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Sentenza

Sentenza n. 1943/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502241

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, del 20 marzo 2025, che aveva riconosciuto alla docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, per complessivi 1.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, n. 326 del 20 marzo 2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 24 marzo 2025. Il giudicato imponeva la costituzione della Carta elettronica per la formazione e l’accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, per un totale di 1.000 euro. Dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha chiesto l’ordine di integrale esecuzione entro 60 giorni, la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale inottemperanza e la condanna alle spese e agli accessori di legge.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione: il giudicato era attestato da dichiarazione dell’ufficio competente del 10 novembre 2025, la sentenza era stata notificata al Ministero e risultava decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha affermato che il giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli suscettibili di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso perché il Ministero non ha fornito elementi che dimostrassero l’avvenuto adempimento; ha quindi ordinato l’accredito di 1.000 euro sul portafoglio Carta docente entro 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e subdelega; il commissario dovrà attivarsi su istanza della ricorrente e provvedere entro un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Infatti, quest’ultima azione è prevista proprio «al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato».

    L’azione di ottemperanza è utilizzabile per conseguire l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato, anche quando il titolo è costituito da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo: -all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione a tale scopo rilasciata dal competente ufficio il 10 novembre 2025; -all’avvenuta notifica al Ministero dell’Istruzione e del Merito della sentenza ottemperanda e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996.

    L’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione è ammissibile una volta attestato il passaggio in giudicato del titolo, notificata la sentenza all’amministrazione e decorso il termine dilatorio previsto dalla disposizione.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe, e in particolare di procedere all’accredito sul portafoglio «carta docente» di Alessandra Vivian della somma di euro 1.000,00# (mille/00), per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015.

    In esecuzione del giudicato, il Ministero deve accreditare sul portafoglio Carta docente l’importo complessivo riconosciuto per le finalità di formazione e aggiornamento previste dalla disposizione.

Massime di principio

  • L’ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione delle statuizioni rimaste inadempiute di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando essa imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione.
  • Ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione occorrono il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Quando l’amministrazione non dimostra di aver adempiuto agli obblighi stabiliti dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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