Sentenza n. 636/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento n. 2659/2022 del 10.11.2022 firmato dal Dirigente Servizio Edilizia Privata notificato al ricorrente con il quale la Direzione Urbanistica – Servizio Edilizia Privata – del Comune di Firenze ha determinato il diniego delle domande di Concessione Edilizia in Sanatoria ai sensi della LRT 53/2004, rispettivamente con posizione A/752 e posizione A/753, presentate in data 7.12.2004 dal signor Renzo Biancalani in qualità di legale rappresentante della società Studio Biesse Srl per opere asseritamente abusive realizzate in immobile ad uso abitativo sito nel Comune di Firenze alla via di Ugnano n. 20-26 piano T; - nonché l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale anche di estremi sconosciuti al ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di due domande di concessione edilizia in sanatoria relative ad ampliamenti abusivi di un manufatto ad uso abitativo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale che aveva respinto due domande di sanatoria edilizia presentate per interventi realizzati sul medesimo manufatto. Tra i motivi, ha sostenuto che il Comune non avrebbe potuto accorpare le due istanze, poiché riferite a interventi diversi, sebbene riguardanti lo stesso edificio. Il Comune aveva invece ritenuto che gli abusi non fossero parcellizzabili, che l'intervento unitariamente considerato fosse qualificabile come nuova costruzione, che superasse il limite volumetrico di 100 mc previsto dalla l.r.t. n. 53/2004 e che ricadesse nella fascia di rispetto cimiteriale. Il ricorrente ha contestato anche gli ulteriori capi motivazionali del diniego, ma il giudice non li ha esaminati perché ritenuti non rilevanti dopo il rigetto del motivo relativo all'accorpamento delle domande.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondato il motivo esaminato prioritariamente. In presenza di una pluralità di opere edilizie incidenti sul medesimo assetto territoriale, la valutazione deve essere complessiva e globale, senza considerare atomisticamente interventi privi di autonoma struttura e funzione. Poiché le opere oggetto delle due istanze riguardavano la stessa costruzione e ciascuna costituiva una porzione volumetrica priva di autonomia strutturale e funzionale, il Comune ha legittimamente considerato gli interventi come unitari. Tale criterio impedisce che il frazionamento formale di un intervento sostanzialmente unitario eluda il limite volumetrico di 100 mc previsto dalla l.r.t. n. 53/2004. Accertato il superamento del limite e quindi la non condonabilità dell'intervento unitariamente considerato, il TAR ha ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi relativi agli altri capi della motivazione del diniego. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2 l.r.t. n. 53/2004
limite di 100 mc alla possibilità di ottenere la sanatoria straordinaria
Il limite volumetrico deve essere verificato considerando unitariamente gli interventi abusivi sostanzialmente riferiti alla medesima costruzione, anche quando siano stati realizzati in tempi diversi e siano stati oggetto di domande separate.
Massime di principio
- Ai fini della verifica della condonabilità edilizia e dei limiti volumetrici previsti dalla disciplina regionale, una pluralità di opere riferite al medesimo manufatto deve essere valutata complessivamente quando le singole porzioni siano prive di autonoma struttura e funzione.
- Il frazionamento di un intervento edilizio unitario in più domande di sanatoria non può essere utilizzato per eludere i limiti volumetrici stabiliti dalla normativa sul condono edilizio.
- Quando il motivo prioritariamente esaminato dimostra la non condonabilità dell'intervento unitariamente considerato, il giudice può dichiarare assorbiti gli ulteriori motivi rivolti contro autonomi capi motivazionali del diniego.
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