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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1004

Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (rifusione)

Normativa europea32017R1004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un quadro uniforme dell’Unione per la raccolta, la gestione, la conservazione e l’uso dei dati necessari alla politica comune della pesca. Definisce un programma pluriennale dell’Unione, i contenuti minimi dei piani di lavoro nazionali e regionali, nonché i meccanismi di coordinamento, controllo qualità e accesso ai dati. Prevede inoltre regole sulla trasmissione dei dati agli utilizzatori scientifici e alle altre parti interessate, con garanzie in materia di riservatezza e protezione dei dati personali. Abroga il regolamento (CE) n. 199/2008, mantenendo alcune misure transitorie per i programmi già approvati.

Quadro dell’Unione per la raccolta, gestione, uso e condivisione dei dati nel settore della pesca e sostegno alla consulenza scientifica per la politica comune della pesca, con abrogazione del regolamento (CE) n. 199/2008.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, per gli aspetti di accesso, uso e trasmissione, agli utilizzatori finali di dati scientifici e alle altre parti interessate che richiedono o ricevono dati nel settore della pesca. Riguarda i dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici relativi alla pesca commerciale, alla pesca ricreativa, all’acquacoltura e alle industrie di trasformazione dei prodotti della pesca, con particolare attenzione alle regioni marine dell’Unione e, in parte, alle acque extra-unionali e ai contesti internazionali. Non si applica alla raccolta di dati già obbligatori ai sensi di altri atti dell’Unione; per i dati raccolti in base ad altri atti, disciplina solo uso e trasmissione. Restano salvi gli obblighi in materia di accesso all’informazione ambientale e di protezione dei dati personali.

Quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca

Il regolamento istituisce un sistema armonizzato per assicurare che l’Unione e gli Stati membri dispongano di dati affidabili, comparabili e scientificamente utili per l’attuazione della politica comune della pesca. La logica del testo è quella di evitare duplicazioni con altri atti dell’Unione, rafforzare il coordinamento regionale e garantire che i dati siano effettivamente utilizzabili per la consulenza scientifica, la gestione sostenibile degli stock e la valutazione degli ecosistemi.

Finalità e rapporto con la politica comune della pesca

Il regolamento si colloca nell’alveo degli articoli 2 e 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e mira a sostenere gli obiettivi della politica comune della pesca, inclusa la protezione dell’ambiente marino e la gestione sostenibile delle risorse biologiche. I considerando richiamano anche il buono stato ecologico dell’ambiente marino e la necessità di dati coerenti con gli obblighi derivanti da altri strumenti dell’Unione e dagli impegni internazionali.

Ambito oggettivo e definizioni

L’articolo 1 circoscrive l’ambito ai dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici del settore della pesca, mentre l’articolo 3 chiarisce nozioni chiave come settore della pesca, pesca ricreativa, regione marina, dati primari, metadati, dati dettagliati e dati aggregati. Tale apparato definitorio è funzionale sia alla raccolta sia alla successiva trasmissione e protezione dei dati, soprattutto quando essi contengano informazioni riferibili a persone fisiche o giuridiche.

Programma pluriennale dell’Unione

Il cuore del sistema è il programma pluriennale dell’Unione, elaborato dalla Commissione ai sensi degli articoli 4 e 5. Esso deve contenere: un elenco dettagliato dei requisiti informativi, un elenco delle campagne di ricerca a mare obbligatorie e le soglie al di sotto delle quali gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati o a svolgere campagne di ricerca. Il programma deve coprire, tra l’altro, dati sugli stock catturati o prelevati come catture accessorie, sugli impatti della pesca sugli ecosistemi marini, sull’attività delle flotte nelle acque extra-unionali, sui risultati socioeconomici della pesca, sulla sostenibilità dell’acquacoltura marina e sul settore della trasformazione.

Attuazione nazionale: piani di lavoro e corrispondenti nazionali

Gli Stati membri attuano il programma mediante piani di lavoro nazionali connessi ai rispettivi programmi operativi finanziati nel quadro del FEAMP/FEAMPA. I piani devono indicare in modo dettagliato dati da raccogliere, distribuzione spaziale e temporale, fonti, procedure, metodi, sistema di qualità, formato e tempistiche di messa a disposizione dei dati, accordi di cooperazione e rispetto degli obblighi internazionali. Ogni Stato membro designa un corrispondente nazionale, che funge da punto di contatto con la Commissione e coordina la relazione annuale, la circolazione interna delle informazioni e la partecipazione degli esperti ai gruppi tecnici e regionali.

Coordinamento regionale e ruolo dei gruppi di coordinamento regionale

Il regolamento abbandona un approccio centralizzato e punta su gruppi di coordinamento regionale istituiti per ciascuna regione marina. Questi gruppi, composti da esperti degli Stati membri e della Commissione, possono coinvolgere osservatori provenienti da organismi scientifici, organizzazioni regionali per la pesca, consigli consultivi e paesi terzi. Essi elaborano e concordano procedure, metodi, controlli di qualità, strategie di campionamento e, ove opportuno, progetti di piani di lavoro regionali, che possono sostituire o integrare i piani nazionali e devono essere trasmessi alla Commissione entro il 31 ottobre dell’anno precedente quello di applicazione.

Valutazione scientifica e approvazione

Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) svolge una funzione di filtro tecnico-scientifico sia sui piani nazionali sia sui progetti regionali. Valuta la conformità agli articoli 6 e 9, la rilevanza scientifica dei dati e la qualità dei metodi e delle procedure. La Commissione tiene conto di tale valutazione ai fini dell’approvazione dei piani e può chiedere modifiche quando i piani non risultano conformi o non garantiscono l’interesse scientifico dei dati.

Raccolta, conservazione e qualità dei dati

Gli Stati membri devono garantire l’accesso dei rilevatori di dati a catture, navi, siti di campionamento e registri necessari, nonché l’imbarco degli osservatori scientifici sui pescherecci dell’Unione, salvo rifiuto per insufficiente spazio a bordo o ragioni di sicurezza. I dati primari devono essere conservati in banche dati informatiche sicure; i metadati relativi ai dati socioeconomici devono essere parimenti custoditi in sicurezza. Gli Stati membri sono responsabili della qualità e completezza dei dati e devono applicare procedure di controllo e convalida coerenti con gli standard internazionali, regionali e scientifici.

Accesso ai dati, trasmissione e utilizzo scientifico

La Commissione deve poter accedere alle banche dati nazionali per verificare i dati primari, mentre i dati raccolti nelle campagne di ricerca a mare devono essere trasmessi alle organizzazioni scientifiche internazionali e agli organismi scientifici competenti delle organizzazioni regionali per la pesca. Gli Stati membri devono trasformare i dati primari in serie dettagliate o aggregate, adottare processi e tecnologie elettroniche adeguate e facilitare la disponibilità dei dati a utilizzatori finali scientifici e altre parti interessate, evitando restrizioni inutili. Sono previsti termini minimi per la risposta alle richieste, possibilità di rimborso dei costi per trattamenti supplementari, tutela dell’anonimato e, per alcune pubblicazioni scientifiche, un differimento fino a tre anni.

Garanzie e limiti alla circolazione dei dati

Il regolamento bilancia l’esigenza di trasparenza e di uso scientifico con la protezione di dati personali e con la riservatezza di dati riferibili a persone fisiche o giuridiche. Gli Stati membri possono rifiutare la trasmissione se vi è rischio di identificazione, proponendo soluzioni alternative che assicurino l’anonimato. Gli utilizzatori finali e le altre parti interessate sono vincolati a usare i dati solo per le finalità dichiarate, citarne le fonti, non cederli a terzi senza consenso e non venderli; la Commissione può restringere o negare l’accesso in caso di inosservanza.

Sostegno alla consulenza scientifica internazionale

Il regolamento rafforza il contributo dell’Unione e degli Stati membri agli organismi scientifici internazionali e alle organizzazioni regionali per la pesca. Gli esperti nazionali devono partecipare alle riunioni pertinenti e le istituzioni europee devono coordinarsi per migliorare qualità, tempestività e copertura dei dati, preservando un dibattito scientifico aperto e imparziale.

Atti delegati, esecuzione, controllo e abrogazione

La Commissione riceve poteri delegati per definire, per il programma pluriennale, l’elenco dettagliato dei requisiti in materia di dati, e poteri di esecuzione per disciplinare piani di lavoro regionali, campagne di ricerca obbligatorie, relazioni annuali e sistemi compatibili di conservazione e scambio dei dati. L’articolo 23 prevede una relazione di attuazione entro l’11 luglio 2020. L’articolo 26 abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 dal 10 luglio 2017, con specifiche norme transitorie per i programmi già approvati e per il programma pluriennale in corso, mentre l’articolo 27 sancisce l’entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto, finalità e delimitazione del quadro dati

L’articolo 1 stabilisce norme per la raccolta, la gestione e l’uso di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici nel settore della pesca, al fine di contribuire agli obiettivi della politica comune della pesca di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. I dati sono raccolti solo se non già imposti da altri atti UE; se i dati sono raccolti in base ad altri atti, il regolamento disciplina soltanto uso e trasmissione.

Tutela dei dati personali e riservatezza

L’articolo 2 impone che trattamento, gestione e uso dei dati rispettino la direttiva 95/46/CE e i regolamenti (CE) n. 45/2001 e (CE) n. 223/2009, ove pertinenti, senza pregiudicare gli obblighi in materia di accesso all’informazione ambientale.

Definizioni essenziali

L’articolo 3 definisce, tra l’altro, il settore della pesca, la pesca ricreativa, la regione marina, i dati primari, i metadati, i dati dettagliati, i dati aggregati, l’osservatore scientifico e i dati scientifici. Le definizioni sono centrali per delimitare il perimetro operativo degli obblighi di raccolta, conservazione e diffusione.

Programma pluriennale dell’Unione

Gli articoli 4 e 5 prevedono che la Commissione elabori un programma pluriennale dell’Unione per la raccolta e la gestione dei dati, adottando la parte relativa ai requisiti dettagliati in materia di dati mediante atti delegati e quella relativa a campagne di ricerca a mare obbligatorie e soglie di esenzione mediante atti di esecuzione. Il programma deve includere un elenco dettagliato dei requisiti informativi, l’elenco delle campagne di ricerca obbligatorie e le soglie sotto le quali gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati o a svolgere campagne di ricerca. Sono elencate categorie di dati su stock, ecosistemi, flotte, impatti in acque extra-unionali, pesca ricreativa, acquacoltura e trasformazione.

Piani di lavoro nazionali e coordinamento regionale

Gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 disciplinano l’attuazione nazionale del programma tramite piani di lavoro nazionali integrati nei programmi operativi del FEAMP/FEAMPA, la designazione di un corrispondente nazionale, la cooperazione tra Stati membri e la costituzione di gruppi di coordinamento regionale per ciascuna regione marina. I piani devono descrivere dati da raccogliere, copertura spaziale e temporale, fonti, metodi, garanzia qualità, tempi di messa a disposizione e accordi internazionali. I gruppi regionali possono elaborare progetti di piani di lavoro regionali, includere procedure, metodi, qualità, strategie di campionamento e ripartizione dei costi, da trasmettere alla Commissione entro il 31 ottobre dell’anno precedente; la Commissione può approvarli con atto di esecuzione.

Valutazione scientifica e relazioni annuali

L’articolo 10 affida al CSTEP la valutazione dei piani nazionali e regionali quanto a conformità normativa, rilevanza scientifica dei dati e qualità dei metodi. L’articolo 11 impone agli Stati membri una relazione annuale sull’esecuzione dei piani di lavoro nazionali; la Commissione può adottare regole di forma, procedura e scadenze per tali relazioni e valuta l’attuazione anche sulla base del parere del CSTEP e della consultazione di organizzazioni regionali per la pesca e organismi scientifici internazionali.

Accesso ai siti di campionamento e ruolo degli osservatori scientifici

L’articolo 12 garantisce ai rilevatori di dati accesso a catture, navi, siti di campionamento, registri navali e dati necessari. I comandanti dei pescherecci dell’Unione devono accogliere a bordo gli osservatori scientifici e collaborare con essi; il rifiuto è ammesso solo per motivi di spazio insufficiente o sicurezza, con raccolta alternativa dei dati secondo il piano nazionale.

Conservazione, qualità e convalida dei dati

Gli articoli 13 e 14 impongono la conservazione sicura dei dati primari e dei metadati in banche dati informatiche, la protezione contro distruzione, perdita e accessi non autorizzati, nonché la responsabilità degli Stati membri sulla qualità e completezza dei dati. I dati primari devono essere verificati con procedure di controllo qualità; i dati dettagliati e aggregati devono essere convalidati prima della trasmissione agli utilizzatori scientifici, secondo procedure coerenti con standard internazionali e regionali.

Accesso della Commissione e trasmissione dei dati

Gli articoli 15 e 16 assicurano alla Commissione l’accesso alle banche dati nazionali per verificare l’esistenza dei dati primari e la raccolta dei dati socioeconomici. I dati primari raccolti nelle campagne di ricerca a mare devono essere trasmessi alle organizzazioni scientifiche internazionali e agli organismi scientifici appropriati delle organizzazioni regionali per la pesca, in conformità agli obblighi internazionali. Gli Stati membri devono inoltre trasformare i dati primari in serie dettagliate o aggregate secondo norme e protocolli internazionali e descrivere, se necessario, i metodi di trattamento adottati.

Disponibilità dei dati per gli utilizzatori finali e altre parti interessate

L’articolo 17 disciplina termini, modalità e limiti della messa a disposizione dei dati dettagliati e aggregati. Per richieste finalizzate alla formulazione di pareri sulla gestione della pesca, i dati devono essere resi disponibili entro termini non inferiori a un mese; per altre richieste il termine deve essere ragionevole e comunicato entro due mesi. È prevista la possibilità di richiedere il rimborso delle spese reali per ulteriori trattamenti, il rinvio fino a tre anni dalla data di riferimento per pubblicazioni scientifiche e la facoltà di rifiuto o anonimizzazione in caso di rischio di identificazione di persone fisiche o giuridiche.

Sistemi compatibili di conservazione e scambio dei dati

L’articolo 18 promuove la cooperazione tra Stati membri, Commissione, organismi scientifici e utilizzatori finali per sviluppare sistemi compatibili di conservazione e scambio dei dati, anche in forma di banche dati regionali, con riferimento alla direttiva 2007/2/CE. La Commissione può adottare atti di esecuzione su procedure, formati, codici, calendario e garanzie per i sistemi che contengano dati personali.

Riesame del rifiuto di fornire dati

L’articolo 19 consente all’utilizzatore finale di dati scientifici di chiedere alla Commissione il riesame del rifiuto di uno Stato membro a fornire dati ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 7; se il rifiuto non è giustificato, la Commissione può chiedere la trasmissione dei dati entro un mese.

Obblighi degli utilizzatori finali di dati scientifici e delle altre parti interessate

L’articolo 20 impone l’uso dei dati solo per le finalità dichiarate, l’indicazione delle fonti, la corretta utilizzazione etica, la comunicazione di problemi e risultati, il divieto di inoltro a terzi senza assenso e il divieto di vendita. In caso di inosservanza, la Commissione può autorizzare lo Stato membro a limitare o negare l’accesso ai dati.

Sostegno alla consulenza scientifica internazionale

Gli articoli 21 e 22 impongono agli Stati membri di garantire la partecipazione dei propri esperti alle riunioni delle organizzazioni regionali per la pesca e degli organismi scientifici internazionali. Stati membri e Commissione devono coordinarsi e cooperare per migliorare qualità, tempestività e copertura dei dati, rafforzando l’affidabilità dei pareri scientifici senza ostacolare il dibattito scientifico aperto.

Controllo, deleghe, comitologia e relazione di riesame

L’articolo 23 prevede il controllo dell’andamento dei piani di lavoro da parte della Commissione, con il CSTEP, e impone una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro l’11 luglio 2020. L’articolo 24 disciplina la delega di potere alla Commissione per atti delegati dell’articolo 4, con durata di tre anni a decorrere dal 10 luglio 2017, proroga tacita, revoca e obiezione da parte di Parlamento e Consiglio. L’articolo 25 rinvia alla procedura di comitato del regolamento (UE) n. 182/2011.

Abrogazione e disposizioni transitorie

L’articolo 26 abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 a decorrere dal 10 luglio 2017, ma mantiene applicabili le disposizioni abrogate ai programmi nazionali approvati prima di tale data e conserva l’efficacia del programma pluriennale dell’Unione in vigore al 10 luglio 2017 fino alla scadenza o all’adozione del nuovo programma. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al nuovo regolamento secondo la tavola di concordanza.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 27 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescaacquacolturaprotezione dei datitrasparenza e accesso all’informazione ambientalecooperazione scientifica internazionale

Testo integrale

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