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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22789/2024 del 13/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di crediti di regresso vantati da due soggetti che, in quanto soci e garanti della società poi fallita, avevano pagato somme ad alcuni istituti di credito in esecuzione di transazioni e garanzie fideiussorie prestate nell’interesse della società. Il giudice delegato aveva ammesso solo in parte i crediti, qualificandoli come chirografari postergati ex art. 2467 c.c. e respingendo altre voci per difetto di prova. I creditori avevano proposto opposizione ex art. 98 l.f., chiedendo l’ammissione integrale e contestando la postergazione; il tribunale aveva accolto solo parzialmente l’opposizione, ritenendo applicabile l’art. 2467 c.c. ai crediti da regresso derivanti dalle fideiussioni prestate a favore delle banche, in quanto finanziamenti indiretti sostitutivi di conferimenti e in presenza di squilibrio finanziario della società al momento del rilascio delle garanzie. Nel ricorso per cassazione i soccombenti hanno articolato otto motivi: 1) violazione dell’art. 2467 c.c. per errata individuazione della data delle fideiussioni Unicredit, che sarebbero state sottoscritte nel 2007 e non nel 2008, con conseguente insussistenza dello squilibrio al momento del finanziamento; 2) omesso esame del medesimo fatto decisivo (data 2007); 3) violazione dell’art. 2467 c.c., dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2729 c.c. per difetto di prova dello squilibrio e uso incongruo degli indici elaborati dal CNDCEC; 4) nullità per mancanza di motivazione e contrasto tra motivazione e dispositivo, sempre in relazione alla data delle fideiussioni e all’uso degli elaborati CNDCEC; 5) violazione dell’art. 2467 c.c. per avere il tribunale esteso la postergazione anche ai pagamenti eseguiti in favore di Banca Popolare di Vicenza, operazione che secondo i ricorrenti riguarderebbe in realtà un finanziamento alla consorella estera e non alla società fallita; 6) omesso esame della documentazione relativa a tale operazione; 7) nullità per totale carenza di motivazione sulla postergazione anche di quel credito; 8) ulteriore nullità per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, poiché il tribunale avrebbe trattato in modo diverso il credito di altra società collegata (Braga s.p.a.) e i crediti dei ricorrenti pur in presenza di asseriti medesimi principi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non autosufficienti: i ricorrenti non avevano riportato compiutamente il contenuto degli atti negoziali e delle fideiussioni su cui fondavano la censura relativa alla data di sottoscrizione, e comunque le doglianze miravano a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché i ricorrenti, sotto la veste della violazione di legge, chiedevano un nuovo apprezzamento della fattispecie concreta e della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2467 c.c., già accertati dal giudice di merito. Parimenti inammissibili sono stati ritenuti il quarto, il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo, tutti diretti sostanzialmente a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti, oppure a denunciare un preteso vizio motivazionale che la Corte ha escluso, rilevando che il tribunale aveva fornito una motivazione congrua e che le censure tendevano in realtà a prospettare un travisamento della prova non deducibile in cassazione. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese, liquidate in favore dell’Erario per il patrocinio a spese dello Stato della curatela, e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2467 c.c.

    La postergazione si applica anche ai finanziamenti indiretti o anomali, come le garanzie fideiussorie prestate dal socio in funzione sostitutiva del conferimento, purché ricorra una situazione di squilibrio finanziario della società; la valutazione dello squilibrio è oggettiva e non richiede necessariamente una crisi o insolvenza conclamata.

  • art. 98 l.f.

    È il rimedio esperito contro il provvedimento di ammissione o esclusione dal passivo fallimentare.

  • art. 99 l.f.

    È il riferimento al decreto del tribunale pronunciato sull’opposizione allo stato passivo, poi impugnato con ricorso per cassazione.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve essere autosufficiente e contenere la specifica e completa indicazione degli atti e dei documenti su cui si fonda la censura; la mancanza di tale compiuta esposizione rende inammissibili i motivi.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    La Corte ribadisce che la violazione di legge concerne l’erronea ricognizione della norma astratta, mentre la contestazione della ricostruzione dei fatti o della valutazione delle prove non è deducibile come vizio di legge; il vizio motivazionale non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può essere utilizzata per sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio da parte della Corte di cassazione.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici richiedono i relativi requisiti, ma la loro applicazione e la valutazione degli indici di fatto restano riservate al giudice di merito.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del fatto o della prova: il vizio ex art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda la norma astratta, non la ricostruzione del materiale istruttorio.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando la censura si fonda su un atto negoziale o su documenti specifici, il ricorrente deve riportarne integralmente o comunque in modo compiuto il contenuto rilevante, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • L’art. 2467 c.c. può operare anche rispetto a finanziamenti indiretti o atipici, come la prestazione di garanzie da parte del socio che si traduca in un credito di regresso, se l’operazione è sostitutiva del conferimento e la società versa in squilibrio finanziario.
  • La situazione di squilibrio rilevante ai fini della postergazione è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
  • Le doglianze che denunciano un preteso difetto di motivazione sono inammissibili quando mirano, in realtà, a ottenere una diversa lettura delle prove o a prospettare un travisamento del fatto non deducibile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniAmministratori
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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