Cassazione Penale, Sentenza n. 18256/2025 del 14/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi: 1) e 2) nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 516 (indicazione iniziale nel ricorso) e 522 cod. proc. pen. (poi richiamati in sentenza come artt. 521 e 522), sostenendo che l'imputato aveva confessato il furto e che il Tribunale non aveva riqualificato il fatto in furto ex art. 624 cod. pen.; 3) violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. per mancata rinnovazione dell'istruttoria con l'audizione del proprietario di uno dei MacBook; 4) carenza di motivazione circa la provenienza furtiva di uno dei MacBook (mancata denuncia del proprietario); 5) carenza di motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen. (valore esiguo/obsolescenza dei beni); 6) violazione di legge per la mancata esclusione della recidiva, sostenendo che la condotta era modesta e in presenza di comportamento confessorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: i primi due motivi sono improponibili in Cassazione perché la censura sulla nullità della pronuncia di primo grado non era stata dedotta davanti alla Corte di appello (violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.); il terzo motivo è precluso perché la richiesta di rinnovazione istruttoria non era stata formulata in modo specifico e argomentato in appello; i motivi quarto e quinto sono generici e non affrontano le argomentazioni della Corte di appello che aveva rilevato elementi probatori (iscrizione del bene ad Eugenio Faina dagli accertamenti Apple e le ammissioni dell'imputato) e aveva motivatamente escluso l'attenuante per valore esiguo alla luce della recente fabbricazione e dei precedenti dell'imputato; il sesto motivo è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha correttamente valutato la recidiva alla luce dei precedenti, della continuità criminosa e della giurisprudenza di legittimità. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali per il grado e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 611, commi 1-bis e 1-ter cod. proc. pen.
Consente la richiesta di trattazione orale in presenza; nella vicenda è stata avanzata e verbalmente rilevata ma non ha inciso sul merito dell'inammissibilità.
art. 648 cod. pen.
Norma sul delitto di ricettazione: la Corte ha confermato la responsabilità per ricettazione con riferimento ai tre MacBook sulla base di accertamenti e ammissioni dell'imputato.
art. 455 cod. pen.
Capo D: l'imputato è stato invece assolto da questo delitto perché il fatto non costituisce reato (decisione di merito confermata in Cassazione).
art. 624 cod. pen.
Norma sul furto; evocata dal ricorrente come possibile riqualificazione della condotta in base alle confessioni, ma la Cassazione ha rilevato che tale censura non era stata proposta in appello e quindi è inammissibile in Cassazione.
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1 (lett. b), (c), (e)) e comma 3
Disciplina i motivi di ricorso in Cassazione e la preclusione: la Corte ha applicato il principio secondo cui le violazioni di legge non dedotte in appello non possono essere dedotte per la prima volta in sede di legittimità (preclusione ex comma 3); ha altresì usato le specifiche lett. per inquadrare la natura dei motivi proposti.
art. 603 cod. proc. pen.
Regola la rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ha rilevato che la richiesta non era stata proposta in modo specifico e argomentato in sede di appello e pertanto non poteva essere valutata in Cassazione.
art. 648, comma 4, cod. pen.
Prevede una circostanza attenuante per la ricettazione di oggetti di modico valore: la Corte di merito non l'ha riconosciuta perché gli oggetti risultavano di recente fabbricazione e funzionanti e l'imputato aveva precedenti, elementi che escludono la diminuita offensività.
art. 99 cod. pen.
Regola la recidiva: la Corte ha valutato la sussistenza della recidiva operando la prevista verifica concreta della reiterazione come indice di pericolosità e riprovevolezza, in linea con la giurisprudenza di legittimità.
Sez. Un. sent. n. 35738 del 27/05/2010 (Calibè)
Principio di diritto richiamato per i criteri di valutazione della recidiva: il giudice deve verificare concretamente la rilevanza della reiterazione rispetto alla pericolosità sociale dell'autore.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche e di condanna alle spese in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- In Cassazione non si possono proporre per la prima volta censure di violazioni di legge che non siano state dedotte in appello (preclusione ex art. 606 c.3 c.p.p.): ogni motivo deve essere già esaminato dal giudice di merito.
- Le richieste di rinnovazione dell'istruttoria in appello devono essere formulate in modo specifico, preciso e argomentato; una domanda generica non consente la rilevazione successiva in Cassazione.
- Per contestare la prova della provenienza illecita di beni è necessario confrontarsi concretamente con la motivazione del giudice di merito e indicare elementi nuovi o vizi logici specifici, non sole deduzioni generiche.
- L'attenuante prevista dall'art. 648, comma 4 (modico valore) richiede prova del valore esiguo o dell'obsolescenza; la mera affermazione dell'obsolescenza non è sufficiente se i beni risultano di recente fabbricazione e funzionanti o se l'agente ha precedenti significativi.
- La valutazione della recidiva è discrezionale ma deve essere motivata concretamente secondo i parametri indicati dalla giurisprudenza (natura e omogeneità dei reati, distanza temporale, occasionalità, ecc.); ricorrono i presupposti per mantenerla quando esiste una continuità criminosa e precedenti recenti.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese del grado e a somme a favore della Cassa delle Ammende; valutare con attenzione la fondatezza e la proponibilità dei motivi prima di ricorrere in Cassazione.
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