Cassazione Penale, Ordinanza n. 23275/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa in relazione alla vendita di autovetture. Con il primo motivo contestava l'affermazione di responsabilità, sostenendo che la motivazione di merito fosse erronea e che fosse stata valorizzata indebitamente, tra l'altro, la data di costituzione di una società (Gamma s.r.l.s.) e alcuni elementi probatori. Con il secondo motivo deduceva l'asserita tardività della querela presentata da una persona offesa, lamentando che il reato dovesse ritenersi non procedibile. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché generici, meramente reiterativi delle doglianze già esaminate e disattese in appello, e comunque non idonei a scalfire la motivazione di merito; quanto al primo motivo, ha inoltre applicato la c.d. prova di resistenza, osservando che l'eventuale espunzione del dato sulla costituzione della società non avrebbe inciso sul giudizio di responsabilità, fondato soprattutto sulle dichiarazioni delle persone offese. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che la Corte territoriale aveva motivato congruamente sulla tempestività della querela, individuando la piena consapevolezza della persona offesa solo a seguito di una diffida formale del 25/11/2019 rimasta senza riscontro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo i motivi ripetitivi, aspecifici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata. È stata inoltre esclusa la decisività dell'elemento contestato sulla data di costituzione della società, mentre è stata ritenuta adeguata la motivazione sulla tempestività della querela.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
Disposizione richiamata per identificare il delitto di truffa oggetto di contestazione; la Corte non ne discute i presupposti astratti, ma conferma che la responsabilità per tale reato era stata correttamente affermata in fatto dal giudice di merito.
art. 591 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso è fondata sul difetto di specificità dei motivi e sulla loro mera reiterazione rispetto alle doglianze già esaminate in appello.
art. 606 c.p.p.
È il parametro implicito del controllo di legittimità: la Corte ribadisce che non può rivalutare il merito né sostituire la propria lettura delle prove a quella dei giudici di appello.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata implicitamente per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
art. 124 c.p.
Richiamato solo in via indiretta rispetto alla questione della querela, quale termine per valutare la tempestività della presentazione dell'atto di impulso processuale, ma senza specifica citazione testuale nel provvedimento.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riprodurre pedissequamente doglianze già proposte in appello e puntualmente disattese: il motivo deve contenere una critica specifica e argomentata della motivazione impugnata.
- La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito né rivalutare il materiale probatorio mediante un diverso modello argomentativo esterno alla sentenza impugnata.
- Quando si deduce l'erronea valorizzazione di un elemento probatorio, il ricorso deve spiegare in modo specifico la decisività dell'eventuale espunzione di tale elemento attraverso la prova di resistenza; in mancanza, il motivo è inammissibile per aspecificità.
- Una doglianza sulla tempestività della querela deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito che individua il momento di effettiva consapevolezza della persona offesa circa il raggiro o la lesione subita; se tale motivazione è congrua ed esaustiva, la censura è inammissibile.
- Se la responsabilità per truffa è sorretta in modo autonomo e decisivo dalle dichiarazioni delle persone offese, l'eventuale erroneità di un singolo dato collaterale non è sufficiente a travolgere l'affermazione di colpevolezza.
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