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Sentenza

Sentenza n. 7399/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Deliberazione del Comitato ETS n. 172 del 31 ottobre 2025, recante "Modifica dell'allegato B della deliberazione del Comitato ETS n. 90/2025 recante "aggiornamento degli elenchi di impianti di dimensioni ridotte situati nel territorio nazionale ed eleggibili per l'applicazione degli articoli 27, 27-bis paragrafo 1, 27-bis paragrafo 3 della direttiva 2003/87/ce per il periodo 2026 -2030 a seguito della consultazione pubblica di cui alla deliberazione n. 155/2024 e invio degli stessi alla commissione europea" per espunzione impianto n. aut. 1477" nella parte in cui determina l'espunzione dell'impianto della ricorrente (aut. 1477) dal regime di esclusione facoltativa ai sensi dell'art. 27-bis della direttiva 2003/87/CE (art. 27a) e dell'art. 32 d.lgs. 9 giugno 2020, n. 47, per asserito superamento della soglia di 2.500 t CO₂eq nell'anno di notifica della richiesta; - di ogni altro atto, presupposto, preordinato, conseguente e/o connesso, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente e menzionato nel prosieguo del ricorso, ivi inclusa la nota, dal contenuto non conosciuto, della Segreteria tecnica del 03 ottobre 2025 e l'eventuale verbale della riunione del 29 ottobre 2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati. il 11/3/2026: per l’annullamento dei medesimi atti impugnati nel ricorso introduttivo, ritenuti viziati sotto altri profili.

Giustizia amministrativa202600123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Comitato ETS che ha espunto l'impianto della ricorrente dagli elenchi degli impianti ammissibili al regime di esclusione dagli obblighi EU-ETS per il periodo 2026-2030

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La ricorrente ha impugnato la deliberazione del Comitato ETS del 31 ottobre 2025, nonché gli atti presupposti e connessi, contestando l'espunzione della propria centrale termica dal regime di esclusione facoltativa previsto dall'art. 27-bis della direttiva 2003/87/CE e dall'art. 32 d.lgs. 47/2020. L'esclusione era stata disposta perché, nell'anno 2024, l'impianto avrebbe superato la soglia di 2.500 tonnellate di CO2 equivalente. Tra i motivi dedotti, la ricorrente ha lamentato che il Comitato ETS avrebbe introdotto, in modo immotivato e irragionevole e in senso sfavorevole, un criterio innovativo per l'ammissione al regime di esclusione dagli obblighi EU-ETS. Il TAR, tuttavia, non ha esaminato il merito delle censure, rilevando d'ufficio la possibile incompetenza territoriale.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale ai sensi degli artt. 13 e 15 c.p.a. e ha indicato quale giudice competente il TAR Piemonte, presso il quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge. Il Collegio ha applicato il criterio dell'efficacia spaziale: il criterio ordinario della sede dell'autorità che ha esercitato il potere cede quando gli effetti diretti del provvedimento si producono esclusivamente nella circoscrizione di un tribunale periferico. Nel caso concreto, pur trattandosi di una deliberazione adottata da un organo interministeriale centrale, l'atto incideva unicamente su un impianto situato in Piemonte e produceva effetti circoscritti a tale territorio, assoggettando quello specifico impianto agli obblighi del sistema EU-ETS. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 13, commi 1 e 2, c.p.a.

    il criterio ordinario, rappresentato dalla sede dell'autorità amministrativa cui fa capo l'esercizio del potere oggetto della controversia, cede il passo a quello dell'efficacia spaziale nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale di un tribunale periferico

    La competenza territoriale inderogabile si determina in base all'efficacia spaziale dell'atto quando gli effetti diretti del potere si producono esclusivamente nella circoscrizione di un TAR periferico, anche se l'atto è adottato da un organo centrale o da un ente ultraregionale.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    presso il quale la causa va riassunta

    Quando il giudice adito dichiara la propria incompetenza territoriale, deve indicare il giudice competente davanti al quale la causa deve essere riassunta nei termini di legge.

  • art. 27-bis della direttiva 2003/87/CE

    La disposizione costituisce il regime europeo di esclusione facoltativa dagli obblighi EU-ETS cui si riferisce la deliberazione impugnata.

  • art. 32 d.lgs. 9 giugno 2020, n. 47

    La disposizione nazionale è indicata quale ulteriore base normativa del regime di esclusione dagli obblighi EU-ETS.

Massime di principio

  • Ai fini della competenza territoriale inderogabile, il criterio della sede dell'autorità che ha esercitato il potere è recessivo rispetto al criterio dell'efficacia spaziale quando gli effetti diretti del provvedimento si producono esclusivamente nella circoscrizione di un TAR periferico.
  • La competenza territoriale appartiene al TAR nella cui circoscrizione si verificano gli effetti diretti di un provvedimento anche quando l'atto sia stato adottato da un organo centrale dell'amministrazione statale o da un ente ultraregionale.
  • Un provvedimento adottato da un organo centrale, ma incidente esclusivamente sull'operatività di uno specifico impianto situato in una determinata regione e produttivo di effetti limitati a quel territorio, deve essere impugnato davanti al TAR della regione in cui l'impianto è situato.
  • La dichiarazione di incompetenza territoriale comporta l'indicazione del giudice competente e la possibilità di riassumere la causa davanti a quest'ultimo ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaAIA, AUA e autorizzazioni ambientali
RamiProcesso amministrativoAmbiente
IstitutiRiparto di giurisdizione

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