Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1214/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento - del documento caratteristico - rapporto informativo (valutazione del personale) -OMISSIS- senza data, con presa visione da parte dell’interessato in data 02 settembre 2024 - emesso dal Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - Comando Aeroporto di Cameri (NO), nello specifico trattasi di Rapporto Informativo per il periodo dal 18.12.2023 al 06.05.2024; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

Giustizia amministrativa202401411

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rapporto informativo relativo alla valutazione del personale militare per il periodo dal 18 dicembre 2023 al 6 maggio 2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rapporto informativo adottato dall’Aeronautica Militare - Comando Aeroporto di Cameri, chiedendone l’annullamento insieme agli atti connessi, presupposti e consequenziali. Dal testo non emergono specifici vizi di legittimità dedotti. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha annullato in autotutela il rapporto informativo impugnato e ha emesso un nuovo documento caratteristico.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, c.p.a., ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa del ricorrente per effetto dell’annullamento in autotutela del rapporto informativo e della sua sostituzione con un nuovo documento caratteristico. Il Ministero della Difesa è stato considerato parte virtualmente soccombente e condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, spese generali nella misura del 15% e contributo unificato. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è pronunciata quando, per effetto dell’attività dell’Amministrazione nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato ai fini dell’onere relativo al contributo unificato posto a carico del Ministero.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, in relazione alla protezione dei dati personali.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato e adotta un nuovo atto sostitutivo, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere se la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall’autotutela dell’amministrazione, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione quale parte virtualmente soccombente.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.