Cassazione Penale, Sentenza n. 2141/2025 del 17/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso il decreto della Corte d'appello di Bari del 27/05/2024 che, in sede di rinvio, aveva nuovamente applicato a Michele Leonetti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 2 anni, inquadrandolo nella categoria di pericolosità di cui alla lett. b) dell'art. 1, d.lgs. n. 159/2011 (chi vive abitualmente, anche in parte, dei proventi di attività delittuose). Il ricorrente ha censurato: (i) la carenza o apparenza della motivazione in ordine ai requisiti di cui alla lett. b) (mancanza di elementi concreti che dimostrino abitualità dei delitti, produzione di profitti e rilevanza di tali profitti nel reddito); (ii) la mancata motivazione sulla prescrizione dell'obbligo di soggiorno e sui divieti relativi all'uso di telefoni/cellulari, necessari per lo svolgimento della sua attività lavorativa agricola.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al profilo della mancanza di motivazione circa i presupposti di applicabilità della misura previsti dall'art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011. Ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale meramente apparente: il decreto valorizzava sostanzialmente una sola condanna definitiva del 2022 senza specificare i precedenti necessari per riconoscere l'abitualità del comportamento; non indicava gli importi reddituali cui contrapporre l'acquisto immobiliare (né l'ammontare del prezzo dichiarato), né si confrontava adeguatamente con il fatto che parte del prezzo era stata finanziata con mutuo bancario; mancavano elementi che dimostrassero che i reati avessero effettivamente prodotto profitti significativi e ricorrenti. Per questi motivi il provvedimento è stato annullato con rinvio alla Corte di appello di Bari per nuovo giudizio in diversa composizione collegiale. Il secondo motivo (obbligo di soggiorno e divieto di telefoni) è stato ritenuto assorbito ma non precluso, potendo essere riproposto in sede di merito.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. b)
art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011
La misura può applicarsi a chi 'per la condotta ed il tenore di vita' viva abitualmente, anche in parte, dei proventi di attività delittuose. La Cassazione ribadisce che tale categoria richiede un giudizio ancorato a precisi elementi di fatto: (a) abitualità nella commissione di delitti in un arco temporale significativo; (b) effettiva produzione di profitti a favore del soggetto; (c) rilevanza di tali profitti quale fonte di reddito (componentemente significativa o unica). In mancanza di tali elementi la motivazione è meramente apparente.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. c)
art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011
Richiamata originariamente nel provvedimento impugnato (ma nel rinvio la Corte ha inquadrato il proposto solo nella lett. b)). La giurisprudenza richiede per la lett. c) indicazioni fattuali che dimostrino una condotta assidua nello spaccio, non la sola condanna isolata.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 6, comma 3
art. 6, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
Norma che disciplina prescrizioni accessorie della sorveglianza speciale; l'applicazione di restrizioni (es. obbligo di soggiorno) richiede motivazione specifica e verifica delle esigenze di controllo in rapporto alla situazione concreta del proposto.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 8, commi 4 e 5
art. 8, commi 4 e 5, d.lgs. n. 159/2011
Prevedono limiti e prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale (es. divieti di comunicazione/uso di strumenti). La giurisprudenza e la Cassazione richiedono una motivazione caso per caso che giustifichi l'imposizione di divieti come il blocco di telefoni, tenendo conto delle esigenze della vita lavorativa e familiare del sorvegliato.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 3
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
Stabilisce che il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge; ne deriva che il sindacato sulla motivazione è possibile solo in caso di motivazione inesistente o meramente apparente.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione (tra cui inosservanza o erronea applicazione di legge); il ricorso del proposto è stato formulato anche sulla base di questa norma.
codice di procedura penale, art. 623, comma 1, lett. a)
art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di annullare con rinvio il provvedimento impugnato; la Cassazione ha disposto l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Bari.
codice di procedura penale, art. 34
Norma sull'incompatibilità dei giudici; la Cassazione ha disposto il rinvio a diversa composizione collegiale per incompatibilità dei giudici che si erano già pronunciati.
Massime di principio
- Per applicare la lett. b) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011 è necessario motivare con 'elementi di fatto' concreti e specifici: indicare l'abitualità dei reati (quali e nel tempo), provare che quei reati hanno prodotto profitti e quantificare o spiegare la rilevanza di tali profitti nel reddito complessivo del soggetto.
- La sola presenza di una condanna isolata o di indagini non concluse non è di per sé sufficiente a dimostrare l'abitualità o che i proventi illeciti costituiscano una fonte significativa di sostentamento; il giudice deve confrontarsi con le prove documentali e con gli elementi reddituali e patrimoniali (es. importi, mutui, garanzie).
- Quando il giudice territoriale valorizza discrepanze tra patrimonio e reddito dichiarato (per es. acquisto immobiliare), deve indicare in motivazione gli importi, le fonti di finanziamento, la quota finanziata e le ragioni per ritenere incompatibile la spiegazione fornita (mutuo, acconti, ecc.).
- Le prescrizioni restrittive (obbligo di soggiorno, divieti di uso di telefoni) richiedono motivazioni specifiche e proporzionate; non è ammessa la mera presunzione che il possesso di strumenti di comunicazione lederebbe automaticamente le esigenze di difesa sociale.
- In caso di motivazione assente o meramente apparente la Cassazione può annullare il provvedimento limitatamente ai punti carenti e rinviare per nuovo giudizio; l'accoglimento parziale del ricorso può assorbire altri motivi ma non impedisce la loro riproposizione in sede di merito.
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