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Sentenza

Sentenza n. 1523/2026 - Catania, Sezione 2

per la condanna del Comune di Caltagirone al risarcimento dei danni derivati dall’adozione di atti di programmazione del personale poi annullati con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 234/2024, emesso in conformità al parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 251/2024 all’esito di ricorso straordinario;

Giustizia amministrativa202500891

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: atti di programmazione del fabbisogno del personale e variazione di bilancio, poi annullati in sede di ricorso straordinario, che avevano previsto il reclutamento di assistenti sociali mediante concorso anziché considerare la posizione della ricorrente nella graduatoria di stabilizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali, da perdita di chance e da minore trattamento pensionistico, nonché dei danni non patrimoniali derivanti dall'incertezza lavorativa causata dagli atti comunali poi annullati. Ha sostenuto che il Comune avrebbe dovuto procedere alla sua stabilizzazione mediante scorrimento della graduatoria già formata oppure motivare specificamente la scelta di indire un nuovo concorso, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede e del principio di preferenza per l'utilizzazione delle graduatorie efficaci. Ha quantificato la chance di assunzione nel 90% e domandato il risarcimento delle differenze retributive e pensionistiche. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, l'assenza di un diritto all'assunzione, la diversa natura della graduatoria di stabilizzazione rispetto a una graduatoria concorsuale, la prevalenza del concorso quale strumento ordinario di reclutamento, l'assenza di colpa e di nesso causale e l'insufficiente prova della chance e del danno. Nel corso del giudizio, il Comune ha assunto la ricorrente a tempo indeterminato con deliberazione di Giunta municipale n. 21 del 19 febbraio 2026, rendendo improcedibile la domanda per i danni futuri successivi a tale data. La ricorrente ha inoltre prodotto documentazione medica attestante un disturbo da stress post-traumatico riferito alla mancata stabilizzazione.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, compensando integralmente le spese. Ha rilevato che l'assunzione a tempo indeterminato intervenuta il 19 febbraio 2026 ha fatto venir meno il pregiudizio futuro e ha quindi determinato la sopravvenuta carenza di interesse limitatamente ai danni successivi a tale data. Ha tuttavia esaminato la pretesa risarcitoria relativa al periodo anteriore. Il Collegio ha riconosciuto, in astratto, l'esistenza di un pregiudizio economico, l'illegittimità degli atti di programmazione, il nesso causale e una probabilità seria e concreta di stabilizzazione, pur escludendo che fosse provata la percentuale del 90% indicata dalla ricorrente. Ha inoltre ritenuto documentato il pregiudizio psichico riferito al periodo di incertezza lavorativa. La domanda risarcitoria è stata però respinta perché l'errore dell'Amministrazione, consistente nell'aver privilegiato il concorso senza considerare la graduatoria della stabilizzazione, è stato ritenuto scusabile e non inescusabile. Secondo il TAR, il quadro normativo non chiariva se il principio di preferenza per l'utilizzo delle graduatorie efficaci si applicasse anche alle graduatorie formate all'esito di procedure di stabilizzazione disciplinate dall'art. 20, comma 2, d.lgs. 75/2017; tale disposizione non disciplina la durata delle relative graduatorie, diversamente dalla disciplina dei concorsi pubblici. L'incertezza normativa e giurisprudenziale escludeva quindi la colpa dell'Amministrazione, necessaria per il risarcimento del danno da attività provvedimentale illegittima.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 2, d.lgs. 75/2017

    La disposizione disciplina le procedure di stabilizzazione, ma non stabilisce l'efficacia temporale delle graduatorie formate al loro esito; tale lacuna contribuisce all'incertezza circa l'obbligo di utilizzarle in luogo dell'indizione di un nuovo concorso.

  • art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001

    La disciplina della durata e dell'utilizzabilità delle graduatorie riguarda i concorsi pubblici e non è automaticamente estesa alle graduatorie delle procedure di stabilizzazione.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    domanda di risarcimento del danno ex art. 112, comma 3, c.p.a., per il caso di mancata esecuzione in forma specifica

    La domanda risarcitoria proposta in sede di ottemperanza è stata rigettata dal CGARS perché era disponibile il posto spettante alla ricorrente; il TAR ha quindi esaminato la distinta domanda risarcitoria relativa agli effetti degli atti illegittimi.

  • art. 30 c.p.a.

    Il risarcimento da attività provvedimentale illegittima presuppone, oltre all'illegittimità, al danno e al nesso causale, l'imputabilità colposa dell'illecito all'Amministrazione; nel caso concreto tale requisito è stato escluso per la scusabilità dell'errore.

  • art. 4, comma 1, d.l. 25/2025

    È richiamato per il principio secondo cui il concorso pubblico costituisce lo strumento ordinario e prioritario di reclutamento del personale.

  • artt. 295 e 337 c.p.c.

    Sono stati applicati per la sospensione del giudizio in attesa della definizione della controversia connessa, poi superata dagli sviluppi processuali.

Massime di principio

  • La collocazione utile in una graduatoria formata all'esito di una procedura di stabilizzazione non attribuisce, di per sé, un diritto all'assunzione, ma una posizione di aspettativa qualificata e giustiziabile.
  • Il principio di preferenza per l'utilizzazione delle graduatorie efficaci rispetto all'indizione di un nuovo concorso non si estende automaticamente alle graduatorie formate nell'ambito delle procedure di stabilizzazione, quando la normativa applicabile non ne disciplini espressamente la durata e l'utilizzabilità successiva.
  • La scelta dell'amministrazione di privilegiare un nuovo concorso rispetto a una graduatoria di stabilizzazione può integrare un errore, ma il risarcimento del danno da provvedimento illegittimo richiede che l'errore sia inescusabile e quindi imputabile a titolo di colpa all'amministrazione.
  • La chance risarcibile non coincide con una mera possibilità astratta, ma richiede una probabilità seria e concreta di conseguire il bene della vita; la percentuale di chance deve essere specificamente provata e rileva per la quantificazione del danno.
  • L'intervenuta assunzione del ricorrente durante il giudizio fa venir meno l'interesse alla domanda risarcitoria relativa ai danni futuri successivi all'assunzione, ma non elimina necessariamente la pretesa relativa ai pregiudizi già maturati.
  • Il danno non patrimoniale derivante dall'incertezza lavorativa può essere riconosciuto, in presenza di adeguata prova clinica del pregiudizio psichico e del nesso causale con la condotta amministrativa, solo se sussistono anche gli ulteriori presupposti della responsabilità dell'amministrazione, inclusa la colpa.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoPerdita di chance e quantificazione del dannoConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiResponsabilità della pubblica amministrazionePubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaSopravvenuta carenza di interesseLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PA

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