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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06472/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata resta quindi ferma, con conferma sostanziale della responsabilità per rapina impropria e del trattamento sanzionatorio già disposto dalla Corte d'appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 18/03/2024. La contestazione riguardava una rapina impropria: nei motivi si deducevano violazioni di legge in relazione all'art. 628, secondo comma, c.p. e all'art. 62-bis c.p., sostenendo in sostanza che la fattispecie non fosse integrata o che dovessero essere concesse le attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che i due motivi erano generici e manifestamente infondati, perché ai fini della consumazione della rapina impropria non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa, essendo sufficiente la sottrazione; inoltre, il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi, senza necessità di confutare analiticamente ogni deduzione difensiva.

Norme richiamate

  • art. 628, comma 2, c.p.

    Per la rapina impropria non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui; è sufficiente la sottrazione, e il controllo del personale di vigilanza può incidere solo sulla successiva disponibilità autonoma del bene.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice richiama in modo congruo gli elementi negativi ritenuti decisivi o l'assenza di elementi positivi, senza dover esaminare analiticamente tutti gli elementi dedotti dalle parti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La rapina impropria si consuma con la sottrazione della cosa mobile altrui, non essendo necessario che l'agente ne consegua anche il possesso o l'autonoma disponibilità.
  • Il controllo o l'intervento del personale di vigilanza non esclude la sottrazione già avvenuta, ma può al più impedire l'acquisizione della piena disponibilità del bene.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice valorizza elementi negativi decisivi oppure la mancanza di elementi positivi, senza necessità di confutare singolarmente tutte le deduzioni difensive.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono privi di specificità e manifestamente infondati rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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