Cassazione Civile, Ordinanza n. 03946/2026 del 22/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifica fiscale presso la ditta individuale del contribuente, erano stati rinvenuti files nel computer aziendale dai quali l’Amministrazione aveva desunto una movimentazione del magazzino diversa da quella contabilizzata. Su tale base erano stati emessi due avvisi di accertamento per maggiori redditi d’impresa relativi agli anni 2008, 2009 e 2010, con recupero di IRPEF, IRAP e IVA e irrogazione di sanzioni. La CTP aveva solo parzialmente accolto i ricorsi, riducendo la percentuale di ricarico al 60%; la CTR aveva confermato la pretesa impositiva, riducendo però le sanzioni alla metà del minimo edittale. Il contribuente ha ricorso per cassazione con due motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente/falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 62 d.lgs. 546/1992, assumendo che la CTR avesse valorizzato solo i files del PC trascurando le difese e presunzioni contrarie; omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la riduzione del ricarico fosse stata calcolata impropriamente sulla sola annualità 2008. L’Agenzia ha proposto ricorso incidentale censurando la riduzione delle sanzioni, ritenuta immotivata e apodittica, perché la CTR non aveva indicato le circostanze eccezionali che rendevano manifesta la sproporzione tra tributo evaso e sanzione.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso principale del contribuente, ritenendo infondato il primo motivo perché la motivazione della CTR era sufficiente e non vi era obbligo di confutare analiticamente ogni argomento difensivo o elemento istruttorio non accolto; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non confrontato con la reale ratio decidendi e, comunque, volto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia, osservando che la riduzione della sanzione ex art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997 richiede una esplicita indicazione delle circostanze eccezionali che rendono manifesta la sproporzione tra tributo e sanzione, circostanze che nella sentenza impugnata non erano state specificamente indicate. La decisione è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle sanzioni e rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia-Bari, in diversa composizione, anche per le spese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per motivazione apparente è infondata quando la sentenza espone un percorso logico sufficiente a rendere comprensibile la ratio decidendi, anche senza confutare puntualmente ogni argomento non accolto.
art. 360 n. 4 c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione fondato sulla nullità della sentenza presuppone una reale mancanza o apparenza di motivazione, non una mera critica alla valutazione del materiale probatorio.
art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato in relazione ai vizi denunciabili in cassazione nel processo tributario, ma il motivo è stato ritenuto infondato per sufficienza della motivazione della CTR.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Non è utilizzabile per ottenere una nuova valutazione delle prove o per censurare un errore motivazionale che non incide sulla ratio decidendi effettiva della sentenza.
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973
L’accertamento è legittimo quando l’inesattezza dei valori di magazzino dichiarati risulta confermata da verifiche fiscali e da elementi acquisiti presso il contribuente.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997
"qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione fra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo"
La riduzione della sanzione è consentita solo se il giudice indica espressamente le circostanze eccezionali che rendono manifesta la sproporzione; non basta una formula generica o apodittica.
art. 16 d.lgs. n. 158/2015
Richiamato come norma che ha novellato l’art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997, confermando la necessità di una motivazione specifica per la riduzione della sanzione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente, se dovuto per legge.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato quale norma che ha inserito nell’art. 13 D.P.R. 115/2002 la previsione sul raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente è infondata se la decisione impugnata contiene una ratio decidendi intellegibile e logicamente coerente, anche quando non confuta analiticamente tutte le difese di parte.
- Il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove, né per censurare un preteso errore che non incide sul reale fondamento della decisione.
- Nel processo tributario il giudice di merito può fondare la decisione sugli elementi istruttori che ritiene più attendibili, disattendendo implicitamente quelli incompatibili, purché esponga gli elementi posti a base del convincimento e il relativo percorso logico.
- L’accertamento induttivo fondato su scritture extracontabili e su risultanze di verifica presso il contribuente è legittimo quando tali elementi confermano l’inesattezza dei dati dichiarati.
- La riduzione delle sanzioni tributarie fino alla metà del minimo richiede una motivazione specifica sulle circostanze eccezionali che rendono manifesta la sproporzione fra tributo e sanzione; la mera affermazione della sproporzione non è sufficiente.
- Quando la cassazione accoglie il ricorso solo sul capo sanzionatorio, la cassazione è con rinvio limitatamente a quel profilo, mentre restano fermi gli altri capi della decisione non censurati o non accolti.
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