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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29041/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal GIP di Busto Arsizio per tentata estorsione aggravata e lesioni personali aggravate in concorso. Il ricorrente deduceva: (1) vizio per aver respinto la richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'escussione della persona offesa Angelo Ferrucci (violazione artt. 438/442 c.p.p. richiamati secondo l'art. 606 c.p.p.); (2) mancato rinvio dell'udienza per presunto legittimo impedimento per motivi di lavoro (violazione dell'art. 24 Cost. e vizio motivazionale); (3) errore sulla valutazione dell'elemento psicologico e sulle contraddizioni delle dichiarazioni delle persone offese, sostenendo un ruolo passivo del Conte e chiedendo diversa valutazione delle prove; (4) eccessività del cumulo/ aumento per continuazione e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (richiama artt. 110 e 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: il primo motivo è infondato perché l'imputato, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, aveva optato per il rito abbreviato 'secco' e con tale opzione ha rinunciato alla successiva contestazione del rigetto (richiamo alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, con riferimento alla sentenza SS.UU. Wajid); il secondo motivo è inammissibile perché la richiesta di rinvio era intempestiva e l'impedimento non era assoluto; il terzo motivo è inammissibile perché attiene a rivalutazioni di merito non consentite in cassazione e per genericità/aspecificità delle censure (si richiede il parametro del travisamento della prova e della macroscopica evidenza); il quarto motivo è inammissibile in quanto la determinazione del quantum e delle maggiorazioni per continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione risultava adeguata. Conseguentemente è stata confermata in sostanza la condanna di merito e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a titolo di ammenda alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. B) e E)

    Limita il sindacato in Cassazione ai motivi di legge; la Corte ha applicato tali limiti ritenendo inammissibili censure che siano mere rivalutazioni del fatto o generiche contestazioni di merito

  • art. 438, commi 5 e 6, cod. proc. pen.

    art. 438, comma 5; art. 438, comma 6

    Il rigetto di una richiesta di rito abbreviato subordinata a prove integrative può incidere sulla quantificazione della pena se il rigetto è frutto di errore; tuttavia l'opzione per il rito abbreviato 'secco' è equiparata alla mancata richiesta di rinnovo e preclude la successiva lamentela sul rigetto

  • art. 442, cod. proc. pen.

    Prevede la riduzione di pena per il giudizio abbreviato; la Corte richiamata chiarisce che, in caso di erroneo rigetto del rito abbreviato condizionato, il giudice del dibattimento deve applicare la riduzione quando risulti che il rito si sarebbe dovuto celebrare

  • art. 24 Cost.

    Richiesta dal ricorrente per giustificare rinvio per lavoro; la Corte ha ritenuto che la garanzia non fosse violata perché l'impedimento era intempestivo e non comportava assoluta impossibilità di partecipare

  • artt. 110 e 133, cod. pen.

    L'art. 110 disciplina il concorso di persone nel reato; l'art. 133 stabilisce i criteri per la determinazione della pena. La Corte ha richiamato che la graduazione della pena e le maggiorazioni per continuazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Impatto sull'obbligo di motivazione della sentenza in ordine alla congruità della pena; la Corte ha ritenuto assolto l'obbligo motivazionale anche con motivazioni concise quando la pena resta prossima ai minimi edittali

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese del procedimento in Cassazione e il pagamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a euro 3.000 di ammenda per profili di colpa nell'instaurazione del gravame

  • Legge n. 46 del 2006 (modifica art. 606 c.p.p.)

    Ha ristretto la portata del sindacato della Corte di legittimità sulle motivazioni di merito, rendendo più difficile la rivalutazione degli elementi di fatto in Cassazione

  • Sentenza SS.UU. n. 44711/2004 (Wajid)

    SS.UU. n. 44711 del 27/10/2004

    Principio secondo cui il rigetto della richiesta di rito abbreviato subordinata alle prove integrative può incidere sulla quantificazione della pena soltanto se il rigetto è dovuto a errore del giudice e non all'inerzia dell'imputato; la Corte l'ha richiamata per escludere la rilevabilità del vizio dopo l'opzione per il rito abbreviato 'secco'

Massime di principio

  • Se l'imputato, dopo il rigetto di una richiesta di rito abbreviato condizionato all'assunzione di prove, opta per il rito abbreviato 'secco', non potrà poi lamentare in Cassazione l'illegittimità del rigetto: l'opzione equivale a rinuncia alla prova integrativa
  • Per ottenere il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento occorre tempestività e documentazione che provi l'assoluta impossibilità di partecipare; scelte di lavoro non tempestivamente segnalate possono essere considerate rinuncia
  • La Cassazione non è sede per una nuova valutazione del materiale probatorio: i ricorsi che mirano a una diversa ricostruzione dei fatti o che si limitano a contestazioni generiche sono inammissibili
  • Per contestare in cassazione la motivazione di merito per travisamento della prova è necessaria una specifica e puntuale indicazione degli atti travisati e una prova di macroscopica evidenza (ictu oculi)
  • La determinazione del quantum della pena e l'applicazione di aumenti per continuazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se emerge arbitrarietà o manifesta illogicità
  • Presentare ricorsi infondati o generici può comportare condanne alle spese e sanzioni (ammende) in Cassazione

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