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Sentenza

Sentenza n. 635/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; le attività di correzione e di accoppiamento dei test con i nominativi; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito ai fini dell’ammissione alle prove successive, ovvero attraverso gli strumenti più idonei allo scopo (ivi compresa ripetizione della correzione, della prova, neutralizzazione dei quesiti collegati a risposte errate);

Giustizia amministrativa202600312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova pratica a risposta multipla e mancata ammissione alla prova orale del concorso per 10 posti di fisioterapista

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli esiti della prova pratica e gli atti presupposti, deducendo l’illegittimità della valutazione delle risposte ai quesiti nn. 4 e 6. Con il primo motivo ha sostenuto che la risposta indicata dalla commissione come corretta al quesito n. 4 fosse errata e che fosse invece corretta la risposta da lei selezionata. Con il secondo motivo, riferito al quesito n. 6, ha dedotto che, anche ammettendo la correttezza della risposta individuata dalla commissione, fosse parimenti corretta quella fornita dalla candidata, con conseguente ambiguità del quesito e illegittimità della valutazione. In via subordinata ha denunciato la violazione dell’art. 12 del d.P.R. 220/2001, in relazione alle garanzie di anonimato e alla correttezza delle operazioni concorsuali. Ha chiesto l’annullamento degli atti, la riammissione al concorso e il risarcimento in forma specifica mediante rettifica del punteggio, ripetizione della correzione o della prova ovvero neutralizzazione dei quesiti viziati.

La decisione

Nel corso del giudizio l’ASL ha chiesto alla commissione di riesaminare i quesiti contestati. Con verbale del 16 marzo 2026 la commissione ha deciso di attribuire 2 punti al quesito n. 4 e 2 punti al quesito n. 6 indipendentemente dalla risposta fornita da ciascun candidato e ha rideterminato la graduatoria. La ricorrente, per effetto della nuova attribuzione, ha raggiunto almeno 14 punti, soglia prevista dall’art. 9 del bando per l’ammissione alla prova orale. Il Collegio ha ritenuto che tale intervento avesse integralmente soddisfatto l’interesse azionato e che ricorresse quindi la cessazione della materia del contendere, non la sopravvenuta carenza di interesse con conseguente improcedibilità. Le spese sono state compensate per metà; per la restante metà l’ASL è stata condannata in base alla soccombenza virtuale, considerata la natura del contenzioso, il riesame in autotutela, la serialità di oltre quaranta ricorsi, la tecnicità delle questioni e la definizione del giudizio in sede camerale.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti; il giudizio è stato definito in camera di consiglio secondo tale modalità.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato nella domanda della ricorrente quale fondamento della richiesta di risarcimento in forma specifica; la domanda non è stata esaminata nel merito poiché il giudizio è cessato per soddisfazione dell’interesse.

  • art. 12 d.P.R. 220/2001

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro relativo alla tutela dell’anonimato e alla correttezza delle operazioni concorsuali; il motivo non è stato deciso nel merito.

  • art. 9 del bando di concorso

    Prevede, secondo quanto riportato nella sentenza, la soglia di 14 punti per l’ammissione alla prova orale.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio contro l’esclusione da una procedura concorsuale, l’amministrazione riesamina gli atti, rettifica il punteggio e ammette il candidato alla fase successiva, con integrale soddisfazione dell’interesse azionato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e non la sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’amministrazione ha realizzato il bene della vita richiesto.
  • La rideterminazione del punteggio di una prova concorsuale mediante attribuzione del punteggio relativo a quesiti contestati indipendentemente dalla risposta fornita dal candidato può integralmente soddisfare la pretesa di riammissione, quando consenta il raggiungimento della soglia prevista dal bando per l’accesso alla fase successiva.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata da un intervento dell’amministrazione successivo alla proposizione del ricorso, le spese possono essere regolate sulla base della soccombenza virtuale, tenendo conto anche della complessità tecnica delle questioni, della serialità del contenzioso, della tempestività del riesame e della definizione in sede camerale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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