Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32775/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine da una serie di rapporti di lavoro a termine reiterati, seguiti da stabilizzazione della lavoratrice. La ricorrente domandava, oltre alla tutela connessa alla illegittimità della reiterazione dei contratti, anche la regolarizzazione della posizione contributiva e il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalle omissioni contributive, formulando in particolare una domanda di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116, comma 2, c.c. La Corte d'appello aveva invece rigettato la domanda risarcitoria ritenendo che la stabilizzazione fosse satisfattiva e ostativa al riconoscimento del danno eurounitario e aveva inoltre escluso la domanda contributiva/risercitoria per ragioni legate alla ricostruzione della carriera previdenziale e alla ritenuta non integrità del contraddittorio. Con il ricorso per cassazione venivano censurati: 1) il fatto che la stabilizzazione, se davvero satisfattiva, avrebbe potuto al più condurre a una cessazione della materia del contendere e non al rigetto nel merito; 2) la pretesa inconferenza del precedente di legittimità richiamato dalla corte territoriale; 3) l'omessa declaratoria del diritto alla regolarizzazione contributiva e al risarcimento del danno da omissione contributiva, deducendo che la domanda non riguardava solo la ricostruzione della carriera previdenziale ma anche un'autonoma azione risarcitoria generica.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo corretta la lettura del principio per cui la stabilizzazione impedisce il riconoscimento del c.d. danno eurounitario, perché costituisce effetto utile e satisfattivo del medesimo fatto illecito costituito dalla reiterazione dei rapporti a termine. Ha invece accolto il terzo motivo nei limiti indicati in motivazione, affermando che la domanda di condanna generica al risarcimento del danno da omissione contributiva è autonoma rispetto alla mera ricostruzione della posizione previdenziale, è proponibile nel rito del lavoro, può essere esercitata anche prima del verificarsi dell'evento dannoso finale e non richiede la presenza in giudizio dell'ente previdenziale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al solo terzo motivo e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché decida su tale domanda e sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per confermare, mediante motivazione per relationem, il principio di diritto già affermato nel precedente di legittimità ritenuto conforme e consolidato

  • art. 2116, comma 2, c.c.

    riconosce l'azione risarcitoria per il danno conseguente all'omissione contributiva; la domanda può essere proposta anche in forma generica prima del verificarsi dell'evento pensionistico

  • art. 13 L. 12 agosto 1962 n. 1338

    indicato come azione distinta, esperibile al momento del verificarsi del danno, in alternativa alla tutela risarcitoria ex art. 2116, comma 2, c.c.

Massime di principio

  • La stabilizzazione del lavoratore, quando intervenga a fronte della reiterazione illegittima di rapporti a termine, può essere valutata come effetto satisfattivo idoneo a precludere il riconoscimento del danno eurounitario da abusiva reiterazione, perché assorbe il pregiudizio collegato al medesimo fatto illecito.
  • La mera prospettazione di una funzione satisfattiva della stabilizzazione non giustifica un rigetto nel merito della domanda risarcitoria per il diverso danno dedotto, se il pregiudizio allegato ha autonoma consistenza rispetto all'effetto satisfattivo riconosciuto.
  • La domanda di condanna generica al risarcimento del danno da omissione contributiva è ammissibile nel rito del lavoro, è autonoma rispetto alla domanda di regolarizzazione contributiva e può essere proposta prima che si verifichi l'evento che rende attuale il danno.
  • Per l'azione risarcitoria conseguente all'omissione contributiva non è necessaria la partecipazione in giudizio dell'ente previdenziale, essendo sufficiente il rapporto di lavoro tra le parti e l'accertamento dell'omissione contributiva.
  • Quando la domanda contiene sia la pretesa di regolarizzazione contributiva sia una distinta pretesa risarcitoria, il giudice deve esaminare separatamente i due profili, evitando di confondere la ricostruzione della posizione previdenziale con il risarcimento del danno patrimoniale conseguente all'omissione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.