Cassazione Civile, Ordinanza n. 22530/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell’intervenuta definizione agevolata della controversia ex legge n. 197/2022 e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Le spese sono state poste a carico di ciascuna parte per quelle anticipate, secondo quanto risulta dal dispositivo che dispone l’estinzione. Non è stato quindi esaminato il motivo di ricorso nel merito.
Esito
Favorevole al resistente (società di gestione del risparmio)
La controversia
La controversia riguardava un avviso/cartella in materia di IVA per l’anno 2015, emesso nei confronti della società di gestione del risparmio. La Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano aveva annullato la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso della società, ritenendo che il giudizio di primo grado si fosse svolto senza la partecipazione necessaria del fondo immobiliare gestito dalla SGR e disponendo quindi la rimessione della causa ai primi giudici. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un motivo unico avverso tale statuizione. Nelle more, però, la società ha definito la lite ai sensi della legge n. 197/2022; il Pubblico Ministero ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
L. 197/2022
definizione agevolata della lite
L’intervenuta definizione agevolata della controversia determina l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando la lite tributaria viene validamente definita in via agevolata nelle more del giudizio di cassazione, il processo si estingue senza esame del ricorso nel merito.
- La sopravvenuta definizione della controversia assorbe ogni ulteriore questione processuale o sostanziale dedotta nel ricorso.
- In presenza di estinzione per definizione agevolata, le spese restano regolate secondo il provvedimento estintivo e non si procede alla decisione sul merito della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22395/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22396/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22399/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22400/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22401/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22402/2024 del 08/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →