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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2670/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

VERDI impugna la sentenza che lo ha condannato per il reato di truffa (art. 640 c.p.), denunciando: violazione degli artt. 640 c.p. e 192, 530, 533 c.p.p. nonché degli artt. 606 c.p.p.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato (in particolare l'assenza di specificazione degli "artifici e raggiri"); rilievo che la vicenda sarebbe al più un inadempimento civilistico (assegno privo di copertura) e non una condotta ingannatoria; travisamento delle dichiarazioni della persona offesa e della visura camerale; infine, in subordine, deduzione della sopravvenuta prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza di appello sia "doppia conforme" rispetto a quella di primo grado e che il ricorso riproducesse sostanzialmente le stesse doglianze di merito già discusse in appello, trasformando il sindacato in un riesame di fatto non consentito in sede di legittimità. I giudici di legittimità hanno ritenuto congrua e logica la valutazione probatoria dei giudici di merito: VERDI avrebbe conquistato la fiducia della vittima con precedenti pagamenti in contanti per piccoli importi, avrebbe consegnato un assegno non incassabile al momento dell'acquisto e avrebbe rassicurato la vittima circa la bontà del titolo mentre questa era in banca, comportamenti idonei a integrare la truffa quando accompagnati da mala fede. La doglianza sulla prescrizione è stata respinta in quanto, con la recidiva ritenuta, il termine massimo di prescrizione si sarebbe perfezionato il 12/08/2023, quindi dopo la decisione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Norma che configura il reato di truffa; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi (artifici/raggiri e conseguente danno/induzione in errore della vittima) sulla base del quadro probatorio.

  • art. 192 c.p.p.

    Norma sul divieto di travisamento della prova; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze di travisamento delle dichiarazioni e della visura camerale, ritenendo coerente la valutazione dei fatti.

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. b), c) ed e)

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso è stato esaminato alla luce di tali censure ma dichiarato inammissibile perché riproducente il medesimo sindacato di merito già compiuto in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità: condanna alle spese e possibilità di sanzioni pecuniarie; applicata per condannare il ricorrente anche alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

  • legge 386/1990, art. 10-bis

    Norma relativa all'interdizione all'emissione di assegni; citata in relazione alla visura camerale e alla contestazione sul fatto che l'imputato fosse legale rappresentante e fosse a conoscenza di eventuali interdizioni, questione però ritenuta non decisiva dai giudici di merito.

Massime di principio

  • La mera emissione di un assegno privo di copertura può integrare la truffa se è accompagnata da comportamenti attivi o omissivi idonei a ingenerare nell'avente causa un ragionevole affidamento nel pagamento (es. precedenti atteggiamenti volti a conquistare fiducia, rassicurazioni sul titolo, condotte opportunamente collocate nel tempo).
  • In sede di legittimità non è consentito un nuovo apprezzamento del merito dei fatti: i motivi che replicano le stesse critiche già esaminate in appello sono destinati all'inammissibilità perché trasformano la cassazione in un riesame dei fatti.
  • La 'doppia conforme' (concordanza tra primo grado e appello) rafforza la tenuta della decisione in cassazione: le due sentenze possono essere lette congiuntamente come unico corpo motivazionale.
  • Per contestare con successo la qualificazione del fatto come reato (anziché inadempimento civile) è necessario dimostrare l'assenza di qualsiasi comportamento ingannatorio o la presenza di elementi che rendano evidente la buona fede, non limitandosi a una diversa interpretazione dei fatti.
  • La prescrizione del reato va calcolata tenendo conto di eventuali circostanze (es. recidiva) che ne aumentano la pena o il termine; le eccezioni di prescrizione possono risultare infondate se il termine non era ancora decorso al momento della pronuncia.
  • Chi impugna in Cassazione deve formulare censure di diritto ben articolate e specifiche; la mera riproposizione delle doglianze di merito già svolte in appello è insufficiente e rischia l'inammissibilità.

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