Sentenza n. 1214/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - del documento caratteristico - rapporto informativo (valutazione del personale) -OMISSIS- senza data, con presa visione da parte dell’interessato in data 02 settembre 2024 - emesso dal Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - Comando Aeroporto di Cameri (NO), nello specifico trattasi di Rapporto Informativo per il periodo dal 18.12.2023 al 06.05.2024; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rapporto informativo relativo alla valutazione del personale militare per il periodo dal 18 dicembre 2023 al 6 maggio 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rapporto informativo adottato dall’Aeronautica Militare - Comando Aeroporto di Cameri, chiedendone l’annullamento insieme agli atti connessi, presupposti e consequenziali. Dal testo non emergono specifici vizi di legittimità dedotti. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha annullato in autotutela il rapporto informativo impugnato e ha emesso un nuovo documento caratteristico.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, c.p.a., ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa del ricorrente per effetto dell’annullamento in autotutela del rapporto informativo e della sua sostituzione con un nuovo documento caratteristico. Il Ministero della Difesa è stato considerato parte virtualmente soccombente e condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, spese generali nella misura del 15% e contributo unificato. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 34, ultimo comma, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è pronunciata quando, per effetto dell’attività dell’Amministrazione nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Richiamato ai fini dell’onere relativo al contributo unificato posto a carico del Ministero.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, in relazione alla protezione dei dati personali.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato e adotta un nuovo atto sostitutivo, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere se la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall’autotutela dell’amministrazione, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione quale parte virtualmente soccombente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1218/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1219/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1220/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1221/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1222/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1223/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →