Cassazione Penale, Ordinanza n. 06472/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata resta quindi ferma, con conferma sostanziale della responsabilità per rapina impropria e del trattamento sanzionatorio già disposto dalla Corte d'appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 18/03/2024. La contestazione riguardava una rapina impropria: nei motivi si deducevano violazioni di legge in relazione all'art. 628, secondo comma, c.p. e all'art. 62-bis c.p., sostenendo in sostanza che la fattispecie non fosse integrata o che dovessero essere concesse le attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che i due motivi erano generici e manifestamente infondati, perché ai fini della consumazione della rapina impropria non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa, essendo sufficiente la sottrazione; inoltre, il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi, senza necessità di confutare analiticamente ogni deduzione difensiva.
Norme richiamate
art. 628, comma 2, c.p.
Per la rapina impropria non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui; è sufficiente la sottrazione, e il controllo del personale di vigilanza può incidere solo sulla successiva disponibilità autonoma del bene.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice richiama in modo congruo gli elementi negativi ritenuti decisivi o l'assenza di elementi positivi, senza dover esaminare analiticamente tutti gli elementi dedotti dalle parti.
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rapina impropria si consuma con la sottrazione della cosa mobile altrui, non essendo necessario che l'agente ne consegua anche il possesso o l'autonoma disponibilità.
- Il controllo o l'intervento del personale di vigilanza non esclude la sottrazione già avvenuta, ma può al più impedire l'acquisizione della piena disponibilità del bene.
- Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice valorizza elementi negativi decisivi oppure la mancanza di elementi positivi, senza necessità di confutare singolarmente tutte le deduzioni difensive.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono privi di specificità e manifestamente infondati rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
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