Cassazione Penale, Sentenza n. 27051/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la conferma della condanna per il reato di truffa aggravata (art. 640-bis c.p.). Due motivi principali: 1) doglianza di errata qualificazione giuridica della condotta, sostenendo che la fattispecie corretta fosse quella di cui all'art. 316-ter c.p. perché mancherebbe l'induzione in errore dell'ente erogatore; 2) doglianza sulla prescrizione: si lamenta la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, contestando l'applicazione della sospensione dei termini prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, in quanto nel procedimento non vi era udienza fissata nel periodo 9/3/2020-11/5/2020.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul secondo motivo. Ha calcolato la prescrizione partendo dalla data del fatto (23/10/2014), considerando le interruzioni e la sospensione per l'astensione forense (22/11/2018-24/1/2019); il termine di prescrizione è maturato il 25/6/2022, cioè prima della sentenza impugnata del 15/7/2022. Ha escluso l'operatività della sospensione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 18/2020 perché nel periodo indicato non era fissata alcuna udienza del procedimento (udienza rinviata). Di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. Sentenza a motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 640-bis cod. pen.
Fattispecie applicata in primo e secondo grado (truffa con erogazione di contributi); la Corte d'appello aveva qualificato la condotta come 640-bis, benché il ricorrente sostenesse diversa inquadratura.
art. 316-ter cod. pen.
Norma invocata dal ricorrente come qualificazione alternativa (illecito relativo ai contributi), sostenendo che mancasse l'induzione in errore dell'ente erogatore e quindi la fattispecie corretta fosse questa.
art. 606, comma 1, lett. B) e lett. C) cod. proc. pen.
Norme richiamate per inquadrare i motivi di cassazione (violazione di legge e vizi nella motivazione).
art. 129 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha annullato senza rinvio ai sensi di questa disposizione perché il reato era estinto.
art. 161 cod. pen.
Richiamato per spiegare l'aumento del termine di prescrizione per effetto delle interruzioni; utilizzato nel calcolo del termine estintivo.
art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18
Previsione di sospensione dei termini processuali legata all'emergenza COVID-19. La Corte ha seguito l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui tale sospensione si applica solo se il procedimento abbia subito effettiva stasi (udienza fissata o termine processuale in scadenza nel periodo 9/3/2020-11/5/2020). Nel caso di specie la sospensione non si applica perché non vi era udienza nel periodo.
Sezioni Unite, n. 5292 del 26/11/2020 (Sanna)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per chiarire l'ambito di applicazione della sospensione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 18/2020: sospensione opera solo se il procedimento ha subito effettiva stasi per udienza o termine processuale nell'intervallo indicato.
Massime di principio
- Per il computo della prescrizione bisogna partire dalla data del fatto e sommare interruzioni e sospensioni previste dalla legge; occorre verificare attentamente tutte le cause di sospensione/interruzione (es. astensione forense) e le loro decorrenze.
- La sospensione dei termini prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 18/2020 non opera automaticamente per tutti i procedimenti pendenti: si applica soltanto se l'udienza era fissata nel periodo 9/3/2020-11/5/2020 o se un termine processuale doveva decorrere in quel periodo.
- Se la prescrizione è maturata prima della pronuncia impugnata, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
- In caso di contestazione della qualificazione giuridica (es. 640-bis vs 316-ter) è necessario valutare il requisito soggettivo e l'elemento dell'induzione in errore dell'ente erogatore; la corretta inquadratura può incidere sulla pena e quindi sul termine di prescrizione.
- Il pubblico ministero può richiedere in udienza di legittimità l'annullamento senza rinvio quando risulti l'estinzione del reato per prescrizione; il giudice di legittimità controllerà il calcolo temporale e l'operatività di eventuali sospensioni/interruzioni.
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