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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35351/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Fittipaldi ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP, contestando principalmente: (1) la qualificazione della sua condotta come partecipazione ad una associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e non come mero concorso nei singoli reati fine, con contestuale censura della motivazione ritenuta mancante o contraddittoria; (2) la sussistenza e la persistenza delle esigenze cautelari, nonché la corretta applicazione dell'art. 274 c.p.p.; inoltre con memoria di replica ha dedotto che il Tribunale non avrebbe debitamente valutato la comunicazione di Poste Italiane relativa alla sospensione dal servizio del ricorrente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che mantiene la misura degli arresti domiciliari. In particolare: (a) il primo motivo è stato respinto perché il Tribunale aveva fornito motivazione ampia e coerente, valorizzando elementi indiziari convergenti (92 reati fine in 22 episodi; chiamate in correità; ammissioni; tabulati telefonici; messaggi WhatsApp; screenshots; flussi finanziari; ruolo del capo dell'organizzazione Andrea Napoletano; apporto stabile del Fittipaldi come insider presso Poste Italiane), e richiamando il principio per cui in sede cautelare gli elementi devono essere valutati in modo unitario e non atomistico; è stata ribadita la distinzione tra associazione per delinquere e concorso occasionale, ritenendosi sussistente la struttura stabile e il programma criminoso generico ma durevole. (b) Il secondo motivo è stato ritenuto generico e inammissibile: il controllo di legittimità sulle motivazioni cautelari è limitato alla verifica di adeguatezza logico-giuridica e non alla riconsiderazione in fatto degli indizi; la Corte ha inoltre ritenuto corretta la valutazione della pericolosità e della reiterazione del reato, anche alla luce di elementi recenti (contatti e attività del sodalizio sino al 29/01/2024). (c) Quanto alla mancata considerazione della sospensione dal servizio comunicata da Poste Italiane, la Corte ha ritenuto la censura generica e priva dell'indicazione della rilevanza causale dell'omissione, per cui non supera il vaglio di ammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    La norma sull'associazione per delinquere è stata interpretata nel senso che è sufficiente la consapevolezza di una struttura stabile e di un programma criminoso indeterminato; non è necessario un accordo formale né la conoscenza di tutte le identità degli altri associati. Il Tribunale ha ritenuto sussistente tale struttura in base a elementi convergenti.

  • art. 615-ter cod. pen.

    Riferita come fattore tecnico-operativo (accessi abusivi a sistemi informatici) funzionale all'acquisizione dei dati delle vittime; valutata come uno dei mezzi utilizzati nell'attività del sodalizio.

  • art. 497-bis cod. pen.

    Richiamata in relazione a falsificazioni e produzione di documentazione contraffatta necessaria alle richieste di liquidazione; utilizzata per qualificare i reati-strumento posti in essere nell'ambito delle frodi.

  • art. 640 ter cod. pen.

    Le condotte sono state riqualificate richiamando la disciplina delle frodi informatiche/frode aggravata e l'articolazione dei reati-strumento e dei reati-fine; la Corte ha confermato la riqualificazione operata dal Tribunale del Riesame.

  • art. 640 cod. pen. (commi 1 e 2)

    Norme sulla truffa materiale e le circostanze aggravanti sono state considerate tra i reati-fine posti in essere dal sodalizio e hanno contribuito alla valutazione della gravità e della pericolosità.

  • art. 624 e art. 625 cod. pen. (comma 1 n. 4)

    Richiamate in relazione ad illeciti patrimoniali e alle aggravanti previste; considerate come parte del quadro di illiceità e della dannosità sociale delle condotte.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari: la Corte ha richiamato che il pericolo di reiterazione può essere desunto dalle modalità delle condotte contestate anche se risalenti nel tempo, quando permangano atteggiamenti o collegamenti sintomatici; la misura domiciliare è stata ritenuta adeguata per recidere rapporti associativi e impedire l'uso del 'know how' del ricorrente.

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Richiamati per delimitare il sindacato in sede di ricorso per cassazione contro motivazioni cautelari: la verifica è limitata a mancanze o contraddittorietà della motivazione e al rispetto dei criteri di adeguatezza logico-giuridica; non è consentito il riesame in fatto degli indizi.

  • art. 23 commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020

    Norma richiamata per trattare il ricorso senza l'intervento delle parti (procedimento telematico/udienza a distanza); procedimento conforme alle disposizioni emergenziali e successive.

Massime di principio

  • In sede cautelare gli elementi indiziari devono essere valutati nel loro complesso e in modo sinergico: una valutazione 'atomistica' dei singoli fatti può essere ritenuta illegittima.
  • La distinzione tra associazione per delinquere e concorso nei reati si fonda sulla consapevolezza di una struttura stabile e su un programma criminoso indeterminato; prove indirette (continuità, frequenza, ruoli, mezzi, ripartizione dei profitti) possono essere sufficienti per configurare l'associazione.
  • In Cassazione sulle misure cautelari il sindacato è limitato alla verifica della adeguatezza logico-giuridica della motivazione: non è permesso rinnovare la valutazione degli elementi di fatto né il riesame degli indizi in modo sostanziale.
  • Per far valere omissioni motivazionali (es. mancata valutazione di un elemento favorevole come la sospensione dal servizio) in gravame è necessario dimostrare specificamente la rilevanza causale dell'omissione e indicare come essa avrebbe potuto cambiare il risultato; censure generiche sono inammissibili.
  • Il pericolo di reiterazione del reato può essere desunto anche da reati commessi in passato se persistono collegamenti, contatti o aggiornamenti dell'attività illecita: la 'distanza temporale' non esclude automaticamente la sussistenza delle esigenze cautelari.
  • La scelta di una misura meno afflittiva (es. arresti domiciliari) può essere considerata adeguata quando sia ritenuta idonea a neutralizzare i rischi associativi e la possibilità che l'indagato sfrutti competenze specifiche per nuove frodi.

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