607/2023 del 23/01/2023
- Sentenza penale · 23 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2612/2023 del 23/01/2023
- Sentenza penale · 23 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2614/2023 del 23/01/2023
- Sentenza penale · 23 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2617/2023 del 23/01/2023
- Sentenza penale · 23 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2618/2023 del 23/01/2023
- Sentenza penale · 23 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2619/2023 del 23/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →