Parere n. 405/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- contro la Prefettura di Milano per l’annullamento del provvedimento di rigetto prot. n. P-MI /L/N/2020/128396 del 22 marzo 2024 dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Sezione ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse formulata dal ricorrente. In applicazione del principio dispositivo, ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha ritenuto che tale dichiarazione comportasse l’improcedibilità del ricorso, senza esaminare nel merito la legittimità del provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione.
Provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’amministrazione ha respinto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare, presentata dal datore di lavoro in suo favore, ritenendo che dal sistema informativo dell’anagrafe tributaria risultasse, per l’anno 2019, la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e l’assenza di certificazione unica da parte del richiedente. Il provvedimento era stato preceduto dal preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990. Nel corso del procedimento consultivo il ricorrente ha dichiarato che, in suo favore, era stata avviata presso la Questura di Milano la procedura per il rilascio di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione e che, pertanto, il tema decisorio della controversia risultava superato.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La dichiarazione del ricorrente secondo cui, a suo favore, era stata avviata una procedura per il rilascio di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione ha determinato il superamento dell’interesse alla decisione sul provvedimento impugnato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020
emersione dal lavoro irregolare
La disposizione costituisce la base normativa dell’istanza di emersione presentata dal datore di lavoro in favore del lavoratore straniero; il parere non ne esamina nel merito i presupposti applicativi.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il provvedimento impugnato è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; il parere non valuta la regolarità o l’efficacia di tale adempimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è richiamata, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica trova applicazione il principio dispositivo; pertanto, la dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, quando evidenzi il superamento dell’utilità della decisione, comporta l’improcedibilità del ricorso.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame dei motivi di ricorso e conduce alla definizione dell’affare in rito, senza una pronuncia sulla legittimità sostanziale dell’atto impugnato.
Improcedibilità del ricorso straordinario contro il rigetto dell’istanza di emersione
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un lavoratore straniero contro la Prefettura di Milano, in relazione al rigetto di un’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020.
Premesse e provvedimento impugnato
Il datore di lavoro aveva presentato il 7 agosto 2020, presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Milano, un’istanza di emersione in favore del lavoratore straniero, impiegato nell’assistenza alla persona e nel sostegno al bisogno familiare.
L’amministrazione, dopo la comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, aveva respinto l’istanza rilevando che, secondo il sistema informativo dell’anagrafe tributaria, per l’anno 2019 il richiedente non aveva presentato la dichiarazione dei redditi e non risultava in possesso di certificazione unica.
Svolgimento del ricorso
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con ricorso straordinario notificato il 3 agosto 2024, formulando anche un’istanza cautelare. Il Ministero dell’interno ha trasmesso la relazione istruttoria e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Nel corso del procedimento consultivo, il ricorrente ha comunicato che presso la Questura di Milano era stata avviata una procedura per il rilascio di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione. Sulla base di tale circostanza, ha dichiarato che il tema decisorio della controversia doveva ritenersi superato.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio dispositivo, espressamente riconosciuto come applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Poiché il ricorrente ha rappresentato il venir meno dell’interesse alla decisione, il Consiglio di Stato non ha esaminato la legittimità del rigetto dell’istanza di emersione né i relativi presupposti fiscali e reddituali. La sopravvenienza è stata ritenuta idonea a determinare l’improcedibilità del ricorso.
Conclusione
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il parere dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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