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Ordinanza

Ordinanza n. 516/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - del Decreto numero 9 dell'11.8.2023 del Centro Ospedaliero Militare di Milano, Ufficio Comando notificato al Sig. -OMISSIS- il 14.8.2023 a conclusione di inchiesta amministrativa per accertamento di responsabilità per danno erariale; - della relazione conclusiva di inchiesta amministrativa del 25.7.2023 a firma del Birg. Gen. -OMISSIS-; - di ogni altro atto, precedente, coevo o successivo, comunque dipendente dal citato decreto

Giustizia amministrativa202302260

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto conclusivo di un'inchiesta amministrativa per accertamento di responsabilità per danno erariale e relazione conclusiva dell'inchiesta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto adottato l'11 agosto 2023 dal Centro Ospedaliero Militare di Milano e la relazione conclusiva dell'inchiesta amministrativa del 25 luglio 2023, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, connessi o consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha rilevato la necessità di acquisire aggiornamenti sulla vicenda e, soprattutto, di verificare se permanga l'interesse del ricorrente alla decisione nel merito; ha inoltre richiesto all'amministrazione documentati chiarimenti sui fatti, nonché il deposito degli atti impugnati e della relativa documentazione, ove non già prodotti.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e ha disposto incombenti istruttori. Il ricorrente deve dichiarare motivatamente, con memoria, se permanga l'interesse alla decisione e aggiornare la situazione relativa alla controversia, indicando anche eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. L'amministrazione deve fornire documentati chiarimenti aggiornati e depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo, ove mancanti. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza da parte della Segreteria, nelle forme del processo amministrativo telematico. Il giudice ha espressamente avvertito che l'inerzia del ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli articoli 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese non sono state disciplinate.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la possibilità di trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti e, nel contesto dell'ordinanza, di valutare l'inerzia sulla permanenza dell'interesse.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'adozione dell'ordinanza istruttoria.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; l'inerzia della parte, previamente sollecitata a dichiarare la permanenza dell'interesse, può integrare una manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'ordinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali per disporre l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo sollecita espressamente una parte a dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane inerte, tale comportamento processuale può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse, ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • Prima di calendarizzare o definire il giudizio, il giudice amministrativo può disporre che il ricorrente aggiorni la situazione sostanziale e processuale, precisando l'attualità dell'interesse, gli eventuali fatti o atti sopravvenuti e la necessità di ulteriori attività istruttorie.
  • Il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di fornire chiarimenti documentati e di depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo, fissando un termine per l'adempimento e avvertendo delle conseguenze processuali dell'inerzia del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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