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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3352/2022 del 31/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava l'assenza di motivazione in ordine all'attualità della pericolosità sociale e contestava la durata della misura di prevenzione (sorveglianza speciale) disposta nei confronti dell'interessato, sostenendo che la condanna per partecipazione ad associazione finalizzata allo spaccio riguardava fatti di lieve entità e risalenti nel tempo (biennio 2013-2014) e quindi non potevano giustificare la sussistenza della pericolosità attuale né la misura nella quasi massima durata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice del rinvio avesse adeguatamente motivato la pericolosità del soggetto, individuata sulla base di elementi fattuali: segnalazione del 2011 per possesso di stupefacenti, denuncia del 2012 per possesso di hashish e marijuana, e condanna per partecipazione a un'associazione finalizzata allo spaccio relativa a condotte del 2013-2014 che indicavano una prolungata e organizzata attività di spaccio. Il giudice aveva inoltre rilevato il ruolo intermedio del soggetto nell'organizzazione (gestore della cassa) e la permanente assenza di occupazione lavorativa, elementi che giustificavano sia l'operatività della misura all'epoca della sua applicazione sia la sua durata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) - art. 1, lett. b)

    Definisce la categoria dei soggetti ai quali può essere applicata la misura: "coloro che per la condotta ed il tenore di vita" vivono abitualmente, anche in parte, dei proventi di attività delittuose. La Corte ha ritenuto che gli elementi fattuali indicati comprovassero tale condizione.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - artt. 6 e 10

    Norme relative ai requisiti e alla motivazione necessari per l'applicazione delle misure di prevenzione: il giudice deve accertare la pericolosità su elementi di fatto e motivare l'attualità della stessa. La sentenza rescindente aveva rilevato carenza di motivazione; il giudice del rinvio ha invece fornito motivazione ritenuta sufficiente dalla Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze processuali in caso di inammissibilità del ricorso, prevedendo la condanna alle spese e la possibilità di disporre il versamento alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte per irrogare le sanzioni economiche al ricorrente.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 24 del 2019

    Richiamata come precedente interpretativo in tema di pericolosità: precisa che l'accertamento della pericolosità deve fondarsi su elementi di fatto che dimostrino l'abitualità nella commissione di reati produttivi di profitti economici costituenti l'unica o la prevalente fonte di reddito.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa che giustifichi o escluda il versamento alla Cassa delle ammende: la sua citazione è utilizzata per motivare la necessità di elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La valutazione dell'«attualità» della pericolosità va riferita al momento in cui la misura di prevenzione è stata applicata e non al momento del giudizio di impugnazione.
  • Per ritenere che un soggetto "viva abitualmente" dei proventi di attività delittuose è necessario un quadro fattuale significativo e complessivo (segnalazioni, denunce, condanne, ruolo nell'organizzazione, assenza di reddito lecito) che evidenzi una dedizione prolungata e organizzata all'attività criminale.
  • Nel giudizio di legittimità la Corte di cassazione non è chiamata a rivedere il merito o a proporre una diversa lettura degli elementi probatori quando il motivo denuncia solo carenza di motivazione senza allegare travisamento dei fatti; ciò può rendere il ricorso inammissibile.
  • La durata della misura di prevenzione deve essere motivata in relazione alla gravità e alla significatività del ruolo svolto dal soggetto nelle condotte criminosi; la motivazione può giustificare anche una durata prossima al massimo consentito se emergono elementi concreti che la rendono proporzionata.
  • Il ricorrente che proponga in cassazione una mera diversa valutazione dei fatti rischia l'inammissibilità del ricorso e l'imposizione di sanzioni pecuniarie (spese e versamento alla Cassa delle ammende).

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