Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 9471/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento, previa sospensione A) del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. m_pi.AOOGABMI. Registro Decreti.R.0000027.16-02-2026, recante “ Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, in ogni parte contrastante con il diritto e l’interesse della ricorrente e in particolare l’art. 16, comma 6 che prescrive: “Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”; B) di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguenziale rispetto al provvedimento impugnato, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti; C) nonché per il diritto al riconoscimento e la conseguente condanna dell’amministrazione resistente all’attribuzione alla ricorrente di 12 punti nelle graduatorie provinciali e di istituto per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 di interesse della ricorrente ovvero per le classi di concorso ADSS-A045-A047-A046, poiché in possesso del titolo di servizio civile prestato non in costanza di nomina ma dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso all’insegnamento.

Giustizia amministrativa202604828

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale recante le procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto, nella parte in cui subordina la valutabilità integrale del servizio civile alla prestazione in costanza di nomina

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, anche in via cautelare, il decreto ministeriale che disciplina l'aggiornamento e il rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze, contestando in particolare l'art. 16, comma 6, nella parte in cui prevede che il servizio civile sia interamente valutabile soltanto se prestato in costanza di nomina. Ha chiesto il riconoscimento di 12 punti nelle graduatorie relative agli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, per le classi di concorso indicate, sostenendo di avere prestato il servizio civile dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento, ma non in costanza di nomina. Il giudice non ha esaminato, allo stato, i motivi di legittimità né la domanda cautelare o di riconoscimento dei punti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti partecipanti alla procedura di formazione delle graduatorie provinciali di interesse della ricorrente, richiamando un precedente del Consiglio di Stato. Ha autorizzato la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, da effettuarsi con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione secondo le modalità stabilite in una precedente ordinanza della Sezione. La notificazione deve essere eseguita entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e la prova dell'avvenuta notifica deve essere depositata nei successivi cinque giorni. Il TAR ha espressamente precisato che entrambi i termini sono perentori e che la loro inosservanza comporta l'improcedibilità del ricorso. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio dell'8 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 3 maggio 1999, n. 124

    È la disposizione richiamata dal decreto ministeriale quale base normativa delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze; l'ordinanza non ne offre un'interpretazione.

  • art. 16, comma 6, del decreto ministeriale impugnato

    Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina

    È la previsione specificamente contestata dalla ricorrente; l'ordinanza non si pronuncia sulla sua legittimità.

  • art. 65 c.p.a.

    Il testo richiama genericamente i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo per la notificazione mediante pubblici proclami, senza indicare espressamente l'articolo applicato.

Massime di principio

  • Quando il ricorso incide sulla formazione di graduatorie amministrative e può pregiudicare la posizione di tutti i partecipanti alla procedura, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tali soggetti.
  • Se l'integrazione del contraddittorio nei confronti di una pluralità di partecipanti è particolarmente gravosa, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione mediante pubblici proclami, stabilendone modalità e termini.
  • Il termine per eseguire la notificazione mediante pubblici proclami e quello per depositare la prova dell'avvenuta notificazione possono essere qualificati come perentori; la loro inosservanza comporta l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.