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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35588/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo di un conto corrente ordinario e di due conti anticipi intrattenuti da una società. Due fideiussori della società avevano proposto opposizione al decreto; i giudizi erano stati riuniti e il tribunale aveva ritenuto non assolto l’onere probatorio della banca, in particolare per mancata produzione dei documenti contrattuali relativi ai conti anticipi. La corte d’appello aveva confermato il rigetto dell’impugnazione della banca, osservando che i conti speciali non potevano essere automaticamente ricondotti al solo conto corrente ordinario, perché mancava una indicazione nel contratto madre delle condizioni economiche applicabili ai rapporti collegati e gli estratti conto mostravano condizioni diverse. Con il ricorso per cassazione la banca denunciava violazione degli artt. 1842, 1852, 1853 e 2697 c.c. e dell’art. 117 t.u.b., sostenendo che i conti anticipi erano solo articolazioni tecniche di un unico rapporto bancario e che, perciò, non era necessaria una autonoma documentazione scritta dei contratti relativi ai conti speciali, essendo sufficienti le condizioni del conto corrente ordinario.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha accolto l’eccezione dei controricorrenti sulla mancata documentazione del potere rappresentativo di chi aveva conferito la procura al difensore della banca: poiché tale potere derivava da un atto interno non soggetto a pubblicità legale, e la contestazione della controparte era tempestiva, incombeva alla banca dimostrarne l’esistenza, prova che non era stata fornita. La Corte ha aggiunto, per completezza, che il motivo di ricorso comunque non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancata produzione della documentazione contrattuale idonea a giustificare gli addebiti e sulla necessità, ai sensi dell’art. 117, comma 4, t.u.b., di una specifica pattuizione scritta per gli interessi e le condizioni applicate ai conti anticipi, non essendo sufficiente il contratto di conto corrente ordinario se non contiene le condizioni economiche dei rapporti collegati. La banca è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1842 c.c.

    Richiamato dalla banca per sostenere che i conti speciali sarebbero riconducibili al rapporto di conto corrente ordinario.

  • art. 1852 c.c.

    Richiamato dalla banca a sostegno della tesi dell’unicità del rapporto bancario.

  • art. 1853 c.c.

    Richiamato dalla banca a sostegno della tesi dell’unicità del rapporto bancario e della sua articolazione tecnica.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per censurare la ripartizione dell’onere della prova, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il motivo non ha superato il vaglio della Corte.

  • art. 117 t.u.b.

    La forma scritta dei contratti bancari può essere attenuata solo nei casi previsti; i contratti devono indicare il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, sicché per gli addebiti sui conti anticipi occorreva una specifica convenzione scritta se non ricompresi nel contratto principale.

  • art. 3, comma 3, L. n. 154 del 1992

    Consente, insieme all’art. 117 t.u.b., che la normativa secondaria individui particolari contratti stipulabili con forma diversa da quella scritta, ma non comporta la soppressione radicale della forma scritta.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone, in caso di rigetto o inammissibilità, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, se il potere di conferire la procura deriva da un atto interno non soggetto a pubblicità legale, e la controparte ne contesta tempestivamente l’esistenza, spetta alla parte che agisce dimostrare tale potere; il giudice non deve svolgere accertamenti d’ufficio.
  • Quando la censura investe una decisione fondata sulla mancata prova documentale delle condizioni contrattuali poste a base degli addebiti, il ricorso è inammissibile se non si confronta specificamente con tale ratio decidendi.
  • Nei contratti bancari, l’indicazione scritta di tasso, prezzo e condizioni praticate resta regola fondamentale; l’attenuazione della forma scritta per particolari operazioni non elimina l’esigenza di una specifica pattuizione quando i rapporti accessori o collegati presentino condizioni economiche autonome e diverse dal contratto principale.
  • Non è sufficiente, per giustificare addebiti relativi a rapporti bancari diversi o speciali, invocare l’unitarietà economico-contabile dell’operazione se il contratto principale non contiene le condizioni economiche applicabili ai rapporti collegati.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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