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Sentenza

Sentenza n. 248/2026 - Cagliari, Sezione 2

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia - della determinazione del Direttore del Servizio n° 1661 del 30.06.2022, adottata ai sensi del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali, avente ad oggetto “art. 16, l. 56/87 – Ares Sardegna– azienda regionale della salute (ex ATS Sardegna) approvazione graduatorie per l'avviamento a selezione finalizzato all'assunzione di personale a tempo e indeterminato - per varie sedi - di n. 70 coadiutori amministrativi; n. 13 magazzinieri; n. 12 autisti; n. 12 necrofori” e dell'allegata graduatoria finale e delle tabelle contenenti i soggetti esclusi, nella parte in cui ha escluso il ricorrente dai soggetti ammessi alla graduatoria finale relativa alla selezione di 12 necrofori e inserito il ricorrente nella Tabella B3 (soggetti non ammessi) e non invece nella Tabella A3 (soggetti ammessi); - della nota s.n. prot. del 26.5.2022 del Coordinatore del CPI di Sassari con la quale venivano indicate le ragioni ostative all'inclusione nella graduatoria del ricorrente; - del parere - non conosciuto nella sua interezza, ma richiamato nella nota del 26.5.2022 del Coordinatore del CPI di Sassari - espresso dall'Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale in merito alla spendibilità e validità dell'attestato formativo acquisito dal ricorrente in regione diversa rispetto alla Sardegna per il conseguimento della qualifica richiesta nell'avviamento ATS; - di tutti gli ulteriori atti presupposti, collegati e consequenziali anche non conosciuti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pili Giovanni il 21.10.2022: per l’annullamento - della deliberazione di Giunta Regionale n. 9/31 del 22.2.2019 avente ad oggetto “Adozione disposizioni applicative in attuazione dell'art. 2 della legge regionale n. 32 del 2 agosto 2018 “Norme in materia funebre e cimiteriale” e recepimento per attinenza delle “Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri” approvate dalla Conferenza Stato-Regioni con Rep. Atti n. 198/CSR del 9 novembre 2017” e del relativo allegato 1 “Disposizioni applicative in attuazione dell'art. 2 della legge regionale n. 32 del 2 agosto 2018 - Norme in materia funebre e cimiteriale”.

Giustizia amministrativa202200516

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla graduatoria finale per l'avviamento a selezione di necrofori e atti presupposti, nonché disposizioni regionali applicative in materia funebre e cimiteriale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale che approvava le graduatorie per l'avviamento a selezione finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di personale, nella parte relativa alla selezione di dodici necrofori, contestando la propria esclusione dalla graduatoria degli ammessi e l'inserimento tra i soggetti non ammessi. Ha inoltre impugnato la nota del Centro per l'Impiego di Sassari recante le ragioni ostative all'inclusione, il parere regionale richiamato nella nota circa la validità e spendibilità dell'attestato formativo conseguito in altra Regione e, con motivi aggiunti, la deliberazione della Giunta Regionale concernente le disposizioni applicative della normativa regionale in materia funebre e cimiteriale. Il testo della sentenza non espone i singoli vizi di legittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito in rito per sopravvenuto difetto di interesse.

La decisione

All'udienza straordinaria del 22 gennaio 2026 il ricorrente ha dichiarato espressamente a verbale il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Il TAR ha pertanto dichiarato improcedibile il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare la legittimità degli atti impugnati né i motivi dedotti. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione della limitata attività processuale svolta e dell'esito in rito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio in rito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel contesto della pronuncia definitiva adottata dal giudice amministrativo.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione del giudizio in udienza straordinaria.

Massime di principio

  • La dichiarazione espressa del ricorrente circa il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, senza esame dei motivi di merito, quando non residui un interesse concreto e attuale alla pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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