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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20702/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario)

La controversia

La controversia nasce da una cessione di quote di una società di ristorazione e dalla successiva domanda di restituzione, proposta dalla cedente, della somma che ella aveva versato al proprietario dei locali in cui la società esercitava l'attività, somma destinata a garanzia del pagamento dei canoni. La domanda era stata proposta sia in un autonomo giudizio sia in via riconvenzionale nel giudizio di sfratto per morosità promosso dalla locatrice contro la società conduttrice. Nel giudizio definito dalla Corte d'appello di Lecce la riconvenzionale era stata respinta in rito; nel presente giudizio il Tribunale aveva accolto la domanda di restituzione e la Corte d'appello di Taranto aveva confermato la decisione. In cassazione la ricorrente deduceva, con più motivi, la nullità della notifica dell'atto introduttivo, l'assoluta incoerenza e irrilevanza della motivazione di primo grado, nonché la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere il giudice d'appello affermato l'accoglimento della domanda sulla base della mancata contestazione/disconoscimento della documentazione, senza indicare quali documenti fossero stati prodotti, quale fosse il fatto da provare e se la questione fosse davvero probatoria oppure giuridica (cioè se il cedente avesse diritto alla restituzione della garanzia o fosse invece obbligato in solido con la cessionaria).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il secondo motivo relativo alla nullità della notificazione, ritenendolo inammissibile perché diretto a contestare un travisamento di fatti della notifica e non una violazione della disciplina processuale; ha invece accolto il primo e il quinto motivo, reputando la motivazione della decisione d'appello del tutto insufficiente e logicamente contraddittoria, oltre che inidonea a spiegare se la decisione fosse fondata su non contestazione, riconoscimento del debito o inversione dell'onere della prova. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio, affinché il giudice di merito riesamini la causa con motivazione coerente e affronti la questione giuridica decisiva sulla spettanza o meno della restituzione della garanzia.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    La censura sulla notificazione ex art. 140 c.p.c. è stata ritenuta inammissibile perché rivolta a contestare il fatto storico della notificazione (data di spedizione, esistenza del portiere, consegna dell'avviso) e non la violazione della sequenza procedimentale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro per denunciare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, nel contesto del motivo accolto, la necessità che il giudice d'appello dia risposta effettiva alle censure sulla motivazione di primo grado.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per contestare l'inadeguatezza della motivazione resa e la mancanza di una chiara ricostruzione delle ragioni decisorie.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova: la Corte afferma che non basta invocare la mancata contestazione di documenti se non si chiarisce quale fatto debba ritenersi provato e se la questione non sia, invece, giuridica.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per il principio di non contestazione: il giudice può porre a base della decisione i fatti non specificamente contestati, ma deve comunque indicare quali fatti/documenti siano stati non contestati e perché siano decisivi.

Massime di principio

  • La motivazione d'appello che intenda correggere o integrare una motivazione di primo grado viziata deve essere autosufficiente, coerente e idonea a spiegare in modo intelligibile la ragione della decisione; non è sufficiente una formula generica che richiami astrattamente la possibilità di ricavare la ratio dal contesto.
  • Il principio di non contestazione non può essere invocato in modo apodittico: il giudice deve indicare quali documenti o fatti siano stati specificamente non contestati e in che misura tali circostanze siano decisive ai fini del decidere.
  • La mancata contestazione di documenti non sostituisce l'accertamento della questione giuridica controversa: se la lite riguarda l'esistenza del diritto alla restituzione di una garanzia o la permanenza dell'obbligazione, il giudice deve risolvere tale questione sulla base della disciplina sostanziale applicabile, non limitarsi a constatare l'inerzia difensiva della controparte.
  • Quando si prospetta il riconoscimento del debito o l'inversione dell'onere probatorio, occorre individuare con precisione l'atto o il comportamento concludente da cui tale effetto discenda; altrimenti la motivazione è meramente assertiva.
  • In sede di legittimità, la doglianza che contesti il modo in cui sono stati accertati fatti materiali della notificazione, se non veicolata nei corretti strumenti processuali, è inammissibile quando si traduce in una contestazione fattuale e non in una denuncia di violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniProveMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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