Sentenza n. 16409/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del silenzio-diniego formatosi ai sensi dell’art. 25, co. 4, l. n. 241/90 sull’istanza di accesso agli atti trasmessa alla FISBB il 28.5.2026, inviata a mezzo pec il 29.5.2026, con la quale si richiedeva l’ostensione dei seguenti documenti:1. atto di annullamento dell’Assemblea regionale elettiva della Campania del 25 maggio 2024;2. atto di nomina del Commissario ad acta regionale della Campania;3. atto di proroga del commissariamento della Regione Campania;4. verbale del Consiglio Federale nel quale l’annullamento, la nomina e la proroga risultano deliberati;5. eventuali allegati, relazioni, note istruttorie o pareri connessi ai procedimenti di annullamento, nomina e proroga;6. eventuali comunicazioni di pubblicazione, trasmissione o notifica dei relativi provvedimenti; nonché di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e i documenti oggetto dell’istanza di accesso, con conseguente ordine alla Federazione intimata di esibizione della documentazione richiesta, ai sensi dell’art. 116, co. 4, c.p.a., entro un termine non superiore a trenta giorni; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 20/07/2026: per far accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso del 28 maggio 2026 anche per violazione dell’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, sotto il profilo del conflitto di interessi strutturale del Commissario ad acta e Vice-Presidente Federale Stefano Gibertoni, e del conseguente «doppio silenzio» serbato dalla Federazione sull’istanza di revoca dell’8 giugno 2026 e sull’istanza di accesso del 28 maggio 2026; e per l’effetto per confermare le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo: annullare il silenzio-diniego, accertare il diritto del ricorrente all’accesso, ordinare alla F.I.S.B.B. l’esibizione dei documenti richiesti entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nominare un Commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego sull’istanza di accesso agli atti relativi all’annullamento dell’Assemblea regionale elettiva della Campania del 25 maggio 2024, alla nomina e proroga del Commissario ad acta e ai relativi atti istruttori e comunicazioni
Esito
Favorevole al resistente (federazione sportiva)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, candidato alla Presidenza regionale nell’assemblea elettiva del 25 maggio 2024, ha impugnato il silenzio-diniego formatosi sull’istanza del 28 maggio 2026, trasmessa via PEC il 29 maggio, con cui chiedeva copia degli atti di annullamento dell’assemblea, nomina e proroga del Commissario ad acta, verbali del Consiglio federale, allegati istruttori e comunicazioni di pubblicazione, trasmissione o notifica. Ha invocato l’interesse a tutelare le proprie posizioni nella vicenda e la qualità di tesserato, qualificando la richiesta anche come accesso civico FOIA. Ha sostenuto che non vi fossero controinteressati, poiché gli atti sarebbero interni e non conterrebbero dati personali né inciderebbero sulla riservatezza di terzi. Con motivi aggiunti ha dedotto anche la violazione dell’art. 6-bis l. 241/1990, per un asserito conflitto di interessi strutturale del Commissario ad acta, che ricopriva contestualmente cariche federali, e il «doppio silenzio» della Federazione sull’istanza di revoca in autotutela dell’8 giugno 2026 e sulla richiesta di accesso. Ha chiesto l’annullamento del silenzio, l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di esibizione entro trenta giorni, con nomina di un Commissario ad acta in caso di inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per omessa notificazione ad almeno un controinteressato, come richiesto dall’art. 116 c.p.a. Il Commissario ad acta era direttamente interessato dagli atti di nomina e proroga richiesti e risultava agevolmente individuabile; inoltre, lo stesso ricorrente lo aveva indicato e aveva contestato la correttezza del suo operato, evidenziando così un interesse qualificato e contrapposto. È irrilevante, ai fini dell’individuazione del controinteressato, che gli atti non contengano dati riservati: rileva che l’ostensione possa compromettere il diritto alla riservatezza connesso alla posizione e all’operato della persona interessata. Il ricorrente avrebbe dovuto attivarsi per reperire i dati necessari alla notificazione, anche chiedendoli alla Federazione; non è configurabile errore scusabile per l’omessa notifica in un giudizio di accesso. La medesima causa di inammissibilità riguarda i motivi aggiunti, anch’essi notificati senza evocare il controinteressato. Non sono quindi state esaminate nel merito le censure relative al conflitto di interessi, al silenzio sull’istanza di revoca e al diritto di accesso. Spese a carico del ricorrente, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, lett. c), l. 241/1990
Va rilevato che, secondo l’art. 22, comma 1, lett. c), L. n. 241/90, sono controinteressati “tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”.
È controinteressato il soggetto individuato o facilmente individuabile in base alla natura dei documenti richiesti, quando l’ostensione può compromettere il suo diritto alla riservatezza; tale valutazione non dipende dalla presenza nei documenti di dati formalmente qualificati come riservati.
art. 116 c.p.a.
E secondo l’art. 116 cpa, “contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato”.
Il ricorso in materia di accesso deve essere notificato, oltre che all’amministrazione, ad almeno un controinteressato. La mancata notificazione comporta l’inammissibilità quando il controinteressato era individuabile e non ricorre errore scusabile.
Massime di principio
- Nel giudizio contro il diniego o il silenzio in materia di accesso, è controinteressato il soggetto agevolmente individuabile in base alla natura dei documenti richiesti che abbia un interesse giuridicamente qualificato e contrapposto all’ostensione, quando questa possa compromettere la sua riservatezza; non è necessario che i documenti contengano dati personali o informazioni formalmente riservate.
- Il ricorso in materia di accesso è inammissibile se non viene notificato ad almeno un controinteressato individuabile. Il ricorrente deve attivarsi diligentemente per procurarsi i dati necessari alla notificazione, anche rivolgendosi all’amministrazione; l’omessa notifica non giustifica, di per sé, l’errore scusabile.
- L’inammissibilità per omessa notificazione al controinteressato si estende ai motivi aggiunti che siano a loro volta notificati senza evocarlo in giudizio.
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