Sentenza n. 4143/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento del silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 in data 06/11/2025 a mezzo PEC dal ricorrente alla città metropolitana di Napoli, per aver accesso a tutta la documentazione meglio indicata nell'istanza medesima e con particolare riferimento agli atti richiesti alla città metropolitana di Napoli: “1.Copia della concessione o autorizzazione di passo carrabile su strada provinciale in corrispondenza dell'ingresso alla proprietà Geo Dadima S.r.l. (via Montegrillo n. Baia); 2. Eventuali istanze di estensione o modifiche del passo carrabile (in particolare quelle presentate da Illiano Maria o da Orefice Gennaro); 3. Relazioni tecniche, planimetrie, sopralluoghi e atti istruttori relativi all'area in questione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di accesso documentale relativa all’autorizzazione del passo carrabile e agli atti tecnici e istruttori connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, copia dell’autorizzazione o concessione di passo carrabile rilasciata in corrispondenza della proprietà della società controinteressata, delle eventuali istanze di voltura, estensione o modifica e delle relazioni tecniche, planimetrie, sopralluoghi e ulteriori atti istruttori relativi all’area. L’istanza è rimasta senza riscontro. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1, 2 e 22 e seguenti della l. 241/1990, dei principi di pubblicità, trasparenza, buona amministrazione, celerità, efficienza ed economicità, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza istruttoria, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. La società controinteressata ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non essere titolare dell’autorizzazione, il difetto di legittimazione attiva e di interesse del ricorrente, la natura emulativa dell’istanza, il difetto di giurisdizione e la lesione della propria riservatezza. Ha inoltre sostenuto che l’area sarebbe privata e non pubblica. Il ricorrente ha depositato una memoria e documenti tardivamente, dei quali la controinteressata ha chiesto l’inutilizzabilità.
La decisione
Il TAR ha affermato la propria giurisdizione, poiché la controversia riguarda l’accesso a documenti detenuti dalla pubblica amministrazione. Ha dichiarato inutilizzabili la memoria e la documentazione tardivamente depositate dal ricorrente. Ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della società, rilevando che la stessa, pur negando di essere titolare dell’autorizzazione, aveva manifestato un interesse concreto e contrario all’ostensione, assumendo quindi la posizione di controinteressata. Ha respinto anche le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e di interesse: il ricorrente risultava comproprietario del compendio confinante e, comunque, conduttore di beni siti nelle immediate vicinanze nonché rappresentante della società che vi esercitava attività, condizioni idonee a integrare la vicinitas quale stabile collegamento con l’area. L’interesse all’accesso è stato ritenuto diretto, concreto e attuale, poiché la documentazione riguardava un passo carrabile e l’asserita occupazione e utilizzazione impropria dell’area antistante, con possibile pregiudizio per la fruizione dell’area pubblica e, eventualmente, per aree di proprietà del ricorrente. Il TAR ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio della Città Metropolitana e le ha ordinato di consentire l’accesso e l’estrazione di copia dei documenti richiesti entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La Città Metropolitana e la controinteressata sono state condannate in solido? Il dispositivo le condanna entrambe al pagamento delle spese, liquidate in euro 1.500 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito per la tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi; il ricorso è stato proposto per ottenere l’ostensione a seguito del silenzio dell’amministrazione.
artt. 22 e ss. l. 241/1990
Richiedono che l’interesse all’accesso sia diretto, concreto e attuale e fondano il diritto di conoscere i documenti amministrativi quando sussista una posizione qualificata e differenziata.
artt. 1 e 2 l. 241/1990
Sono richiamati in relazione ai principi di pubblicità, trasparenza, celerità, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
Massime di principio
- La vicinitas, intesa come stabile collegamento qualificato con l’area interessata dall’attività amministrativa o dall’intervento contestato, può fondare la legittimazione all’accesso documentale quando consenta di individuare una posizione giuridica qualificata e differenziata rispetto alla generalità dei consociati.
- Il proprietario confinante o il detentore qualificato di un immobile può avere un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti relativi al titolo amministrativo e agli atti istruttori concernenti un passo carrabile o altra attività incidente sull’area adiacente, anche per verificare l’eventuale occupazione o utilizzazione impropria di suolo pubblico.
- La posizione di controinteressato nell’accesso documentale deriva dall’esistenza di un interesse concreto e contrario all’ostensione, anche quando il soggetto neghi di essere formalmente titolare dell’autorizzazione cui si riferiscono i documenti richiesti.
- La controversia sull’accesso a documenti detenuti da una pubblica amministrazione rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, indipendentemente dalle questioni sostanziali relative alla proprietà pubblica o privata dell’area cui i documenti si riferiscono.
Come è indicizzato
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