Cassazione Civile, Ordinanza n. 19150/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente ordinario acceso nel 1992 tra una società e un istituto di credito. La società correntista agiva chiedendo la declaratoria di nullità delle clausole relative agli interessi, in particolare della clausola che rinviava agli "usi su piazza" per la determinazione degli interessi ultralegali e della clausola di capitalizzazione trimestrale, con conseguente condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, dichiarando nulle alcune clausole e rideterminando il saldo con applicazione di criteri sostitutivi e capitalizzazione differenziata nel tempo. In appello la società chiedeva un nuovo ricalcolo del conto; la corte d'appello, invece, applicava gli interessi legali ex art. 1284 c.c. per l'intera durata del rapporto e negava ogni capitalizzazione anche per il periodo successivo al 30 giugno 2000, ritenendo necessaria una nuova negoziazione della clausola anatocistica. La banca ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione del giudicato interno e ultrapetizione, perché la corte d'appello avrebbe sostituito d'ufficio il criterio degli interessi legali all'originaria censura dell'appellante, che aveva invece contestato solo la misura del tasso sostitutivo ex art. 117 t.u.b.; 2) violazione del giudicato interno e ultrapetizione anche sulla capitalizzazione, poiché la società aveva chiesto il ricalcolo mantenendo ferma la capitalizzazione annuale fino al 31.3.2000 e trimestrale dall'1.4.2000; 3) erronea applicazione dei criteri normativi di sostituzione del tasso per il periodo anteriore e successivo alle riforme del 1992 e 1993; 4) erronea esclusione della capitalizzazione dopo il 30.6.2000, assumendo che la delibera CICR del 2000 non richiedesse una nuova negoziazione in assenza di peggioramento delle condizioni per il cliente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo assorbiti il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla stessa corte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Suprema Corte ha ritenuto che la corte territoriale avesse pronunciato oltre i limiti devoluti: quanto al tasso sostitutivo, l'appellante aveva contestato solo la misura del tasso ex art. 117 t.u.b. e non aveva chiesto l'applicazione generalizzata del tasso legale ex art. 1284 c.c.; quanto alla capitalizzazione, l'appellante aveva mantenuto ferma la capitalizzazione annuale fino al 31.3.2000 e trimestrale dall'1.4.2000, sicché la decisione di escluderla integralmente integrava extrapetizione. La Corte ha anche precisato che la rilevabilità d'ufficio della nullità della clausola anatocistica non esonera la parte dall'onere di proporre la relativa domanda restitutoria ex art. 2033 c.c.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda e dei motivi di appello, altrimenti incorre in ultrapetizione o extrapetizione.
art. 115 c.p.c.
Richiamato insieme alle altre norme processuali a sostegno della censura di violazione delle regole decisorie, ma non autonomamente decisivo.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate, senza un autonoma ratio decisoria specificata nel testo.
art. 324 c.p.c.
Richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno su capi non impugnati.
art. 1832 c.c.
Citato dalla ricorrente tra le norme che regolano il rapporto di conto corrente, senza specifica applicazione nella motivazione della Corte.
art. 1857 c.c.
Citato dalla ricorrente nel quadro della disciplina del conto corrente bancario.
art. 2033 c.c.
La ripetizione dell'indebito richiede un'apposita domanda; la mera rilevabilità d'ufficio della nullità della clausola non basta per ottenere la restituzione.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme violate; il testo non sviluppa una specifica regola probatoria diversa da quella della necessità di domanda restitutoria.
art. 5 L. n. 154/1992
Invocato quale disciplina sostitutiva dei tassi in presenza di clausole nulle; la Corte non lo applica perché accoglie i motivi processuali di ultrapetizione.
art. 117 d.lgs. n. 385/1993
Richiamato come disciplina dei tassi sostitutivi nei contratti bancari; la Corte rileva che la domanda di appello non consentiva l'applicazione del tasso legale ex art. 1284 c.c. per tutto il rapporto.
art. 1283 c.c.
Richiamato con riferimento al divieto di anatocismo e alla capitalizzazione degli interessi.
art. 1284 c.c.
Richiamato come tasso legale; la Corte afferma che non poteva essere applicato per l'intera durata del rapporto in assenza di specifica devoluzione sul punto.
art. 117 t.u.b.
Nel testo coincide con il d.lgs. n. 385/1993; la Corte non entra nel merito del suo corretto contenuto sostitutivo perché assorbe i motivi sostanziali.
art. 120 d.lgs. n. 385/1993
Richiamato dalla banca come base normativa della disciplina della capitalizzazione dopo la delibera CICR 2000.
art. 7 Delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000
Richiamato per sostenere la legittimità della capitalizzazione paritetica nei contratti pendenti e la necessità o meno di una nuova negoziazione specifica.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
comma 1 quater e comma 1 bis
Richiamato in dispositivo per escludere l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato in ragione dell'accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- Il giudice di appello non può sostituire d'ufficio alla censura effettivamente proposta una questione diversa e più ampia, quando tale questione non sia stata devoluta con l'atto di gravame né sia in rapporto di necessaria connessione logico-giuridica con i motivi espressamente dedotti.
- La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ricorre anche quando la decisione di appello ridetermini il rapporto applicando criteri di calcolo non investiti dal gravame, con conseguente extrapetizione o ultrapetizione.
- Nel giudizio di impugnazione i motivi di appello fissano definitivamente il perimetro della devoluzione: non è consentito ampliarlo con deduzioni successive svolte in comparsa conclusionale o in altra fase del processo.
- La nullità di una clausola bancaria può essere rilevata d'ufficio, ma la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte richiede comunque una specifica domanda restitutoria fondata sull'art. 2033 c.c.
- Quando il rapporto bancario è disciplinato da clausole nulle sul tasso o sull'anatocismo, la scelta del criterio sostitutivo e del periodo di applicazione deve restare entro i limiti delle domande e delle censure devolute, senza attribuire alla parte un petitum diverso da quello formulato.
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