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Sentenza

Sentenza del 17/05/2019 n. 13361 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per il 2005. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi emesso un accertamento d'ufficio, ricostruendo induttivamente un reddito di 816.955 euro e applicando imposte, contributi e sanzioni. C.E. sosteneva che la ditta individuale avesse cessato di fatto l'attività nel maggio 2004, trasferendo le rimanenze a una società successivamente costituita, e contestava sia la presunzione di prosecuzione dell'attività nel 2005 sia l'utilizzo dei dati contabili del 2004 per determinare il reddito del 2005. L'Agenzia delle Entrate proponeva inoltre ricorso incidentale, contestando la riduzione forfetaria dei costi dal 50% al 75% dei ricavi accertati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi del ricorso principale di C.E., ritenendo corretta l'inversione dell'onere della prova: in caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio può ricorrere anche a presunzioni semplici e il contribuente deve dimostrare i fatti impeditivi o estintivi della pretesa. La documentazione prodotta non è stata ritenuta sufficiente a provare l'effettiva cessazione dell'attività nel 2004, anche perché la cessazione era stata formalizzata solo nel 2006, entrambe le imprese risultavano attive nel 2004 e C.E. non risultava socio della nuova Srl. È stato inoltre ritenuto legittimo utilizzare le percentuali di ricarico di un'annualità vicina come elemento indiziario per un altro periodo, salva prova contraria. È stato invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, perché i giudici di merito non avevano motivato adeguatamente la determinazione dei costi nella misura del 75%. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio a diversa composizione della Commissione Tributaria Regionale di Milano, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 2697 c.c.

    Disciplina l'onere della prova. Nel caso concreto, dopo che l'Ufficio ha fornito elementi presuntivi idonei a sostenere la pretesa tributaria, spetta al contribuente provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi, come l'effettiva cessazione dell'attività.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39, 41

    In caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione può procedere ad accertamento d'ufficio e determinare induttivamente il reddito utilizzando anche presunzioni semplici, persino prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55

    Consente, in caso di omessa dichiarazione IVA, il ricorso a un accertamento induttivo fondato sugli elementi disponibili all'Amministrazione.

  • Art. 53 Cost.

    Il principio di capacità contributiva impone che, anche nell'accertamento induttivo, siano considerati e determinati, sia pure presuntivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati.

  • Artt. 2727 e 2729 c.c.

    Riguardano le presunzioni. La sentenza ammette, nell'accertamento d'ufficio conseguente all'omessa dichiarazione, l'utilizzo di presunzioni semplici particolarmente ampie, purché il giudice ne valuti la concludenza.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3

    La Corte richiama la possibilità, nell'accertamento d'ufficio, di utilizzare presunzioni anche in deroga ai requisiti ordinari previsti per l'accertamento sintetico.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, già art. 75

    Le limitazioni ordinarie alla deducibilità dei costi non impediscono che, in caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione debba comunque stimare i costi connessi ai ricavi presunti.

  • Art. 360 c.p.c.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dal contribuente e dall'Agenzia, tra cui violazione di legge, omessa pronuncia e vizio di motivazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    La Corte ha disposto, a carico del ricorrente principale soccombente, il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando il contribuente omette di presentare la dichiarazione, l'Amministrazione può ricostruire il reddito in via induttiva utilizzando un'ampia gamma di elementi presuntivi.
  • Una volta fornita una base presuntiva dall'Ufficio, il contribuente deve offrire una prova concreta, coerente e documentata dei fatti contrari; la mera cessazione di fatto non formalizzata tempestivamente può non essere sufficiente.
  • La chiusura tardiva della partita IVA o della posizione camerale può costituire un elemento presuntivo di prosecuzione dell'attività, ma deve essere valutata insieme agli altri dati disponibili.
  • La semplice fattura di cessione delle rimanenze non prova necessariamente il trasferimento dell'intera azienda o il subentro della nuova società, soprattutto in assenza di un formale atto di cessione, conferimento o trasferimento.
  • La coincidenza parziale di clienti, fornitori e settore economico tra due imprese non dimostra da sola la continuità aziendale, ma può concorrere alla formazione della presunzione insieme ad altri elementi.
  • Le percentuali di ricarico rilevate in un'annualità possono essere utilizzate per stimare il reddito di anni vicini, purché applicate con criteri razionali e prudenti e salva la prova di specifiche variazioni da parte del contribuente.
  • Anche nell'accertamento induttivo l'Amministrazione deve considerare i costi presumibilmente sostenuti per produrre i ricavi; la loro quantificazione deve essere adeguatamente motivata.
  • Il giudice tributario non può rideterminare i costi con una percentuale meramente apodittica: deve indicare i dati, i criteri e il percorso logico che giustificano la misura adottata.

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